Art. 5
Obblighi per il fabbricante
1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione sul
mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi
dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e,
su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del
mercato.
2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere
tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal
fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia
conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali,
come specificato all'articolo 4.
3. Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la
documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una
valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta
per bambini.
4. Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una
dichiarazione di conformita', redatta secondo il modello di cui
all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la
dichiarazione di conformita', il fabbricante si assume la
responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui
all'articolo 4.
5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla
vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso
e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali cio' non sia
richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.