Art. 5 
 
                     Obblighi per il fabbricante 
 
  1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione  sul
mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso  sia  conforme  alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali  essenziali  ai  sensi
dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione  tecnica  e,
su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del
mercato. 
  2. La documentazione tecnica di cui  al  comma  1,  deve  contenere
tutti  i  dati  o  dettagli  pertinenti  dei  mezzi  utilizzati   dal
fabbricante  per  garantire  che  il  dispositivo  antiabbandono  sia
conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali,
come specificato all'articolo 4. 
  3. Per il  dispositivo  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c),  la
documentazione tecnica,  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comprende  una
valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta
per bambini. 
  4. Ai fini di cui  all'articolo  6,  il  fabbricante  rilascia  una
dichiarazione di conformita',  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere  la
dichiarazione  di  conformita',   il   fabbricante   si   assume   la
responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono  alle
prescrizioni tecniche costruttive  e  funzionali  essenziali  di  cui
all'articolo 4. 
  5. Ogni dispositivo antiabbandono deve  essere  accompagnato,  alla
vendita, dalle  prescrizioni  per  l'installazione,  comprendenti  le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso
e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i  quali  cio'  non  sia
richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.