Art. 5 Obblighi per il fabbricante 1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato. 2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4. 3. Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini. 4. Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformita', redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformita', il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo 4. 5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali cio' non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.