Art. 6 Vigilanza del mercato 1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.