Art. 6 
 
                        Vigilanza del mercato 
 
  1.   La   vigilanza   del   mercato   per   quanto   riguarda    la
commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla
Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE
n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del  regolamento  UE  n.
2019/1020.