Art. 6
Vigilanza del mercato
1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla
Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE
n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n.
2019/1020.