Art. 7
Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento
i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri
Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e
legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che
e' parte contraente dell'Accordo SEE.
2. L'applicazione del presente regolamento e' soggetta alle
disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE
2019/515.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 2019
Il Ministro: De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3460