Art. 7 
 
Dispositivi  antiabbandono  riconosciuti  da   altri   Stati   membri
  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
 
  1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento
i dispositivi  antiabbandono  legalmente  commercializzati  in  altri
Stati appartenenti all'Unione europea o in  Turchia,  o  originari  e
legalmente commercializzati in uno Stato appartenente  all'EFTA,  che
e' parte contraente dell'Accordo SEE. 
  2.  L'applicazione  del  presente  regolamento  e'  soggetta   alle
disposizioni  del  regolamento  764/2008/CE  e  del  regolamento   UE
2019/515. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 2 ottobre 2019 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3460