Art. 2 
 
 
           Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole «associato al cliente.»
sono aggiunte le seguenti: «In caso  di  clienti  gia'  acquisiti,  i
soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in  occasione
dell'assolvimento   degli   obblighi   prescritti   dalla   direttiva
2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,  relativa  alla
cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la
direttiva  77/799/CEE  e  dalla  pertinente  normativa  nazionale  di
recepimento in materia di  cooperazione  amministrativa  nel  settore
fiscale.»; 
  b) all'articolo 19, comma 1: 
  1) alla lettera a), n. 2, dopo le parole: «nonche' di  un'identita'
digitale»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  livello   massimo   di
sicurezza» e  le  parole  «EU  n.  910/2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «UE n. 910/2014 o identificati per mezzo  di  procedure  di
identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate
o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»; 
  2)  alla  lettera  b),  all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole  «ai
fiduciari di trust espressi»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  alle
persone che esercitano diritti,  poteri  e  facolta'  equivalenti  in
istituti giuridici affini»; 
  c) all'articolo 19,  comma  3,  le  parole  «Per  le  attivita'  di
assicurazione  vita  o  altre  forme  di  assicurazione   legate   ad
investimenti,» sono soppresse, le parole «i soggetti obbligati»  sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati» e  le  parole  «del
contratto di assicurazione vita o di altra  assicurazione  legata  ad
investimenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  prestazione
assicurativa»; 
  d) all'articolo 20: 
      1) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nel caso in cui il cliente sia una persona  giuridica  privata,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 
  a) i fondatori, ove in vita; 
  b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
  c) i titolari di  poteri  di  rappresentanza  legale,  direzione  e
amministrazione.»; 
      2) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai  precedenti  commi
non  consenta  di  individuare  univocamente  uno  o  piu'   titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o  le
persone  fisiche  titolari,  conformemente  ai   rispettivi   assetti
organizzativi  o  statutari,  di  poteri  di  rappresentanza  legale,
amministrazione o direzione della societa'  o  del  cliente  comunque
diverso dalla persona fisica.»; 
  e) all'articolo 20, comma 6, dopo le  parole  «titolare  effettivo»
sono aggiunte le seguenti: «nonche',  con  specifico  riferimento  al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma  5,  delle  ragioni
che non hanno consentito di  individuare  il  titolare  effettivo  ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo»; 
  f) all'articolo 21, comma 1, le parole «ad accesso riservato»  sono
soppresse; 
  g) all'articolo 21, comma 2, la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di  cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad
oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di
residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e  le  condizioni,
di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo e'
tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle  informazioni  sulla
titolarita' effettiva puo' essere  escluso,  in  tutto  o  in  parte,
qualora  l'accesso  esponga  il  titolare  effettivo  a  un   rischio
sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,
violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per  caso
e previa  dettagliata  valutazione  della  natura  eccezionale  delle
circostanze. I dati statistici relativi al  numero  delle  esclusioni
deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati  e  comunicati
alla Commissione europea con le modalita' stabilite  dal  decreto  di
cui al comma 5.»; 
  h) all'articolo 21: 
  1) al comma 3, primo periodo, le parole «22 gennaio  1986  n.  917»
sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 1986 n. 917 nonche'  gli
istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio  della
Repubblica italiana»; 
  2) al comma 3, secondo  periodo,  dopo  le  parole  «relative  alla
titolarita' effettiva dei medesimi trust» sono inserite le  seguenti:
«e  degli  istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul
territorio della Repubblica italiana», e le parole «o  dei  fiduciari
ovvero di altra persona per conto  del  fiduciario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o dei fiduciari, di  altra  persona  per  conto  del
fiduciario o della persona che esercita diritti,  poteri  e  facolta'
equivalenti in istituti giuridici affini»; 
  3) al comma 4, lettera b),  le  parole  «alla  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo e» sono soppresse; 
  4) al comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis)  dietro  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  di  cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  ai  soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari  di
un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui  la
conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria  per  curare  o
difendere   un   interesse   corrispondente   ad    una    situazione
giuridicamente  tutelata,  qualora  abbiano   evidenze   concrete   e
documentate della non  corrispondenza  tra  titolarita'  effettiva  e
titolarita' legale. L'interesse  deve  essere  diretto,  concreto  ed
attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non
deve  coincidere  con  l'interesse  di  singoli   appartenenti   alla
categoria rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
informazioni sulla titolarita'  effettiva  puo'  essere  escluso,  in
tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare  effettivo  a
un rischio sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione,
molestia,  violenza  o  intimidazione  ovvero  qualora  il   titolare
effettivo sia una  persona  incapace  o  minore  d'eta',  secondo  un
approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi  al  numero
delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative   motivazioni   sono
pubblicati e comunicati alla Commissione  europea  con  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5.»; 
  5)  al  comma  5,  dopo  le  parole  «il  Ministro  dello  sviluppo
economico,» sono aggiunte le seguenti  «sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali,»; 
  6) al comma 5, lettera a), dopo le parole «delle persone giuridiche
private e dei trust» sono inserite le  seguenti:  «e  degli  istituti
giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul   territorio   della
Repubblica italiana»; 
  7) al comma 5, lettera b), dopo le parole «delle persone giuridiche
private e dei trust» sono inserite le  seguenti:  «e  degli  istituti
giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti  sul   territorio   della
Repubblica italiana»; 
  8) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) i termini, la competenza e le modalita'  di  svolgimento  del
procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione
dell'accesso e a valutare la sussistenza  dell'interesse  all'accesso
in capo ai soggetti di cui al comma  4,  lettera  d-bis),  nonche'  i
mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il  diniego
opposto dall'amministrazione procedente;»; 
  9) al comma 5, alla lettera e), dopo le parole «le  basi  di  dati»
sono inserite  le  seguenti:  «,  relative  alle  persone  giuridiche
private,  gestite  dagli  Uffici  territoriali  del  governo  nonche'
quelle»; 
  10) al comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
  «e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti obbligati  segnalano
al Registro le eventuali incongruenze rilevate  tra  le  informazioni
relative  alla  titolarita'  effettiva,  consultabili  nel   predetto
Registro e le  informazioni,  relative  alla  titolarita'  effettiva,
acquisite dai predetti soggetti  nello  svolgimento  delle  attivita'
finalizzate all'adeguata verifica della clientela; 
  e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma centrale  europea
istituita  dall'articolo  22,  paragrafo  1,  della  direttiva   (UE)
2017/1132, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  14  giugno
2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario,  al  fine  di
garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
commi 1 e 3 del presente articolo e  i  registri  centrali  istituiti
presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei
dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust.»; 
      11) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri  di  cui  al
presente articolo a supporto degli adempimenti di  adeguata  verifica
del   titolare   effettivo,   acquisiscono   e    conservano    prova
dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti  registri  ovvero
conservano  un  estratto  dei  registri  idoneo  a  documentare  tale
iscrizione.»; 
    i) all'articolo 22: 
  1) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole,  «a  cura  degli
amministratori,»  sono  inserite  le  seguenti:   «richiedendole   al
titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»; 
  2) al comma 4, dopo le parole, «l'amministrazione dell'ente,»  sono
inserite  le  seguenti:   «richiedendole   al   titolare   effettivo,
individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»; 
  3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi  della  legge
16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che  esercitano  diritti,
poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici  affini,  purche'
stabiliti o  residenti  sul  territorio  della  Repubblica  italiana,
ottengono e detengono informazioni adeguate,  accurate  e  aggiornate
sulla titolarita' effettiva  del  trust,  o  dell'istituto  giuridico
affine, per  tali  intendendosi  quelle  relative  all'identita'  del
costituente o dei costituenti, del fiduciario o  dei  fiduciari,  del
guardiano o dei guardiani ovvero  di  altra  persona  per  conto  del
fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari  e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul  trust  o
sull'istituto giuridico affine e di qualunque  altra  persona  fisica
che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti  nel
trust o  nell'istituto  giuridico  affine  attraverso  la  proprieta'
diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.»; 
  4) al comma 5, secondo periodo, le parole  «I  fiduciari  di  trust
espressi conservano» sono sostituite dalle seguenti: «I fiduciari  di
trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta'
equivalenti in istituti giuridici affini conservano»; 
  5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano
istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti  che,  per
assetto e  funzioni,  determinano  effetti  giuridici  equivalenti  a
quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei
beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno  o  piu'  beneficiari  o  per  il
perseguimento di uno specifico fine. 
  5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni  di  cui
al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure  di
adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili
alle autorita' di cui all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»; 
    l) all'articolo 23: 
  1) al comma 2, lettera c), le parole «indici di rischio relativi ad
aree geografiche quali» sono sostituite dalle  seguenti:  «indici  di
rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo
stabilimento in»; 
  2) al comma 3, primo periodo, le parole «all'articolo 7,  comma  1,
lettera c)», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7, comma 1,
lettera a)»; 
  3)  al  comma  3,  secondo  periodo,  la  parola  «individuano»  e'
sostituita dalle seguenti: «possono individuare»; 
  4) al comma 3, alle lettere a) e b),  le  parole  «250  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «150 euro»; 
  5) al comma 3, lettera f), le parole «100  euro,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 euro,»; 
  6) al comma 3, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) lo strumento di pagamento non e' utilizzato per  operazioni
di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo  7,
della  direttiva  (UE)  2015/2366,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione e'
superiore a 50 euro.»; 
  m) all'articolo 24, comma 2, lettera b): 
      1) il numero 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od  operazioni
occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o  riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale;»; 
  2) dopo il numero 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis) operazioni relative a  petrolio,  armi,  metalli  preziosi,
prodotti del tabacco, manufatti culturali  e  altri  beni  mobili  di
importanza archeologica, storica, culturale e  religiosa  o  di  raro
valore scientifico, nonche' avorio e specie protette»; 
  n) all'articolo 24, comma 4, le parole «all'articolo  7,  comma  1,
lettera c)», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  7,  comma
1, lettera a)»; 
  o) all'articolo 24, al comma 5: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)   rapporti   continuativi,   prestazioni   professionali   ed
operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;»; 
  2) alla lettera b)  dopo  le  parole  «rapporti  di  corrispondenza
transfrontalieri»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  che  comportano
l'esecuzione di pagamenti,»; 
  3) alla lettera c), dopo le parole «che siano persone politicamente
esposte» sono aggiunte le seguenti: «, salve le  ipotesi  in  cui  le
predette persone politicamente esposte agiscono in  veste  di  organi
delle  pubbliche  amministrazioni.  In  dette  ipotesi,  i   soggetti
obbligati  adottano  misure  di  adeguata  verifica  della  clientela
commisurate al rischio in concreto rilevato, anche  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2»; 
    p) all'articolo 24, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. I soggetti obbligati  valutano,  in  base  al  rischio,  se
applicare misure rafforzate di adeguata  verifica  nei  confronti  di
succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto  rischio,
controllate da soggetti obbligati aventi sede  nel  territorio  della
Repubblica o  di  altro  Stato  membro,  qualora  tali  succursali  o
filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a
norma dell'articolo 45 della direttiva.»; 
  q) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «Nel caso  di  rapporti
di corrispondenza transfrontalieri» sono inserite le seguenti: «, che
comportano l'esecuzione di pagamenti,» e dopo le parole  «oltre  alle
ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,» sono inserite
le seguenti: «al momento dell'avvio del rapporto»; 
  r) all'articolo 25, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.   Nei   casi   di   rapporti   continuativi,    prestazioni
professionali e  operazioni  che  coinvolgono  paesi  terzi  ad  alto
rischio, i soggetti obbligati, in  aggiunta  a  quanto  previsto  dal
comma 1: 
  a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla
natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 
  b)  acquisiscono  informazioni  sull'origine  dei  fondi  e   sulla
situazione  economico-patrimoniale  del  cliente   e   del   titolare
effettivo; 
  c) acquisiscono informazioni  sulle  motivazioni  delle  operazioni
previste o eseguite; 
  d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,  comunque,  di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima  di  avviare  o
proseguire o intrattenere un rapporto continuativo,  una  prestazione
professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad
alto rischio; 
  e) assicurano un  controllo  costante  e  rafforzato  del  rapporto
continuativo  o  della  prestazione  professionale,   aumentando   la
frequenza e l'intensita'  dei  controlli  effettuati  e  individuando
schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. 
  4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorita' di vigilanza di
settore, nell'esercizio delle attribuzioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera a), e  gli  organismi  di  autoregolamentazione,  in
conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo  11,  comma  2,
possono prevedere ulteriori misure di  adeguata  verifica  rafforzata
della clientela. Le autorita' di vigilanza di settore possono inoltre
prevedere obblighi di  informativa  periodica  delle  operazioni  che
coinvolgono  paesi  terzi  ad  alto   rischio   nonche'   limitazioni
all'apertura o  alla  prosecuzione  di  rapporti  continuativi  o  il
divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti  aventi  sede
nei medesimi paesi. 
  4-quater. Al fine di contenere  il  rischio  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto  rischio
le autorita' di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio  delle  loro
attribuzioni e per le finalita' di cui al presente  decreto,  possono
anche adottare, ove ritenuto necessario, una o  piu'  delle  seguenti
misure: 
  a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria  o
finanziaria sul territorio della Repubblica a societa' controllate da
intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio  ovvero  negare
agli  stessi  intermediari  l'autorizzazione  allo  stabilimento   di
succursali nel territorio della Repubblica; 
  b) negare agli intermediari  bancari  e  finanziari  con  sede  nel
territorio della Repubblica l'autorizzazione a  istituire  succursali
sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio; 
  c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con  sede  nel
territorio della Repubblica  di  rafforzare  i  controlli  sui  conti
correnti di corrispondenza  e  sui  rapporti  ad  essi  assimilabili,
intrattenuti con intermediari corrispondenti con  sede  nei  predetti
paesi terzi e, se necessario, chiuderli; 
  d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con  sede  nel
territorio della Repubblica  di  intensificare  le  verifiche,  anche
ispettive, sulle societa' controllate o sulle succursali insediate in
paesi terzi ad alto rischio.»; 
  s) all'articolo 26, comma 2, la lettera b) e' soppressa; 
  t) all'articolo 27, comma 3, dopo le parole  «di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti:  «,  ivi
compresi, ove disponibili,  i  dati  ottenuti  mediante  i  mezzi  di
identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari  di  cui
al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o  riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale»; 
  u) all'articolo 27, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio  delle
attribuzioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a)  possono
adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli  obblighi  di  cui
alla presente  sezione  da  parte  di  un  intermediario  bancario  o
finanziario che  applichi  le  procedure  di  gruppo  in  materia  di
prevenzione del riciclaggio e del  finanziamento  del  terrorismo  al
ricorrere delle seguenti condizioni: 
  a) l'intermediario bancario  o  finanziario,  nell'adempimento  dei
predetti  obblighi,  si  avvale  di  informazioni  fornite  da  terzi
appartenenti allo stesso gruppo; 
  b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica  o  in  un
altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed e'  tenuta  ad
applicare  misure  di  adeguata  verifica  della   clientela   e   di
conservazione dei documenti di  livello  analogo  a  quelle  previste
dalla direttiva; 
  c) l'efficace applicazione, da  parte  dei  componenti  il  gruppo,
delle procedure di gruppo in materia  di  adeguata  verifica  tramite
terzi e  conservazione  dei  documenti  e'  sottoposta  ai  controlli
dell'autorita' competente a vigilare sulla capogruppo.»; 
  v) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio  delle
attribuzioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  a),  possono
individuare specifici presidi organizzativi  in  presenza  dei  quali
l'assolvimento  degli  obblighi   di   adeguata   verifica   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) puo' essere  esternalizzato
a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2.  Resta  in
ogni caso ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati  in  ordine
agli adempimenti di cui al presente Titolo.». 
  2. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 31, comma 2,  lettera  b),  dopo  le  parole  «dati
identificativi» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi,  ove
disponibili, i dati ottenuti  mediante  i  mezzi  di  identificazione
elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE
n. 910/2014  o  mediante  procedure  di  identificazione  elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia
per l'Italia digitale,»; 
  b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) la consultazione,  ove  effettuata,  dei  registri  di  cui
all'articolo 21, con le modalita' ivi previste;»; 
  c) all'articolo 33, comma 1, le parole «lettere i), o),  p)  e  q)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere i), o), p), q) e v)». 
  3. Al Titolo II, Capo III,  del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole «di  finanziamento  del
terrorismo.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione al  trattamento
di  dati  personali  connesso  alle  attivita'  di   segnalazione   e
comunicazione di cui  al  presente  comma,  i  diritti  di  cui  agli
articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano
nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; 
  b) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole «tra  gli  intermediari
bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «, a condizione  che
appartengano allo stesso gruppo,»; 
  c) all'articolo 40, comma 1, lettera  d),  dopo  le  parole  «anche
sulla base di protocolli di intesa, le segnalazioni» sono inserite le
seguenti: «di operazioni» e dopo  le  parole  «ai  reati  presupposto
associati» sono inserite le seguenti: «nonche'  le  comunicazioni  di
cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi». 
  4. Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.   231,   all'articolo   47,   al   comma   2,   le   parole   «per
l'approfondimento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'analisi
finanziaria e l'approfondimento investigativo» e dopo le  parole  «di
finanziamento del terrorismo» sono aggiunte  le  seguenti:  «mediante
modalita' di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa
tra la UIF, la Direzione nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di  finanza  e  la
Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire  l'adozione  di
adeguati presidi di riservatezza dei dati.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  17  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 17  (Disposizioni  generali).  -  1.  I  soggetti
          obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
          titolare effettivo  con  riferimento  ai  rapporti  e  alle
          operazioni   inerenti   allo   svolgimento   dell'attivita'
          istituzionale o professionale: 
                a) in occasione  dell'instaurazione  di  un  rapporto
          continuativo   o   del   conferimento   dell'incarico   per
          l'esecuzione di una prestazione professionale; 
                b)  in  occasione  dell'esecuzione  di  un'operazione
          occasionale,  disposta  dal  cliente,   che   comporti   la
          trasmissione o la movimentazione di mezzi di  pagamento  di
          importo pari o superiore a 15.000  euro,  indipendentemente
          dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
          piu'  operazioni  che  appaiono  collegate  per  realizzare
          un'operazione  frazionata  ovvero  che   consista   in   un
          trasferimento  di  fondi,  come   definito   dall'art.   3,
          paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro; 
                c) con riferimento ai prestatori di servizi di  gioco
          di cui all'art. 3, comma 6), in occasione del compimento di
          operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni  dettate
          dal Titolo IV del presente decreto. 
              2.  I  soggetti  obbligati  procedono,  in  ogni  caso,
          all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: 
                a)  quando  vi  e'  sospetto  di  riciclaggio  o   di
          finanziamento   del   terrorismo,   indipendentemente    da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 
                b)  quando  vi  sono  dubbi   sulla   veridicita'   o
          sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai  fini
          dell'identificazione. 
              3. I soggetti obbligati  adottano  misure  di  adeguata
          verifica  della  clientela  proporzionali  all'entita'  dei
          rischi di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo  e
          dimostrano alle autorita' di  cui  all'art.  21,  comma  2,
          lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
          misure adottate sono  adeguate  al  rischio  rilevato.  Nel
          graduare  l'entita'  delle  misure  i  soggetti   obbligati
          tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: 
                a) con riferimento al cliente: 
                  1) la natura giuridica; 
                  2) la prevalente attivita' svolta; 
                  3)  il  comportamento   tenuto   al   momento   del
          compimento   dell'operazione   o   dell'instaurazione   del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale; 
                  4)  l'area  geografica  di  residenza  o  sede  del
          cliente o della controparte; 
                b)   con   riferimento    all'operazione,    rapporto
          continuativo o prestazione professionale: 
                  1)   la   tipologia    dell'operazione,    rapporto
          continuativo o prestazione professionale posti in essere; 
                  2) le  modalita'  di  svolgimento  dell'operazione,
          rapporto continuativo o prestazione professionale; 
                  3) l'ammontare dell'operazione; 
                  4) la frequenza e il volume delle operazioni  e  la
          durata  del  rapporto  continuativo  o  della   prestazione
          professionale; 
                  5) la ragionevolezza dell'operazione, del  rapporto
          continuativo o della prestazione professionale, in rapporto
          all'attivita'  svolta  dal  cliente  e  all'entita'   delle
          risorse economiche nella sua disponibilita'; 
                  6) l'area geografica di destinazione del prodotto e
          l'oggetto  dell'operazione,  del  rapporto  continuativo  o
          della prestazione professionale. 
              4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni  di
          cui al  presente  capo  nei  confronti  dei  nuovi  clienti
          nonche' dei  clienti  gia'  acquisiti,  rispetto  ai  quali
          l'adeguata verifica si renda  opportuna  in  considerazione
          del  mutato  livello  di  rischio  di  riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo associato al cliente. In  caso
          di clienti gia' acquisiti, i soggetti  obbligati  adempiono
          alle predette disposizioni in  occasione  dell'assolvimento
          degli obblighi prescritti dalla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
          amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che   abroga   la
          direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
          di recepimento in materia  di  cooperazione  amministrativa
          nel settore fiscale. 
              5. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela
          sono osservati altresi' nei casi  in  cui  le  banche,  gli
          istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
          Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano  comunque
          parte nel trasferimento di  denaro  contante  o  titoli  al
          portatore, in euro o valuta estera, effettuato a  qualsiasi
          titolo tra soggetti diversi,  di  importo  complessivamente
          pari o superiore a 15.000 euro. 
              6.  Nella  prestazione  di  servizi  di   pagamento   e
          nell'emissione  e  distribuzione  di   moneta   elettronica
          effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria  di  cui
          all'art. 3, comma 3, lettera c),  ovvero  tramite  soggetti
          convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
          nn), le banche, Poste  Italiane  S.p.A.,  gli  istituti  di
          pagamento  e  gli  istituti  di  moneta  elettronica,   ivi
          compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro,
          nonche' le  succursali  di  questi  ultimi,  osservano  gli
          obblighi di adeguata verifica della clientela anche per  le
          operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000  euro.
          Nei casi in  cui  la  prestazione  di  servizi  di  cui  al
          presente   comma   sia    effettuata    tramite    soggetti
          convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
          nn), restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'art.  44,
          comma 3. 
              7. Gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela
          non   si   osservano   in   relazione   allo    svolgimento
          dell'attivita' di mera redazione e trasmissione  ovvero  di
          sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
          fiscali e degli adempimenti in materia  di  amministrazione
          del personale di cui all'art. 2, comma 1,  della  legge  11
          gennaio 1979, n. 12.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Modalita' di adempimento  degli  obblighi  di
          adeguata verifica). - 1.  I  soggetti  obbligati  assolvono
          agli obblighi di adeguata verifica della clientela  secondo
          le seguenti modalita': 
                a)  l'identificazione  del  cliente  e  del  titolare
          effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
          dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
          del soggetto obbligato  e  consiste  nell'acquisizione  dei
          dati identificativi forniti dal cliente, previa  esibizione
          di un documento d'identita' in corso di validita'  o  altro
          documento di riconoscimento  equipollente  ai  sensi  della
          normativa vigente,  del  quale  viene  acquisita  copia  in
          formato  cartaceo  o  elettronico.  Il   cliente   fornisce
          altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
          necessarie  a  consentire  l'identificazione  del  titolare
          effettivo.  L'obbligo  di  identificazione   si   considera
          assolto, anche senza la presenza fisica  del  cliente,  nei
          seguenti casi: 
                  1)  per  i  clienti  i  cui   dati   identificativi
          risultino  da   atti   pubblici,   da   scritture   private
          autenticate o da certificati qualificati utilizzati per  la
          generazione di una firma  digitale  associata  a  documenti
          informatici, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                  2)  per  i  clienti  in  possesso  di  un'identita'
          digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito  del
          Sistema di cui all'art. 64 del predetto decreto legislativo
          n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa
          normativa   regolamentare   di   attuazione,   nonche'   di
          un'identita' digitale di livello massimo di sicurezza o  di
          un  certificato  per  la  generazione  di  firma  digitale,
          rilasciati nell'ambito  di  un  regime  di  identificazione
          elettronica   compreso   nell'elenco    pubblicato    dalla
          Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento  UE
          n. 910/2014  o  identificati  per  mezzo  di  procedure  di
          identificazione elettronica sicure e  regolamentate  ovvero
          autorizzate  o  riconosciute  dall'Agenzia   per   l'Italia
          digitale; 
                  3)  per  i  clienti  i  cui   dati   identificativi
          risultino   da   dichiarazione   della   rappresentanza   e
          dell'autorita' consolare italiana, come indicata  nell'art.
          6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 
                  4) per i clienti che siano gia' stati  identificati
          dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto  o
          prestazione   professionale   in   essere,    purche'    le
          informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
          allo specifico profilo di rischio del cliente; 
                  5) per i clienti i cui  dati  identificativi  siano
          acquisiti attraverso idonee forme e modalita',  individuate
          dalle Autorita' di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
          tenendo   conto   dell'evoluzione   delle    tecniche    di
          identificazione a distanza; 
                b)  la  verifica  dell'identita'  del  cliente,   del
          titolare effettivo e dell'esecutore richiede  il  riscontro
          della veridicita' dei  dati  identificativi  contenuti  nei
          documenti   e   delle   informazioni   acquisiti   all'atto
          dell'identificazione,  laddove,  in  relazione   ad   essi,
          sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.  Il  riscontro
          puo' essere  effettuato  attraverso  la  consultazione  del
          sistema pubblico per la prevenzione del furto di  identita'
          di cui decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  64.  La
          verifica  dell'identita'  puo'  essere   effettuata   anche
          attraverso  il  ricorso  ad  altre  fonti   attendibili   e
          indipendenti tra le quali rientrano le  basi  di  dati,  ad
          accesso pubblico o condizionato al rilascio di  credenziali
          di   autenticazione,    riferibili    ad    una    pubblica
          amministrazione  nonche'  quelle  riferibili   a   soggetti
          privati  autorizzati  al  rilascio  di  identita'  digitali
          nell'ambito del sistema previsto dall'art. 64  del  decreto
          legislativo  n.  82  del  2005  ovvero  di  un  regime   di
          identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
          dalla  Commissione  europea  a  norma   dell'art.   9   del
          regolamento EU n.  910/2014.  Con  riferimento  ai  clienti
          diversi dalle persone  fisiche  e  ai  fiduciari  di  trust
          espressi e alle persone che esercitano  diritti,  poteri  e
          facolta'  equivalenti  in  istituti  giuridici  affini,  la
          verifica  dell'identita'  del  titolare  effettivo   impone
          l'adozione  di  misure,  commisurate  alla  situazione   di
          rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta'  e
          di controllo del cliente; 
                c) l'acquisizione e la  valutazione  di  informazioni
          sullo scopo e sulla  natura  del  rapporto  continuativo  o
          della    prestazione    professionale,    verificando    la
          compatibilita' dei dati e delle  informazioni  fornite  dal
          cliente con le  informazioni  acquisite  autonomamente  dai
          soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
          operazioni compiute in costanza del  rapporto  o  di  altri
          rapporti     precedentemente      intrattenuti      nonche'
          all'instaurazione di ulteriori rapporti; 
                d) il  controllo  costante  nel  corso  del  rapporto
          continuativo o della  prestazione  professionale  si  attua
          attraverso l'analisi delle operazioni  effettuate  e  delle
          attivita' svolte o individuate durante tutta la durata  del
          rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
          la conoscenza che il soggetto obbligato ha  del  cliente  e
          del suo profilo di rischio, anche riguardo, se  necessario,
          all'origine dei fondi. 
              2. L'estensione delle verifiche,  della  valutazione  e
          del controllo di cui al comma 1 e' commisurata  al  livello
          di rischio rilevato. 
              3. I soggetti obbligati di cui  all'art.  3,  comma  2,
          applicano  altresi'  misure  di   adeguata   verifica   del
          beneficiario della  prestazione  assicurativa,  non  appena
          individuato o designato nonche' dell'effettivo  percipiente
          della  prestazione  liquidata  e  dei  rispettivi  titolari
          effettivi. Tali misure, consistono: 
                a) nell'acquisizione del nome o  della  denominazione
          del soggetto specificamente individuato o  designato  quale
          beneficiario; 
                b) nei casi  di  beneficiario  designato  in  base  a
          particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione  di
          informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
          di stabilirne l'identita' al momento  del  pagamento  della
          prestazione.». 
              - Il testo dell'art.  20  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  20  (Criteri   per   la   determinazione   della
          titolarita' effettiva  di  clienti  diversi  dalle  persone
          fisiche). - 1. Il titolare  effettivo  di  clienti  diversi
          dalle persone fisiche coincide con la persona fisica  o  le
          persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile  la
          proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
          controllo. 
              2. Nel caso in cui  il  cliente  sia  una  societa'  di
          capitali: 
                a) costituisce indicazione di proprieta'  diretta  la
          titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
          del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
                b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la
          titolarita' di una percentuale di partecipazioni  superiore
          al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per  il
          tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o  per
          interposta persona. 
              3.  Nelle   ipotesi   in   cui   l'esame   dell'assetto
          proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
          la persona fisica o le persone fisiche cui e'  attribuibile
          la proprieta' diretta o indiretta  dell'ente,  il  titolare
          effettivo coincide con  la  persona  fisica  o  le  persone
          fisiche  cui,  in  ultima  istanza,  e'   attribuibile   il
          controllo del medesimo in forza: 
                a)  del  controllo   della   maggioranza   dei   voti
          esercitabili in assemblea ordinaria; 
                b) del controllo di voti sufficienti  per  esercitare
          un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
                c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali
          che consentano di esercitare un'influenza dominante. 
              4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica
          privata, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
          come titolari effettivi: 
                a) i fondatori, ove in vita; 
                b) i beneficiari,  quando  individuati  o  facilmente
          individuabili; 
                c) i titolari di  poteri  di  rappresentanza  legale,
          direzione e amministrazione. 
              5.  Qualora  l'applicazione  dei  criteri  di  cui   ai
          precedenti commi non consenta di  individuare  univocamente
          uno  o  piu'  titolari  effettivi,  il  titolare  effettivo
          coincide  con  la  persona  fisica  o  le  persone  fisiche
          titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
          o  statutari,   di   poteri   di   rappresentanza   legale,
          amministrazione o direzione della societa'  o  del  cliente
          comunque diverso dalla persona fisica. 
              6.  I  soggetti  obbligati  conservano  traccia   delle
          verifiche  effettuate  ai  fini   dell'individuazione   del
          titolare effettivo nonche', con  specifico  riferimento  al
          titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5,  delle
          ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
          effettivo ai sensi dei commi 1,  2,  3  e  4  del  presente
          articolo.». 
              - Il testo dell'art.  21  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 21 (Comunicazione  e  accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione nel Registro delle imprese di  cui  all'art.
          2188 del codice civile  e  le  persone  giuridiche  private
          tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
          private di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          10  febbraio  2000,  n.  361,  comunicano  le  informazioni
          relative   ai   propri   titolari   effettivi,   per    via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  Registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile. 
              2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
                a) al Ministero dell'economia e delle  finanze,  alle
          Autorita'  di   vigilanza   di   settore,   all'Unita'   di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia,  alla   Direzione
          investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che  opera
          nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
          Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
                b)   alla    Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo; 
                c)  all'autorita'  giudiziaria,  conformemente   alle
          proprie attribuzioni istituzionali; 
                d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
          fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
          perseguimento di  tale  finalita',  stabilite  in  apposito
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
                e)  ai   soggetti   obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580; 
                f) al  pubblico,  dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580. L'accesso ha ad oggetto il  nome,  il  cognome,  il
          mese e l'anno di  nascita,  il  paese  di  residenza  e  la
          cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
          all'art. 20, in forza delle quali il titolare effettivo  e'
          tale.   In   circostanze   eccezionali,   l'accesso    alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
              3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti  a
          fini fiscali, secondo  quanto  disposto  dall'art.  73  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  22  dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'art. 22,
          comma 5, relative alla titolarita' effettiva  dei  medesimi
          trust  e  degli  istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o
          residenti sul territorio  della  Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,
          ai   fini   della    relativa    conservazione.    L'omessa
          comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo  e'
          punita con la medesima sanzione di cui  all'art.  2630  del
          codice civile. 
              4. L'accesso alle  informazioni  di  cui  all'art.  22,
          comma 5, relative alla titolarita' effettiva  dei  medesimi
          trust e' consentito: 
                a) alle autorita' di cui al comma  2,  lettera  a)  e
          alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,  senza
          alcuna restrizione; 
                b)  all'autorita'  giudiziaria  nell'esercizio  delle
          rispettive     attribuzioni     istituzionali,     previste
          dall'ordinamento vigente; 
                c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
          fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
          perseguimento di  tale  finalita',  stabilite  in  apposito
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
                d)  ai   soggetti   obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580. 
                d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria  di
          cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  ai
          soggetti privati, compresi quelli  portatori  di  interessi
          diffusi, titolari di un  interesse  giuridico  rilevante  e
          differenziato,  nei  casi  in  cui  la   conoscenza   della
          titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
          un   interesse    corrispondente    ad    una    situazione
          giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze  concrete
          e documentate  della  non  corrispondenza  tra  titolarita'
          effettiva e titolarita'  legale.  L'interesse  deve  essere
          diretto,  concreto  ed  attuale  e,  nel   caso   di   enti
          rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere
          con l'interesse  di  singoli  appartenenti  alla  categoria
          rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
              5. Con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                a)  i  dati  e  le  informazioni  sulla   titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          Registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                b) le modalita' attraverso cui le informazioni  sulla
          titolarita' effettiva delle imprese dotate di  personalita'
          giuridica, delle persone giuridiche private e dei  trust  e
          degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti  sul
          territorio   della   Repubblica    italiana    sono    rese
          tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al  comma
          2, lettera a); 
                c) le modalita' di consultazione  delle  informazioni
          da parte dei soggetti obbligati e i relativi  requisiti  di
          accreditamento; 
                d)  i  termini,  la  competenza  e  le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
          delle cause di esclusione  dell'accesso  e  a  valutare  la
          sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai  soggetti
          di cui al comma 4, lettera d-bis) nonche' i mezzi di tutela
          dei  medesimi  soggetti  interessati  avverso  il   diniego
          opposto dall'amministrazione procedente; 
                e) con specifico riferimento alle informazioni  sulla
          titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
          dalle imprese e su quella dei trust produttivi  di  effetti
          giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
          tra il Registro delle imprese e le basi di  dati,  relative
          alle  persone  giuridiche  private,  gestite  dagli  Uffici
          territoriali del governo nonche' quelle di cui e'  titolare
          l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale  ovvero,
          se assegnata, alla  partita  IVA  del  trust  e  agli  atti
          istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
          le predette persone giuridiche  e  i  trust,  rilevanti  in
          quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
          dirette o indirette. 
                e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui   i   soggetti
          obbligati segnalano al Registro le  eventuali  incongruenze
          rilevate tra  le  informazioni  relative  alla  titolarita'
          effettiva,  consultabili  nel  predetto   Registro   e   le
          informazioni,   relative   alla   titolarita'    effettiva,
          acquisite dai predetti  soggetti  nello  svolgimento  delle
          attivita'   finalizzate   all'adeguata    verifica    della
          clientela; 
                e-ter) le modalita' di  dialogo  con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'art. 22, paragrafo 1, della
          Direttiva (UE) 2017/1132,  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad  alcuni  aspetti
          di   diritto   societario,    al    fine    di    garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
              6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
          dal  presente  articolo  sono   stabiliti,   modificati   e
          aggiornati,  nel  rispetto  dei  costi  standard,  con   le
          modalita' di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre  1993,
          n. 580, e successive modificazioni. 
              7. La consultazione dei registri  di  cui  al  presente
          articolo non esonera i soggetti obbligati dal  valutare  il
          rischio di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  cui
          sono  esposti  nell'esercizio  della   loro   attivita'   e
          dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
              7-bis. I soggetti obbligati che consultino  i  registri
          di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
          adeguata verifica del titolare  effettivo,  acquisiscono  e
          conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
          predetti  registri  ovvero  conservano  un   estratto   dei
          registri idoneo a documentare tale iscrizione.». 
              - Il testo dell'art.  22  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  22  (Obblighi  del  cliente).  -  1.  I  clienti
          forniscono per iscritto, sotto la propria  responsabilita',
          tutte  le  informazioni   necessarie   e   aggiornate   per
          consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
          di adeguata verifica. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  presente  decreto,  le
          imprese dotate  di  personalita'  giuridica  e  le  persone
          giuridiche private ottengono e conservano, per  un  periodo
          non  inferiore  a  cinque  anni,   informazioni   adeguate,
          accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
          le forniscono ai soggetti  obbligati,  in  occasione  degli
          adempimenti   strumentali   all'adeguata   verifica   della
          clientela. 
              3. Le informazioni di  cui  al  comma  2,  inerenti  le
          imprese   dotate   di   personalita'    giuridica    tenute
          all'iscrizione nel Registro delle imprese di  cui  all'art.
          2188 del  codice  civile,  sono  acquisite,  a  cura  degli
          amministratori,  richiedendole   al   titolare   effettivo,
          individuato ai sensi dell'art.  20,  anche  sulla  base  di
          quanto risultante dalle scritture contabili e dai  bilanci,
          dal  libro   dei   soci,   dalle   comunicazioni   relative
          all'assetto proprietario  o  al  controllo  dell'ente,  cui
          l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
          dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro  dato
          a loro disposizione. Qualora  permangano  dubbi  in  ordine
          alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
          a  cura  degli  amministratori,  a  seguito   di   espressa
          richiesta  rivolta  ai  soci  rispetto  a  cui   si   renda
          necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
          L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
          agli amministratori  le  informazioni  da  questi  ritenute
          necessarie  per  l'individuazione  del  titolare  effettivo
          ovvero   l'indicazione    di    informazioni    palesemente
          fraudolente rendono inesercitabile il relativo  diritto  di
          voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'art.  2377
          del  codice  civile,  delle   deliberazioni   eventualmente
          assunte con il suo  voto  determinante.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 
              4. Le informazioni di  cui  al  comma  2,  inerenti  le
          persone  giuridiche  private,  tenute  all'iscrizione   nel
          Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
          successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
          in  vita  ovvero  dai  soggetti  cui   e'   attribuita   la
          rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
          al titolare effettivo, individuato ai sensi  dell'art.  20,
          anche  sulla  base  di  quanto  risultante  dallo  statuto,
          dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da  ogni
          altra comunicazione o dato a loro disposizione. 
              5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi
          della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che
          esercitano  diritti,  poteri  e  facolta'  equivalenti   in
          istituti giuridici affini, purche'  stabiliti  o  residenti
          sul  territorio  della  Repubblica  Italiana,  ottengono  e
          detengono  informazioni  adeguate,  accurate  e  aggiornate
          sulla titolarita'  effettiva  del  trust,  o  dell'istituto
          giuridico affine, per  tali  intendendosi  quelle  relative
          all'identita'  del  costituente  o  dei  costituenti,   del
          fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o  dei  guardiani
          ovvero di altra  persona  per  conto  del  fiduciario,  ove
          esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e  delle
          altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
          o sull'istituto  giuridico  affine  e  di  qualunque  altra
          persona  fisica  che  esercita,  in  ultima   istanza,   il
          controllo sui beni  conferiti  nel  trust  o  nell'istituto
          giuridico  affine  attraverso  la  proprieta'   diretta   o
          indiretta o attraverso altri mezzi. I  fiduciari  di  trust
          espressi e le persone  che  esercitano  diritti,  poteri  e
          facolta'   equivalenti   in   istituti   giuridici   affini
          conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
          cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari  e
          le rendono prontamente accessibili alle  autorita'  di  cui
          all'art. 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari
          che, in tale veste, instaurano un rapporto  continuativo  o
          professionale ovvero eseguono una  prestazione  occasionale
          dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,  si
          considerano istituti giuridici affini al trust gli  enti  e
          gli istituti  che,  per  assetto  e  funzioni,  determinano
          effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust  espressi,
          anche avuto riguardo alla  destinazione  dei  beni  ad  uno
          scopo ed al controllo da parte di un soggetto  diverso  dal
          proprietario, nell'interesse di uno o  piu'  beneficiari  o
          per il perseguimento di uno specifico fine. 
              5-ter.  I  soggetti   obbligati   assicurano   che   le
          informazioni  di  cui  al  presente   articolo,   acquisite
          nell'espletamento  delle  procedure  di  adeguata  verifica
          della clientela, siano prontamente  rese  disponibili  alle
          autorita' di cui all'art. 21,  comma  2,  lettera  a),  per
          l'esercizio delle rispettive attribuzioni.». 
              - Il testo dell'art.  23  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 23  (Misure  semplificate  di  adeguata  verifica
          della clientela). - 1. In presenza di un basso  rischio  di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,  i  soggetti
          obbligati possono applicare  misure  di  adeguata  verifica
          della   clientela    semplificate    sotto    il    profilo
          dell'estensione  e  della   frequenza   degli   adempimenti
          prescritti dall'art. 18. 
              2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate  di
          adeguata verifica della  clientela  e  fermo  l'obbligo  di
          commisurarne l'estensione al rischio in concreto  rilevato,
          i  soggetti  obbligati  tengono  conto,  tra  l'altro,  dei
          seguenti indici di basso rischio: 
                a) indici di rischio relativi a tipologie di  clienti
          quali: 
                  1) societa' ammesse alla quotazione su  un  mercato
          regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che
          impongono l'obbligo di assicurare  un'adeguata  trasparenza
          della titolarita' effettiva; 
                  2) pubbliche amministrazioni ovvero  istituzioni  o
          organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al
          diritto dell'Unione europea; 
                  3) clienti che sono residenti in aree geografiche a
          basso rischio, ai sensi della lettera c); 
                b)  indici  di  rischio  relativi  a   tipologie   di
          prodotti, servizi, operazioni  o  canali  di  distribuzione
          quali: 
                  1) contratti di assicurazione vita  rientranti  nei
          rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso  in  cui
          il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il  cui  premio
          unico non sia di importo superiore a 2.500 euro; 
                  2) forme pensionistiche complementari  disciplinate
          dal  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,   a
          condizione che esse  non  prevedano  clausole  di  riscatto
          diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e
          che non possano servire da garanzia per un prestito  al  di
          fuori delle ipotesi previste dalla legge; 
                  3) regimi di  previdenza  o  sistemi  analoghi  che
          versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui  i
          contributi   sono   versati   tramite   detrazione    dalla
          retribuzione  e  che  non  permettono  ai  beneficiari   di
          trasferire i propri diritti; 
                  4)  prodotti  o  servizi  finanziari  che   offrono
          servizi   opportunamente   definiti   e   circoscritti    a
          determinate  tipologie  di  clientela,  volti  a   favorire
          l'inclusione finanziaria; 
                  5) prodotti in cui i rischi  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del  terrorismo  sono  mitigati  da  fattori,
          quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita'; 
                c)  indici  di  rischio  geografico   relativi   alla
          registrazione, alla residenza o allo stabilimento in: 
                  1) Stati membri; 
                  2)  Paesi  terzi  dotati  di  efficaci  sistemi  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo; 
                  3) Paesi terzi che fonti autorevoli e  indipendenti
          valutano essere  caratterizzati  da  un  basso  livello  di
          corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose; 
                  4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili
          e  indipendenti,  quali   valutazioni   reciproche   ovvero
          rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e
          diano effettiva applicazione a presidi di  prevenzione  del
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con
          le raccomandazioni del GAFI. 
              3. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
          e gli organismi  di  autoregolamentazione,  in  conformita'
          delle regole tecniche di cui all'art. 11, comma 2,  possono
          individuare ulteriori fattori di  rischio  da  prendere  in
          considerazione al fine di integrare o  modificare  l'elenco
          di  cui  al  precedente   comma   e   stabiliscono   misure
          semplificate  di  adeguata  verifica  della  clientela   da
          adottare in situazioni  di  basso  rischio.  Nell'esercizio
          delle medesime attribuzioni, le autorita' di  vigilanza  di
          settore possono individuare la tipologia  delle  misure  di
          adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti
          di moneta elettronica  sono  autorizzati  ad  applicare  in
          relazione a prodotti  di  moneta  elettronica,  ricorrendo,
          cumulativamente, le seguenti condizioni: 
                a) lo strumento  di  pagamento  non  e'  ricaricabile
          ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di
          150 euro che puo' essere speso solo  nel  territorio  della
          Repubblica; 
                b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo  non
          supera i 150 euro; 
                c)  lo   strumento   di   pagamento   e'   utilizzato
          esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; 
                d) lo strumento di pagamento non  e'  alimentato  con
          moneta elettronica anonima; 
                e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni
          effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni
          anomale o sospette; 
                f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo  sia
          superiore a 50 euro, tale  importo  non  sia  rimborsato  o
          ritirato in contanti. 
                f-bis) lo strumento di pagamento  non  e'  utilizzato
          per operazioni  di  pagamento  a  distanza,  come  definite
          dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva  (UE)  2015/2366,
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
          2015, qualora l'importo dell'operazione e' superiore  a  50
          euro. 
              4. L'applicazione di obblighi semplificati di  adeguata
          verifica della clientela e' comunque esclusa quando  vi  e'
          sospetto   di   riciclaggio   o   di   finanziamento    del
          terrorismo.». 
              - Il testo dell'art.  24  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24  (Obblighi  di  adeguata  verifica  rafforzata
          della clientela). - 1. I soggetti obbligati in presenza  di
          un elevato rischio di riciclaggio o  di  finanziamento  del
          terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica
          della clientela. 
              2. Nell'applicazione di misure rafforzate  di  adeguata
          verifica della  clientela,  i  soggetti  obbligati  tengono
          conto, almeno dei seguenti fattori: 
                a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 
                  1)    rapporti    continuativi    o     prestazioni
          professionali instaurati  ovvero  eseguiti  in  circostanze
          anomale; 
                  2)  clienti  residenti  o  aventi  sede   in   aree
          geografiche ad alto rischio secondo i criteri di  cui  alla
          lettera c); 
                  3)  strutture   qualificabili   come   veicoli   di
          interposizione patrimoniale; 
                  4) societa' che hanno emesso azioni al portatore  o
          siano partecipate da fiduciari; 
                  5) tipo di attivita' economiche  caratterizzate  da
          elevato utilizzo di contante; 
                  6)  assetto  proprietario  della  societa'  cliente
          anomalo  o  eccessivamente   complesso   data   la   natura
          dell'attivita' svolta; 
                b) fattori di rischio relativi a  prodotti,  servizi,
          operazioni o canali di distribuzione quali: 
                  1)   servizi    con    un    elevato    grado    di
          personalizzazione, offerti a una  clientela  dotata  di  un
          patrimonio di rilevante ammontare; 
                  2) prodotti od operazioni che  potrebbero  favorire
          l'anonimato; 
                  3) rapporti continuativi, prestazioni professionali
          od operazioni occasionali  a  distanza,  non  assistiti  da
          procedure   di   identificazione   elettronica   sicure   e
          regolamentate    ovvero    autorizzate    o    riconosciute
          dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
                  4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente
          collegamento con il cliente o con la sua attivita'; 
                  5)  prodotti  e  pratiche  commerciali   di   nuova
          generazione,   compresi   i   meccanismi   innovativi    di
          distribuzione  e  l'uso  di  tecnologie  innovative  o   in
          evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; 
                  5-bis)  operazioni  relative  a   petrolio,   armi,
          metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali
          e altri beni mobili di  importanza  archeologica,  storica,
          culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche'
          avorio e specie protette; 
                c)  fattori  di  rischio  geografici   quali   quelli
          relativi a: 
                  1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili
          e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti
          pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti
          di efficaci presidi di prevenzione del  riciclaggio  e  del
          finanziamento    del    terrorismo    coerenti    con    le
          raccomandazioni del GAFI; 
                  2) Paesi terzi che fonti autorevoli e  indipendenti
          valutano essere caratterizzati da  un  elevato  livello  di
          corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose; 
                  3) Paesi soggetti  a  sanzioni,  embargo  o  misure
          analoghe  emanate  dai  competenti  organismi  nazionali  e
          internazionali; 
                  4) Paesi  che  finanziano  o  sostengono  attivita'
          terroristiche   o   nei   quali   operano    organizzazioni
          terroristiche. 
              3. Ai fini dell'applicazione di  obblighi  di  adeguata
          verifica rafforzata della clientela  i  soggetti  obbligati
          esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate
          da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali
          sussistono dubbi circa la finalita' cui le  medesime  sono,
          in concreto, preordinate e, in  ogni  caso,  rafforzano  il
          grado e la natura delle verifiche atte a determinare se  le
          operazioni siano sospette. 
              4. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
          e gli organismi  di  autoregolamentazione,  in  conformita'
          delle regole tecniche di cui all'art. 11, comma 2,  possono
          individuare ulteriori fattori di  rischio  da  prendere  in
          considerazione al fine di integrare o  modificare  l'elenco
          di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate  di
          adeguata verifica della  clientela,  ulteriori  rispetto  a
          quelle di cui all'art. 25, da  adottare  in  situazioni  di
          elevato rischio. 
              5. I soggetti  obbligati  applicano  sempre  misure  di
          adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: 
                a) rapporti continuativi,  prestazioni  professionali
          ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; 
                b) rapporti di corrispondenza  transfrontalieri,  che
          comportano  l'esecuzione  di   pagamenti,   con   un   ente
          creditizio o  istituto  finanziario  corrispondente  di  un
          Paese terzo; 
                c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o
          operazioni con clienti e relativi  titolari  effettivi  che
          siano persone politicamente esposte, salve  le  ipotesi  in
          cui le predette persone politicamente esposte  agiscono  in
          veste di organi delle pubbliche amministrazioni.  In  dette
          ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure  di  adeguata
          verifica della clientela commisurate al rischio in concreto
          rilevato, anche tenuto conto di quanto  previsto  dall'art.
          23, comma 2, lettera a), n. 2. 
              6. I soggetti obbligati,  in  presenza  di  un  elevato
          rischio di riciclaggio o di  finanziamento  del  terrorismo
          applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti
          che, originariamente individuati come persone politicamente
          esposte, abbiano cessato di rivestire le  relative  cariche
          pubbliche da piu' di un anno. La medesima  disposizione  si
          applica anche nelle ipotesi in cui  il  beneficiario  della
          prestazione  assicurativa  o  il  titolare  effettivo   del
          beneficiario siano state persone politicamente esposte. 
              6-bis.  I  soggetti  obbligati  valutano,  in  base  al
          rischio,  se  applicare  misure  rafforzate   di   adeguata
          verifica nei confronti di succursali o  filiazioni,  aventi
          sede  in  paesi  terzi  ad  alto  rischio,  controllate  da
          soggetti  obbligati  aventi  sede  nel   territorio   della
          Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali
          o filiazioni si conformino alle politiche e alle  procedure
          di gruppo, a norma dell'art. 45 della Direttiva.». 
              - Il testo dell'art.  25  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25 (Modalita' di  esecuzione  degli  obblighi  di
          adeguata verifica  rafforzata  della  clientela).  -  1.  I
          soggetti obbligati, in presenza di un  elevato  rischio  di
          riciclaggio o di  finanziamento  del  terrorismo,  adottano
          misure rafforzate  di  adeguata  verifica  della  clientela
          acquisendo  informazioni  aggiuntive  sul  cliente  e   sul
          titolare effettivo,  approfondendo  gli  elementi  posti  a
          fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del
          rapporto e intensificando  la  frequenza  dell'applicazione
          delle  procedure  finalizzate  a  garantire  il   controllo
          costante  nel  corso  del  rapporto  continuativo  o  della
          prestazione professionale. 
              2.   Nel   caso   di   rapporti    di    corrispondenza
          transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti,
          con   un   ente   creditizio   o    istituto    finanziario
          corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e
          finanziari,  oltre  alle  ordinarie  misure   di   adeguata
          verifica  della  clientela,  al  momento   dell'avvio   del
          rapporto adottano le seguenti ulteriori misure: 
                a)  raccolgono  sull'ente   creditizio   o   istituto
          finanziario  corrispondente  informazioni  sufficienti  per
          comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e
          la natura delle attivita' svolte nonche'  per  determinare,
          sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti,
          la correttezza e la qualita' della vigilanza cui  l'ente  o
          corrispondente e' soggetto; 
                b) valutano la qualita' dei controlli in  materia  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo cui l'ente  creditizio  o  istituto  finanziario
          corrispondente estero e' soggetto; 
                c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di  poteri
          di amministrazione o direzione ovvero di loro  delegati  o,
          comunque,   di   soggetti   che   svolgono   una   funzione
          equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; 
                d)   definiscono   in   forma   scritta   i   termini
          dell'accordo con l'ente creditizio o  istituto  finanziario
          corrispondente e i rispettivi obblighi; 
                e) si assicurano che  l'ente  creditizio  o  istituto
          finanziario  corrispondente  estero  abbia  sottoposto   ad
          adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai
          conti di passaggio, che l'ente  o  l'istituto  effettui  il
          controllo costante dei rapporti con tali clienti e che,  su
          richiesta,  possa  fornire  all'intermediario   controparte
          obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica
          della clientela; 
                f) assicurano un monitoraggio costante  del  rapporto
          con   l'ente   creditizio    o    l'istituto    finanziario
          corrispondente, con frequenza e intensita'  commisurate  al
          servizio di corrispondenza svolto. 
              3.  E'  fatto  divieto  agli  intermediari  bancari   e
          finanziari di aprire  o  mantenere,  anche  indirettamente,
          conti di corrispondenza con banche di comodo. 
              4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure,
          basate sul rischio, per determinare se il cliente  sia  una
          persona politicamente  esposta  e,  nel  caso  di  rapporti
          continuativi, prestazioni professionali  o  operazioni  con
          persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie  misure
          di adeguata verifica della clientela, adottano le  seguenti
          ulteriori misure: 
                a) ottengono l'autorizzazione dei  soggetti  titolari
          di poteri di amministrazione o  direzione  ovvero  di  loro
          delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione
          equivalente, prima di avviare o proseguire  o  intrattenere
          un rapporto continuativo, una prestazione  professionale  o
          effettuare un'operazione occasionale con tali clienti; 
                b) applicano misure adeguate per stabilire  l'origine
          del  patrimonio  e  dei  fondi   impiegati   nel   rapporto
          continuativo o nell'operazione; 
                c) assicurano un controllo costante e rafforzato  del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale. 
              4-bis. Nei casi di rapporti  continuativi,  prestazioni
          professionali e operazioni che coinvolgono paesi  terzi  ad
          alto rischio, i soggetti obbligati, in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 1: 
                a) acquisiscono  informazioni  aggiuntive  in  merito
          allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o  della
          prestazione professionale; 
                b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e
          sulla situazione economico-patrimoniale del cliente  e  del
          titolare effettivo; 
                c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni  delle
          operazioni previste o eseguite; 
                d)   acquisiscono   l'autorizzazione   dei   soggetti
          titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di
          loro delegati o, comunque, di  soggetti  che  svolgono  una
          funzione equivalente,  prima  di  avviare  o  proseguire  o
          intrattenere  un  rapporto  continuativo,  una  prestazione
          professionale  o  effettuare  un'operazione  che  coinvolga
          paesi terzi ad alto rischio; 
                e) assicurano un controllo costante e rafforzato  del
          rapporto continuativo o  della  prestazione  professionale,
          aumentando  la  frequenza  e  l'intensita'  dei   controlli
          effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad
          approfondimento. 
              4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorita'  di
          vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni  di
          cui all'art. 7, comma 1, lettera a),  e  gli  organismi  di
          autoregolamentazione, in conformita' delle regole  tecniche
          di cui all'art. 11, comma 2,  possono  prevedere  ulteriori
          misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.  Le
          autorita' di vigilanza di settore possono inoltre prevedere
          obblighi di  informativa  periodica  delle  operazioni  che
          coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonche' limitazioni
          all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o
          il divieto di effettuare operazioni con soggetti  residenti
          aventi sede nei medesimi paesi. 
              4-quater.  Al  fine  di   contenere   il   rischio   di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  connesso  ai
          paesi terzi ad alto rischio le autorita'  di  vigilanza  di
          settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni  e  per  le
          finalita'  di  cui  al  presente  decreto,  possono   anche
          adottare,  ove  ritenuto  necessario,  una  o  piu'   delle
          seguenti misure: 
                a)     negare     l'autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita' bancaria o finanziaria sul territorio  della
          Repubblica a societa' controllate da intermediari con  sede
          nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare  agli  stessi
          intermediari   l'autorizzazione   allo   stabilimento    di
          succursali nel territorio della Repubblica; 
                b) negare agli intermediari bancari e finanziari  con
          sede nel territorio  della  Repubblica  l'autorizzazione  a
          istituire succursali  sul  territorio  dei  predetti  paesi
          terzi ad alto rischio; 
                c) richiedere agli intermediari bancari e  finanziari
          con sede nel territorio della Repubblica  di  rafforzare  i
          controlli  sui  conti  correnti  di  corrispondenza  e  sui
          rapporti   ad   essi   assimilabili,    intrattenuti    con
          intermediari corrispondenti con  sede  nei  predetti  paesi
          terzi e, se necessario, chiuderli; 
                d) richiedere agli intermediari bancari e  finanziari
          con sede nel territorio della Repubblica  di  intensificare
          le verifiche, anche ispettive, sulle societa' controllate o
          sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio. 
              5. Nel caso in cui il  beneficiario  della  prestazione
          assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano
          persone  politicamente  esposte,   i   soggetti   obbligati
          osservano,  al  momento  del  pagamento  della  prestazione
          ovvero della cessione del contratto, le seguenti  ulteriori
          misure: 
                a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei
          proventi della polizza; 
                b) eseguire controlli piu'  approfonditi  sull'intero
          rapporto con il contraente.». 
              - Il testo dell'art.  26  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  26  (Esecuzione  degli  obblighi   di   adeguata
          verifica da parte di terzi). - 1. Ferma la  responsabilita'
          dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al
          presente Titolo, e' consentito ai medesimi di  ricorrere  a
          terzi  per  l'assolvimento  degli  obblighi   di   adeguata
          verifica di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c). 
              2. Ai  fini  della  presente  sezione,  si  considerano
          «terzi»: 
                a) gli  intermediari  bancari  e  finanziari  di  cui
          all'art. 3, comma 2; 
                b) (soppressa); 
                c) gli intermediari bancari e finanziari aventi  sede
          in altri Stati membri; 
                d) gli intermediari bancari e finanziari aventi  sede
          in un Paese terzo, che: 
                  1) sono tenuti  ad  applicare  misure  di  adeguata
          verifica della clientela e di conservazione  dei  documenti
          di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; 
                  2) sono sottoposti  a  controlli  di  vigilanza  in
          linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea; 
                e)  i   professionisti   nei   confronti   di   altri
          professionisti.». 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27 (Modalita' di  esecuzione  degli  obblighi  di
          adeguata verifica della clientela da parte di terzi). -  1.
          Nei limiti di cui all'art. 26,  gli  obblighi  di  adeguata
          verifica della clientela  si  considerano  assolti,  previo
          rilascio di idonea attestazione  da  parte  del  terzo  che
          abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di
          un  rapporto  continuativo   o   dell'esecuzione   di   una
          prestazione   professionale   ovvero   in   occasione   del
          compimento di un'operazione occasionale. 
              2.  L'attestazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa
          dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne  avvale.
          Nella medesima attestazione e' espressamente confermato  il
          corretto    adempimento    degli    obblighi    da    parte
          dell'attestante in relazione  alle  attivita'  di  verifica
          effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato
          dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si  riferisce.
          Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio  delle
          attribuzioni di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a),
          possono   individuare   idonee   forme   e   modalita'   di
          attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle  tecniche
          di comunicazione e trasferimento a distanza. 
              3.  I  terzi  mettono  a  disposizione   dei   soggetti
          obbligati   le   informazioni   richieste   in    occasione
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.  18,  comma
          1, lettere a), b) e c), ivi compresi,  ove  disponibili,  i
          dati  ottenuti  mediante   i   mezzi   di   identificazione
          elettronica e i pertinenti  servizi  fiduciari  di  cui  al
          regolamento  UE  n.  910/2014  o  mediante   procedure   di
          identificazione elettronica sicure e  regolamentate  ovvero
          autorizzate  o  riconosciute  dall'Agenzia   per   l'Italia
          digitale. Le copie dei documenti  acquisiti  dai  terzi  in
          sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza
          ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti  obbligati  che  ne
          facciano richiesta. 
              4. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso
          l'intervento dei soggetti  obbligati  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, lettere b) e c),  l'intermediario  puo'  procedere
          all'identificazione acquisendo da tali  soggetti  obbligati
          le  informazioni  necessarie,  anche  senza   la   presenza
          contestuale del cliente. 
              5.  Nel  caso   di   rapporti   continuativi   relativi
          all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre
          tipologie  operative   indicate   dalla   Banca   d'Italia,
          l'identificazione puo' essere effettuata  da  collaboratori
          esterni legati all'intermediario da  apposita  convenzione,
          nella quale siano specificati  gli  obblighi  previsti  dal
          presente decreto  e  ne  siano  conformemente  regolate  le
          modalita' di adempimento. 
              5-bis.  Le   autorita'   di   vigilanza   di   settore,
          nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7,  comma
          1,  lettera  a)  possono  adottare  disposizioni  volte   a
          ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente  sezione
          da parte di un intermediario  bancario  o  finanziario  che
          applichi le procedure di gruppo in materia  di  prevenzione
          del riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo  al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a)   l'intermediario    bancario    o    finanziario,
          nell'adempimento  dei  predetti  obblighi,  si  avvale   di
          informazioni fornite  da  terzi  appartenenti  allo  stesso
          gruppo; 
                b)  la  capogruppo  ha  sede  nel  territorio   della
          Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in  un
          Paese terzo ed e' tenuta ad applicare  misure  di  adeguata
          verifica della clientela e di conservazione  dei  documenti
          di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva; 
                c) l'efficace applicazione, da parte  dei  componenti
          il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata
          verifica tramite terzi e  conservazione  dei  documenti  e'
          sottoposta  ai  controlli   dell'autorita'   competente   a
          vigilare sulla capogruppo.». 
              - Il testo dell'art.  30  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 30  (Esclusioni).  -  1.  Le  disposizioni  della
          presente  sezione  non  si   applicano   ai   rapporti   di
          esternalizzazione o di agenzia nei casi in  cui,  ai  sensi
          del contratto o della convenzione comunque  denominata,  il
          fornitore del  servizio  esternalizzato  o  l'agente  siano
          equiparabili  ai  dipendenti  o,   comunque,   a   soggetti
          stabilmente incardinati  nell'organizzazione  dei  soggetti
          obbligati per i quali svolgono la propria attivita'. 
              1-bis.  Le   autorita'   di   vigilanza   di   settore,
          nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7,  comma
          1,  lettera  a),  possono  individuare  specifici   presidi
          organizzativi in presenza dei  quali  l'assolvimento  degli
          obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18, comma  1,
          lettere a) e b) puo' essere esternalizzato a terzi  diversi
          da quelli di cui all'art. 26, comma 2. Resta in  ogni  caso
          ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati  in  ordine
          agli adempimenti di cui al presente Titolo.». 
              - Il testo dell'art.  31  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 31 (Obblighi di conservazione). - 1.  I  soggetti
          obbligati conservano i documenti, i dati e le  informazioni
          utili  a  prevenire,  individuare  o  accertare   eventuali
          attivita' di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
          e a consentire lo  svolgimento  delle  analisi  effettuate,
          nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF  o  da
          altra Autorita' competente. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  i  soggetti
          obbligati  conservano  copia  dei  documenti  acquisiti  in
          occasione  dell'adeguata   verifica   della   clientela   e
          l'originale ovvero copia  avente  efficacia  probatoria  ai
          sensi  della   normativa   vigente,   delle   scritture   e
          registrazioni inerenti  le  operazioni.  La  documentazione
          conservata deve consentire,  quanto  meno,  di  ricostruire
          univocamente: 
                a) la data di instaurazione del rapporto continuativo
          o del conferimento dell'incarico; 
                b)  i  dati   identificativi,   ivi   compresi,   ove
          disponibili,  i  dati  ottenuti   mediante   i   mezzi   di
          identificazione  elettronica   e   i   pertinenti   servizi
          fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014  o  mediante
          procedure   di   identificazione   elettronica   sicure   e
          regolamentate    ovvero    autorizzate    o    riconosciute
          dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  del  cliente,   del
          titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo
          scopo e la natura del rapporto o della prestazione; 
                b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri
          di cui all'art. 21, con le modalita' ivi previste; 
                c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; 
                d) i mezzi di pagamento utilizzati. 
              3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono
          conservati per un periodo di 10 anni dalla  cessazione  del
          rapporto continuativo, della  prestazione  professionale  o
          dall'esecuzione dell'operazione occasionale.». 
              - Il testo dell'art.  33  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 33 (Obbligo di  invio  dei  dati  aggregati  alla
          UIF). -  1.  Gli  intermediari  bancari  e  finanziari,  ad
          esclusione di quelli di cui all'art. 3,  comma  2,  lettere
          i), o), p), q) e v), nonche' le societa' fiduciarie di  cui
          all'art. 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF  dati
          aggregati concernenti la propria operativita', al  fine  di
          consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere
          eventuali fenomeni di riciclaggio o  di  finanziamento  del
          terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. 
              2.  La  UIF  individua  le   tipologie   di   dati   da
          trasmettere,  le  modalita'  e  la   cadenza   della   loro
          trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui  al
          presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e
          alle informazioni conservate dall'intermediario bancario  o
          finanziario o dalla societa' fiduciaria.». 
              - Il testo dell'art.  39  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  39  (Divieto  di   comunicazioni   inerenti   le
          segnalazioni di operazioni sospette). - 1. Fuori  dai  casi
          previsti dal presente decreto, e' fatto divieto ai soggetti
          tenuti alla segnalazione  di  un'operazione  sospetta  e  a
          chiunque  ne   sia   comunque   a   conoscenza,   di   dare
          comunicazione   al   cliente   interessato   o   a    terzi
          dell'avvenuta   segnalazione,   dell'invio   di   ulteriori
          informazioni richieste dalla UIF  o  dell'esistenza  ovvero
          della probabilita' di indagini o approfondimenti in materia
          di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo.  In
          relazione al trattamento di dati  personali  connesso  alle
          attivita'  di  segnalazione  e  comunicazione  di  cui   al
          presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e
          da 20 a 22 del Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si  esercitano
          nei  limiti  previsti  dall'art.  2-undecies  del   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Il divieto di cui al comma 1  non  si  estende  alla
          comunicazione effettuata alle  autorita'  di  vigilanza  di
          settore in occasione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          all'art. 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione
          dei controlli di cui all'art.  9,  ne'  alla  comunicazione
          effettuata ai fini di accertamento investigativo. 
              3. Il divieto di  cui  al  comma  1  non  impedisce  la
          comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari,  a
          condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero  tra
          tali  intermediari  e  le  loro  succursali  e   filiazioni
          controllate a maggioranza  e  situate  in  Paesi  terzi,  a
          condizione che  le  medesime  succursali  e  filiazioni  si
          conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi  comprese
          quelle  relative  alla  condivisione  delle   informazioni,
          idonee   a   garantire   la   corretta   osservanza   delle
          prescrizioni  dettate  in  materia   di   prevenzione   del
          riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
              4. Il divieto di  cui  al  comma  1  non  impedisce  la
          comunicazione tra professionisti che  svolgono  la  propria
          prestazione professionale in forma associata,  in  qualita'
          di dipendenti o collaboratori, anche se  situati  in  Paesi
          terzi,  a   condizione   che   questi   applichino   misure
          equivalenti  a  quelle  previste   dal   presente   decreto
          legislativo. 
              5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla  stessa
          operazione, che coinvolgano due o piu' intermediari bancari
          e finanziari ovvero due o piu' professionisti,  il  divieto
          di cui al comma 1 non impedisce la  comunicazione  tra  gli
          intermediari  o  tra  i  professionisti  in  questione,   a
          condizione che appartengano ad uno  Stato  membro  o  siano
          situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a
          quelli previsti dal  presente  decreto  legislativo,  fermo
          restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43  e  44  del
          Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali.  Le
          informazioni   scambiate    possono    essere    utilizzate
          esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
          finanziamento del terrorismo. 
              6. Il tentativo del  professionista  di  dissuadere  il
          cliente  dal  porre  in  atto  un'attivita'  illegale   non
          costituisce  violazione  del   divieto   di   comunicazione
          previsto dal presente articolo.». 
              - Il testo dell'art.  40  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 40 (Analisi e sviluppo delle segnalazioni). -  1.
          La UIF,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle
          segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le  seguenti
          attivita': 
                a) avvalendosi dei risultati delle  analisi  e  degli
          studi  compiuti  nonche'  delle  risultanze  della  propria
          attivita'  ispettiva,  effettua  approfondimenti  sotto  il
          profilo finanziario  delle  segnalazioni  ricevute  nonche'
          delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate  di  cui
          viene a conoscenza,  sulla  base  di  dati  e  informazioni
          contenuti  in  archivi  propri  ovvero  sulla  base   delle
          informazioni comunicate dagli organi delle indagini,  dalle
          autorita' di  vigilanza  di  settore,  dagli  organismi  di
          autoregolamentazione e dalle FIU estere; 
                b)  effettua,  sulla  base  di  protocolli  d'intesa,
          approfondimenti  che  coinvolgono   le   competenze   delle
          autorita' di vigilanza di settore, in collaborazione con le
          medesime anche avvalendosi, a  tal  fine,  degli  ulteriori
          elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; 
                c)  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  lettera  h),
          trasmette   alla   Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo, i dati  relativi  alle  segnalazioni  delle
          operazioni   sospette    ricevute,    per    la    verifica
          dell'eventuale  attinenza  a  procedimenti  giudiziari   in
          corso; 
                d) in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  8,
          comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto  dall'art.  331
          del codice di procedura penale  in  ordine  all'obbligo  di
          denuncia  all'autorita'   giudiziaria,   trasmette,   senza
          indugio,  anche  sulla  base  di  protocolli  d'intesa,  le
          segnalazioni di operazioni che  presentano  un  rischio  di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati
          delle analisi  svolte,  incluse  le  informazioni  ad  esse
          pertinenti relative ai reati presupposto associati  nonche'
          le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 4, e le relative
          analisi, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo
          speciale di polizia valutaria  della  Guardia  di  finanza,
          che,  a  loro  volta,  le  trasmettono  tempestivamente  al
          Procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo  qualora
          siano  attinenti  alla  criminalita'   organizzata   o   al
          terrorismo; 
                e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d),
          nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di
          informazione per la sicurezza della Repubblica di cui  alla
          legge 3 agosto 2007,  n.  124  i  risultati  delle  analisi
          svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative
          ai  reati  presupposto  associati   e   secondo   modalita'
          concordate, informa tempestivamente il Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria della Guardia di finanza e  la  Direzione
          investigativa  antimafia  dei  dati  e  delle  informazioni
          comunicati ai sensi della presente lettera; 
                f)   mantiene   evidenza   per   dieci   anni   delle
          segnalazioni non  trasmesse  ai  sensi  della  lettera  d),
          mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli
          d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui
          all'art. 9. 
              2.  Ai   fini   dell'analisi   o   dell'approfondimento
          investigativo della segnalazione, la  UIF,  la  Guardia  di
          finanza e  la  Direzione  investigativa  antimafia  possono
          richiedere  ulteriori  informazioni  al  soggetto  che   ha
          effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti,  destinatari
          degli obblighi di cui al  presente  decreto,  nonche'  alle
          Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di  analisi  o
          approfondimento. 
              3. La  UIF,  la  Guardia  di  finanza  e  la  Direzione
          investigativa  antimafia  adottano,  anche  sulla  base  di
          protocolli d'intesa e  sentito  il  Comitato  di  sicurezza
          finanziaria,  le  misure  necessarie   ad   assicurare   la
          riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano  le
          segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in  forza
          del presente  decreto,  a  fornire  ulteriori  informazioni
          utili   ai   fini   dell'analisi   delle   segnalazioni   e
          dell'approfondimento investigativo della stessa.». 
              - Il testo dell'art.  47  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 47 (Comunicazioni  oggettive).  -  1.  Fermi  gli
          obblighi  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  III,  i  soggetti
          obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati
          e informazioni individuati in  base  a  criteri  oggettivi,
          concernenti  operazioni  a  rischio  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del terrorismo. 
              2.  I  dati  e  le  informazioni  sono  utilizzati  per
          l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo  di
          operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni  o
          tipologie di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
          mediante modalita' di cooperazione e scambio stabilite  con
          protocolli d'intesa tra  la  UIF,  la  Direzione  Nazionale
          antimafia e antiterrorismo, il Nucleo Speciale  di  Polizia
          Valutaria  della  Guardia  di  Finanza   e   la   Direzione
          Investigativa Antimafia, idonei a garantire  l'adozione  di
          adeguati presidi di riservatezza dei dati.. 
              3.  Con  istruzioni  da  pubblicarsi   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana,  la  UIF,  sentito  il
          Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni,
          i dati e le informazioni di cui al comma  1,  definisce  le
          relative   modalita'   di    trasmissione    e    individua
          espressamente  le   ipotesi   in   cui   l'invio   di   una
          comunicazione oggettiva esclude l'obbligo  di  segnalazione
          di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 35.».