Art. 3 Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)»; b) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole «con intestazione fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi»; c) all'articolo 50, comma 2, dopo le parole «con intestazione fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi» e dopo la parola «aperti» sono inserite le seguenti: «o emessi»; d) all'articolo 50, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 50 (Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi). - 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi e' vietata. 2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, e' vietato. 2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.».