Art. 3
Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)»;
b) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole «con intestazione
fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'emissione di prodotti
di moneta elettronica anonimi»;
c) all'articolo 50, comma 2, dopo le parole «con intestazione
fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'utilizzo di prodotti
di moneta elettronica anonimi» e dopo la parola «aperti» sono
inserite le seguenti: «o emessi»;
d) all'articolo 50, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta
elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno
2020.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 50 (Divieto di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di
moneta elettronica anonimi). - 1. L'apertura in qualunque
forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o
con intestazione fittizia nonche' l'emissione di prodotti
di moneta elettronica anonimi e' vietata.
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti
di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica
anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, e' vietato.
2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti
di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2,
decorre dal 10 giugno 2020.».