Art. 3 
 
 
           Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  50,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Divieto di conti o libretti di risparmio in  forma  anonima  o  con
intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)»; 
  b) all'articolo 50, comma  1,  dopo  le  parole  «con  intestazione
fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'emissione di prodotti
di moneta elettronica anonimi»; 
  c) all'articolo 50, comma  2,  dopo  le  parole  «con  intestazione
fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'utilizzo di  prodotti
di moneta  elettronica  anonimi»  e  dopo  la  parola  «aperti»  sono
inserite le seguenti: «o emessi»; 
  d) all'articolo 50, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di  prodotti  di  moneta
elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10  giugno
2020.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  50  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 50 (Divieto di conti o libretti di  risparmio  in
          forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti  di
          moneta elettronica anonimi). - 1. L'apertura  in  qualunque
          forma di conti o libretti di risparmio in forma  anonima  o
          con intestazione fittizia nonche' l'emissione  di  prodotti
          di moneta elettronica anonimi e' vietata. 
              2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o  libretti
          di risparmio in forma anonima o con  intestazione  fittizia
          nonche'  l'utilizzo  di  prodotti  di  moneta   elettronica
          anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, e' vietato. 
              2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo  di  prodotti
          di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi  1  e  2,
          decorre dal 10 giugno 2020.».