Art. 4 Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 3, le parole «e responsabile,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili»; b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole «in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16»; c) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole «degli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2»; d) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo e' determinato o determinabile.»; e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole «sottoposti a regime intermedio» sono inserite le seguenti: «nonche' dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo» e le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»; f) all'articolo 65, comma 1: 1) alla lettera a) dopo le parole «intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»; 2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle» sono sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito delle» e le parole «titolari di» sono sostituite dalle seguenti: «responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di»; 3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo.»; g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite le seguenti «e di cui agli articoli»; h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»; i) all'articolo 65, comma 9, primo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono inserite le seguenti: «All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.»; l) all'articolo 65, comma 11, le parole «provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'esercizio della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei confronti dei soggetti obbligati» e' aggiunta la seguente «vigilati»; m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'art. 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto: a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 6 nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'art. 37, comma 3, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2: a) e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.». - Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche' dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'art. 43, comma 3. 2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinato o determinabile. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 67, le autorita' di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'art. 67, le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. 5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravita' della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 6. La violazione della prescrizione di cui all'art. 25, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. 7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. 7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo e' determinato o determinabile. 8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo provvede la CONSOB che comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 9. E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.». - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 2, e dall'art. 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresi': a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell'ambito delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto. c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'art. 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto. 4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente. 6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore. 7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione delle sanzioni. 8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi' attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'art. 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'art. 108- bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi. 9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'art. 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'art. 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 58 e 63 del presente decreto, la responsabilita' solidale di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima. 11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 145 TUB, all'art. 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'art. 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresi' al procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piu' illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura ridotta. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine e' prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione. 3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.».