Art. 4 
 
 
            Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 58, comma  3,  le  parole  «e  responsabile,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  ai   soggetti   tenuti   alla
comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3,
responsabili»; 
  b) all'articolo 62, commi 1, 4  e  5,  le  parole  «in  materia  di
procedure e controlli interni di  cui  agli  articoli  15  e  16  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  materia  di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7,
15 e 16»; 
  c) all'articolo 62, comma 7, dopo  le  parole  «degli  intermediari
bancari e finanziari» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei  soggetti
titolari delle funzioni di cui al comma 2»; 
  d) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Fermo quanto previsto dagli  articoli  56,  57  e  58,  per
l'inosservanza  delle  disposizioni  in  materia  di  organizzazione,
procedure e controlli interni, di cui  agli  articoli  7,  15  e  16,
adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera f), la  Banca  d'Italia  irroga  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei  casi
di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime,  la
sanzione di cui al presente  comma  puo'  essere  aumentata  fino  al
triplo del massimo edittale ovvero fino al  doppio  dell'importo  dei
profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo  e'
determinato o determinabile.»; 
  e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole  «sottoposti  a  regime
intermedio» sono inserite le seguenti: «nonche' dei soggetti titolari
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo»  e  le  parole
«del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»; 
  f) all'articolo 65, comma 1: 
  1)  alla  lettera  a)  dopo  le  parole  «intermediari  bancari   e
finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari
di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»; 
  2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito  delle»
e  le  parole  «titolari  di»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di»; 
  3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis)  all'irrogazione  di  ogni  altra  sanzione  amministrativa
pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente  decreto,  alla
potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo.»; 
  g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite
le seguenti «e di cui agli articoli»; 
  h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma  38,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135»  sono  sostituite
dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»; 
  i) all'articolo 65, comma 9, primo  periodo,  dopo  le  parole  «in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.
689.» sono inserite le seguenti:  «All'accertamento  e  contestazione
delle violazioni provvede l'autorita' che,  nell'esercizio  dei  suoi
poteri, rilevi l'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  presente
decreto.»; 
  l) all'articolo 65, comma 11, le parole  «provvede  all'irrogazione
delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nell'esercizio della potesta'  sanzionatoria  rientrante
nelle proprie attribuzioni ai sensi del  presente  decreto,  provvede
all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei  confronti  dei
soggetti obbligati» e' aggiunta la seguente «vigilati»; 
  m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le  parole:  «Per  le
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del  presente
decreto, sanzionate in via  amministrativa,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per le violazioni commesse  anteriormente  all'entrata  in
vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,  sanzionate  in
via amministrativa,». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  58  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  58  (Inosservanza  delle  disposizioni  relative
          all'obbligo di segnalazione delle operazioni  sospette).  -
          1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti
          obbligati che omettono di  effettuare  la  segnalazione  di
          operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa
          pecuniaria pari a 3.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo  quanto
          previsto dall'art. 62,  commi  1  e  5,  nelle  ipotesi  di
          violazioni gravi, ripetute o sistematiche  ovvero  plurime,
          si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  30.000
          euro a  300.000  euro.  La  gravita'  della  violazione  e'
          determinata anche tenuto conto: 
                a)  dell'intensita'   e   del   grado   dell'elemento
          soggettivo, anche  avuto  riguardo  all'ascrivibilita',  in
          tutto  o  in  parte,   della   violazione   alla   carenza,
          all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di  prassi
          operative e procedure di controllo interno; 
                b) del grado di collaborazione con  le  autorita'  di
          cui all'art. 21, comma 2, lettera a); 
                c)  della  rilevanza  ed  evidenza  dei  motivi   del
          sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione  e
          al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche
          del cliente e del relativo rapporto; 
                d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti,
          anche  in  relazione  alle  dimensioni,  alla  complessita'
          organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato. 
              3. La medesima sanzione di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'art.
          3, comma 2 e all'art. 3, comma 3, lettera a),  tenuto  alla
          comunicazione o alla segnalazione, ai sensi  dell'art.  36,
          commi 2 e 6 nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o
          alla  segnalazione  ai  sensi  dell'art.   37,   comma   3,
          responsabili, in via esclusiva  o  concorrente  con  l'ente
          presso cui operano, dell'omessa segnalazione di  operazione
          sospetta. 
              4. Nel caso in cui  le  violazioni  gravi,  ripetute  o
          sistematiche  ovvero   plurime   producono   un   vantaggio
          economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma
          2: 
                a) e'  elevato  fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato
          o determinabile e, comunque, non sia  inferiore  a  450.000
          euro; 
                b) e' elevato fino ad un milione di euro, qualora  il
          predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. 
              5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni  od
          omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una  o  piu'
          violazioni della stessa o di  diverse  norme  previste  dal
          presente decreto in  materia  di  adeguata  verifica  della
          clientela  e  di  conservazione   da   cui   derivi,   come
          conseguenza    immediata    e    diretta,    l'inosservanza
          dell'obbligo di segnalazione  di  operazione  sospetta,  si
          applicano unicamente  le  sanzioni  previste  dal  presente
          articolo. 
              6.  Ai  soggetti  obbligati  che   omettono   di   dare
          esecuzione al provvedimento di sospensione  dell'operazione
          sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4,
          lettera  c),  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.». 
              - Il testo dell'art.  62  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 62  (Disposizioni  sanzionatorie  specifiche  per
          soggetti obbligati vigilati).  -  1.  Nei  confronti  degli
          intermediari bancari  e  finanziari  responsabili,  in  via
          esclusiva o concorrente, di violazioni  gravi,  ripetute  o
          sistematiche ovvero plurime delle disposizioni  di  cui  al
          Titolo II, Capi I, II  e  III,  di  quelle  in  materia  di
          organizzazione, procedure e controlli interni di  cui  agli
          articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni  attuative
          adottate dalle autorita' di vigilanza  di  settore  nonche'
          dell'inosservanza dell'ordine di cui al  comma  4,  lettera
          a), si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento  del
          fatturato   complessivo   annuo,   quando   tale    importo
          percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato
          e' disponibile e determinabile.  La  medesima  sanzione  si
          applica nel  caso  di  mancata  istituzione  del  punto  di
          contatto centrale di cui all'art. 43, comma 3. 
              2. Fermo quanto disposto dal comma  1,  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000   euro   a
          5.000.000 di euro  ai  soggetti  titolari  di  funzioni  di
          amministrazione, direzione e  controllo  dell'intermediario
          che,  non  assolvendo  in  tutto  o  in  parte  ai  compiti
          direttamente o indirettamente  correlati  alla  funzione  o
          all'incarico, hanno agevolato, facilitato o  comunque  reso
          possibili le violazioni di cui al comma 1 o  l'inosservanza
          dell'ordine di cui al comma 4,  lettera  a),  ovvero  hanno
          inciso     in     modo      rilevante      sull'esposizione
          dell'intermediario  al  rischio   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto
          dall'autore della violazione sia superiore a  5.000.000  di
          euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino
          al doppio dell'ammontare del  vantaggio  ottenuto,  purche'
          tale ammontare sia determinato o determinabile. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto  della
          gravita' della violazione  accertata  e  nel  rispetto  dei
          criteri di cui all'art. 67, le autorita'  di  vigilanza  di
          settore, secondo le rispettive competenze, hanno il  potere
          di  applicare   la   sanzione   amministrativa   accessoria
          dell'interdizione  dallo  svolgimento  della   funzione   o
          dell'incarico di  amministrazione,  direzione  o  controllo
          dell'ente, per un periodo non inferiore a sei  mesi  e  non
          superiore a tre anni. 
              4. Per le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al
          Titolo  II,  Capi  I,  II  e  di  quelle  in   materia   di
          organizzazione, procedure e controlli interni di  cui  agli
          articoli  7,  15  e  16  e  delle   relative   disposizioni
          attuative,  caratterizzate   da   scarsa   offensivita'   o
          pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'art.  67,
          le autorita' di vigilanza di settore, in  alternativa  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: 
                a)  applicare  all'ente  responsabile   la   sanzione
          consistente nell'ordine di eliminare  le  infrazioni  e  di
          astenersi dal  ripeterle,  anche  indicando  le  misure  da
          adottare e il termine per attuarle; 
                b)  qualora  l'infrazione  contestata  sia   cessata,
          applicare all'ente responsabile la sanzione consistente  in
          una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la  violazione
          commessa e il soggetto responsabile. 
              5. Nei confronti dei revisori legali e  delle  societa'
          di revisione legale con incarichi di revisione su  enti  di
          interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
          responsabili di violazioni gravi, ripetute  o  sistematiche
          ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi
          I, II e  III,  di  quelle  in  materia  di  organizzazione,
          procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15  e
          16, delle relative disposizioni  attuative  adottate  dalla
          Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 3.000 a 1.000.000 di euro.  La  medesima  sanzione  si
          applica   ai   soggetti    titolari    di    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo dell'ente  che,  non
          assolvendo in tutto o in parte ai  compiti  direttamente  o
          indirettamente  correlati  alla  funzione  o  all'incarico,
          hanno agevolato, facilitato o comunque  reso  possibili  le
          violazioni. Nei confronti  dei  medesimi  soggetti,  tenuto
          conto della gravita' della violazione accertata, la  Consob
          ha  il  potere  di  applicare  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  dell'interdizione   dallo   svolgimento   della
          funzione o dell'incarico di  amministrazione,  direzione  o
          controllo dell'ente, per un periodo  non  inferiore  a  sei
          mesi e non superiore a tre anni. 
              6. La violazione della prescrizione di cui all'art. 25,
          comma  3,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. 
              7. Fermo quanto previsto dal comma  9,  all'irrogazione
          delle  sanzioni  comminate  dal  presente   articolo,   nei
          confronti degli intermediari bancari  e  finanziari  e  dei
          soggetti  titolari  delle  funzioni  di  cui  al  comma   2
          provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS,  in  ragione  delle
          rispettive  attribuzioni.  La  Banca   d'Italia   provvede,
          altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
          articolo in caso di inosservanza del  regolamento  (UE)  n.
          2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate
          dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  10   dei
          regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010,
          nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 45, paragrafi 7 e
          11, della direttiva. 
              7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli  56,  57  e
          58, per l'inosservanza delle  disposizioni  in  materia  di
          organizzazione, procedure e controlli interni, di cui  agli
          articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori
          non finanziari vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera
          f), la Banca d'Italia irroga  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di  violazioni
          gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la  sanzione
          di cui al presente comma  puo'  essere  aumentata  fino  al
          triplo  del  massimo  edittale  ovvero   fino   al   doppio
          dell'importo  dei  profitti   ricavati   dalle   violazioni
          accertate,   quando   tale   importo   e'   determinato   o
          determinabile. 
              8. Fermo quanto previsto dal comma  9,  all'irrogazione
          delle sanzioni di cui al presente  articolo  nei  confronti
          dei revisori legali e delle societa'  di  revisione  legale
          con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o
          su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti
          titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
          controllo provvede la CONSOB  che  comunica,  altresi',  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o
          sospensione dal Registro di cui all'art. 2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              9.  E'  fatta  salva  la   competenza   del   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   all'irrogazione   delle
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
          controllo  dei  soggetti  obbligati   vigilati   che,   non
          assolvendo in tutto o in parte ai  compiti  direttamente  o
          indirettamente  correlati  alla  funzione  o  all'incarico,
          hanno agevolato, facilitato o comunque  reso  possibile  la
          violazione  dell'obbligo  di  segnalazione  di   operazione
          sospetta.». 
              - Il testo dell'art.  65  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  65  (Procedimento  sanzionatorio).  -  1.  Salvo
          quanto previsto dall'art. 61, comma 2, e dall'art.  62,  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    provvede
          all'irrogazione  delle  sanzioni   per   violazione   degli
          obblighi di cui  al  presente  decreto  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati  non  sottoposti  alla  vigilanza  delle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze provvede altresi': 
                a)  all'irrogazione  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di  segnalazione
          di  operazione  sospetta,  imputabile  al  personale  e  ai
          titolari  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
          controllo  di  intermediari  bancari  e  finanziari  e   di
          operatori non  finanziari  di  cui  all'art.  3,  comma  5,
          lettera f), salva la  competenza  della  Banca  d'Italia  e
          dell'IVASS,  in  ragione  delle  rispettive   attribuzioni,
          all'irrogazione  delle  sanzioni  per   violazioni   gravi,
          ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; 
                b)  all'irrogazione  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di  segnalazione
          di operazione sospetta, imputabile ai  revisori  legali  e,
          nell'ambito  delle  societa'  di   revisione   legale   con
          incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o  su
          enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili  degli
          incarichi di revisione nonche' ai titolari di  funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva  la
          competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni  per
          violazioni gravi, ripetute o  sistematiche  ovvero  plurime
          imputabili all'ente; 
                c)  all'irrogazione  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie per inosservanza delle disposizioni  di  cui  al
          Titolo III del presente decreto. 
                c-bis)  all'irrogazione  di   ogni   altra   sanzione
          amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal
          presente decreto,  alla  potesta'  sanzionatoria  di  altra
          autorita' o organismo. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta  i
          propri  decreti  sanzionatori,  udito   il   parere   della
          Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  114.  Nel  caso  di
          concessione  di  nulla   osta   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria per l'utilizzo, in sede  amministrativa,  delle
          informazioni o  degli  atti  relativi  ad  un  procedimento
          penale, il termine di cui all'art. 14, comma 3, della legge
          24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data  di  ricezione
          del nulla osta medesimo. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  quando
          provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma  1,
          lettera a) e b),  trasmette  gli  atti  alle  autorita'  di
          vigilanza  di   settore   per   le   valutazioni   relative
          all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza.
          Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono
          al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  atti,
          qualora    nell'esercizio    della     propria     potesta'
          sanzionatoria,  ravvisino  la   sussistenza   di   elementi
          suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          rientranti nella sua  competenza,  ai  sensi  del  presente
          decreto. 
              4. Il procedimento sanzionatorio per le  violazioni  di
          cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di
          cui agli articoli 50,  51,  comma  1,  e  64  del  presente
          decreto   e'   svolto   dagli   uffici   delle   Ragionerie
          territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  17  novembre
          2011. La Commissione di cui  all'art.  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula
          pareri di massima, per categorie di violazioni,  utilizzate
          dalle Ragionerie territoriali dello Stato come  riferimenti
          per la decretazione. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              5.  I  decreti  sanzionatori,  adottati  ai  sensi  del
          presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del
          giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al
          comma 4, per i quali permane la  competenza  del  tribunale
          del luogo in  cui  e'  stata  commessa  la  violazione,  e'
          competente, in via esclusiva,  il  Tribunale  di  Roma.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'art. 152-bis delle disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile e le spese liquidate, in  favore
          dell'amministrazione,  affluiscono   ai   fondi   destinati
          all'incentivazione del personale dipendente. 
              6. Le somme  riscosse  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo di  sanzioni  amministrative,  sono
          ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n.  168.  I
          crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze
          rispetto alle sanzioni amministrative  pecuniarie  irrogate
          ai sensi del presente decreto sono assistiti da  privilegio
          generale sui beni mobili del debitore. 
              7. Le autorita' di vigilanza di  settore,  con  proprio
          regolamento, da emanarsi entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore delle disposizioni contenute nel presente  articolo,
          adottano  ovvero  integrano  proprie  disposizioni  atte  a
          garantire agli interessati la piena conoscenza  degli  atti
          istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e  orale,
          con  l'autorita'  procedente  nonche',  relativamente  alle
          sanzioni da esse comminate, disposizioni  attuative  aventi
          ad  oggetto,   tra   l'altro,   la   determinazione   della
          definizione di fatturato utile per la quantificazione della
          sanzione, la procedura  sanzionatoria  e  le  modalita'  di
          pubblicazione delle sanzioni. 
              8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al
          presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in
          ragione  delle  rispettive  attribuzioni  di  vigilanza   e
          controllo, gli organismi di cui  agli  articoli  112-bis  e
          128-undecies TUB  attivano,  su  richiesta  delle  medesime
          autorita', i procedimenti  di  cancellazione  dai  relativi
          elenchi.  Il  procedimento  di  cancellazione  e'  altresi'
          attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo  di  cui
          all'art. 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'art.
          108- bis CAP, ovvero dalla  Banca  d'Italia  e  dall'IVASS,
          fino all'istituzione dei medesimi organismi. 
              9. Al  procedimento  sanzionatorio  di  competenza  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  All'accertamento  e  contestazione   delle
          violazioni provvede  l'autorita'  che,  nell'esercizio  dei
          suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al
          presente decreto. L'art. 16 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, si applica solo per  le  violazioni  dell'art.  49,
          commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'art. 51 il cui importo non  sia
          superiore a 250.000 euro. Il pagamento  in  misura  ridotta
          non e'  esercitabile  da  chi  si  e'  gia'  avvalso  della
          medesima facolta' per altra violazione dell'art. 49,  commi
          1,  2,  5,  6  e  7,  e  dell'art.  51,  il  cui  atto   di
          contestazione sia stato ricevuto dall'interessato  nei  365
          giorni precedenti la ricezione dell'atto  di  contestazione
          concernente l'illecito per cui si procede. 
              10.   In   relazione   alle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie di cui all'art. 58 e 63 del presente decreto, la
          responsabilita' solidale di cui all'art. 6 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della
          violazione  non  e'  univocamente  identificabile,   ovvero
          quando lo stesso non e' piu' perseguibile  ai  sensi  della
          legge medesima. 
              11.  Ai  procedimenti  sanzionatori  rientranti   nelle
          attribuzioni delle autorita' di vigilanza  di  settore,  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  previsioni  di  cui
          all'art. 145 TUB, all'art. 195 TUF, al Titolo  XVIII,  Capo
          VII,  CAP  e  alle  relative  disposizioni  attuative.   Le
          previsioni  di  cui  all'art.  145  TUB   e   le   relative
          disposizioni   attuative   si   applicano    altresi'    al
          procedimento con  cui  la  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          della  potesta'  sanzionatoria  rientrante  nelle   proprie
          attribuzioni  ai  sensi  del  presente  decreto,   provvede
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti  dei  soggetti
          obbligati vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera  f).
          Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate  dalle
          autorita' di vigilanza di settore ai  sensi  dell'art.  62,
          commi 2 e 5, non si applicano gli articoli  6  e  16  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Il testo dell'art.  69  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno
          puo' essere sanzionato  per  un  fatto  che  alla  data  di
          entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al  presente
          Titolo non costituisce piu'  illecito.  Per  le  violazioni
          commesse anteriormente all'entrata in  vigore  del  decreto
          legislativo 25  maggio  2017,  n.  90,  sanzionate  in  via
          amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della
          commessa  violazione,  se  piu'  favorevole,  ivi  compresa
          l'applicabilita'  dell'istituto  del  pagamento  in  misura
          ridotta. 
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, il termine per la  conclusione  del  procedimento
          sanzionatorio e' di due anni,  decorrenti  dalla  ricezione
          della    contestazione    notificata    all'amministrazione
          procedente.  Dalla  medesima  data  le  predette  notifiche
          all'amministrazione sono effettuate esclusivamente  tramite
          posta  elettronica  certificata.  Il  predetto  termine  e'
          prorogato  di  ulteriori  sei  mesi  nel  caso  di  formale
          richiesta da parte dell'interessato di  essere  audito  nel
          corso del procedimento. In ogni caso,  il  procedimento  si
          considera concluso con l'adozione del decreto  che  dispone
          in ordine alla sanzione. 
              3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti  alla
          data di entrata in vigore del presente articolo, il termine
          ivi previsto, ove non  ancora  maturato,  e'  prorogato  di
          ulteriori dodici mesi.».