Art. 4
Modifiche al Titolo V del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 3, le parole «e responsabile,» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' ai soggetti tenuti alla
comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3,
responsabili»;
b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole «in materia di
procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7,
15 e 16»;
c) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole «degli intermediari
bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti
titolari delle funzioni di cui al comma 2»;
d) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per
l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16,
adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi
di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la
sanzione di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al
triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei
profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo e'
determinato o determinabile.»;
e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole «sottoposti a regime
intermedio» sono inserite le seguenti: «nonche' dei soggetti titolari
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo» e le parole
«del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»;
f) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera a) dopo le parole «intermediari bancari e
finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari
di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»;
2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle» sono
sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito delle»
e le parole «titolari di» sono sostituite dalle seguenti:
«responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di»;
3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa
pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla
potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo.»;
g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite
le seguenti «e di cui agli articoli»;
h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma 38,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite
dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»;
i) all'articolo 65, comma 9, primo periodo, dopo le parole «in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689.» sono inserite le seguenti: «All'accertamento e contestazione
delle violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei suoi
poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente
decreto.»;
l) all'articolo 65, comma 11, le parole «provvede all'irrogazione
delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono sostituite dalle
seguenti: «, nell'esercizio della potesta' sanzionatoria rientrante
nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede
all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei confronti dei
soggetti obbligati» e' aggiunta la seguente «vigilati»;
m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole: «Per le
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto, sanzionate in via amministrativa,» sono sostituite dalle
seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in
vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in
via amministrativa,».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative
all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti
obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di
operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto
previsto dall'art. 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000
euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e'
determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensita' e del grado dell'elemento
soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in
tutto o in parte, della violazione alla carenza,
all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi
operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorita' di
cui all'art. 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del
sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e
al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche
del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti,
anche in relazione alle dimensioni, alla complessita'
organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si
applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'art.
3, comma 2 e all'art. 3, comma 3, lettera a), tenuto alla
comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'art. 36,
commi 2 e 6 nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o
alla segnalazione ai sensi dell'art. 37, comma 3,
responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente
presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione
sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio
economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma
2:
a) e' elevato fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato
o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000
euro;
b) e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il
predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od
omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu'
violazioni della stessa o di diverse norme previste dal
presente decreto in materia di adeguata verifica della
clientela e di conservazione da cui derivi, come
conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza
dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si
applicano unicamente le sanzioni previste dal presente
articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare
esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione
sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4,
lettera c), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.».
- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per
soggetti obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli
intermediari bancari e finanziari responsabili, in via
esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative
adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche'
dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera
a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo
percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato
e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si
applica nel caso di mancata istituzione del punto di
contatto centrale di cui all'art. 43, comma 3.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario
che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti
direttamente o indirettamente correlati alla funzione o
all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso
possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza
dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno
inciso in modo rilevante sull'esposizione
dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto
dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di
euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinato o determinabile.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della
gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 67, le autorita' di vigilanza di
settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere
di applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o
dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo
dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni
attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o
pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'art. 67,
le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa alla
sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:
a) applicare all'ente responsabile la sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di
astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da
adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata,
applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in
una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile.
5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa'
di revisione legale con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche
ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi
I, II e III, di quelle in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e
16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla
Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si
applica ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le
violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto
conto della gravita' della violazione accertata, la Consob
ha il potere di applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della
funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o
controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a tre anni.
6. La violazione della prescrizione di cui all'art. 25,
comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei
confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei
soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2
provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle
rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede,
altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n.
2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 dei
regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010,
nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 45, paragrafi 7 e
11, della direttiva.
7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e
58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli
articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori
non finanziari vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera
f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione
di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al
triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio
dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni
accertate, quando tale importo e' determinato o
determinabile.
8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o
su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo provvede la CONSOB che comunica, altresi', al
Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o
sospensione dal Registro di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. E' fatta salva la competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la
violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione
sospetta.».
- Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1. Salvo
quanto previsto dall'art. 61, comma 2, e dall'art. 62, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli
obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei
soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle
autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede altresi':
a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, imputabile al personale e ai
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo di intermediari bancari e finanziari e di
operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5,
lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e
dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni,
all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e,
nell'ambito delle societa' di revisione legale con
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli
incarichi di revisione nonche' ai titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la
competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
imputabili all'ente;
c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto.
c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione
amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal
presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra
autorita' o organismo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i
propri decreti sanzionatori, udito il parere della
Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di
concessione di nulla osta da parte dell'autorita'
giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle
informazioni o degli atti relativi ad un procedimento
penale, il termine di cui all'art. 14, comma 3, della legge
24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione
del nulla osta medesimo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando
provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1,
lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di
vigilanza di settore per le valutazioni relative
all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza.
Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti,
qualora nell'esercizio della propria potesta'
sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi
suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente
decreto.
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di
cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di
cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente
decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie
territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2011. La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula
pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate
dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti
per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del
presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del
giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al
comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale
del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e'
competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore
dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale dipendente.
6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e
delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono
ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I
crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze
rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio
generale sui beni mobili del debitore.
7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio
regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo,
adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a
garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale,
con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle
sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi
ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della
definizione di fatturato utile per la quantificazione della
sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di
pubblicazione delle sanzioni.
8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al
presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in
ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e
controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e
128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime
autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi
elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi'
attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui
all'art. 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'art.
108- bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS,
fino all'istituzione dei medesimi organismi.
9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle
violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei
suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al
presente decreto. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si applica solo per le violazioni dell'art. 49,
commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'art. 51 il cui importo non sia
superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta
non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della
medesima facolta' per altra violazione dell'art. 49, commi
1, 2, 5, 6 e 7, e dell'art. 51, il cui atto di
contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365
giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione
concernente l'illecito per cui si procede.
10. In relazione alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 58 e 63 del presente decreto, la
responsabilita' solidale di cui all'art. 6 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della
violazione non e' univocamente identificabile, ovvero
quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della
legge medesima.
11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle
attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui
all'art. 145 TUB, all'art. 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo
VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le
previsioni di cui all'art. 145 TUB e le relative
disposizioni attuative si applicano altresi' al
procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio
della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie
attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
obbligati vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera f).
Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle
autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 62,
commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno
puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
Titolo non costituisce piu' illecito. Per le violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via
amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della
commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa
l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura
ridotta.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, il termine per la conclusione del procedimento
sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione
della contestazione notificata all'amministrazione
procedente. Dalla medesima data le predette notifiche
all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata. Il predetto termine e'
prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale
richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel
corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si
considera concluso con l'adozione del decreto che dispone
in ordine alla sanzione.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla
data di entrata in vigore del presente articolo, il termine
ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.».