Art. 5
Modifiche ad altre disposizioni vigenti
1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, le parole «lettera ff)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere ff) e ff-bis)»;
b) al comma 8-ter, dopo le parole «le modalita' e la tempistica con
cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale»
sono inserite le seguenti: «e i prestatori di servizi di portafoglio
digitale».
2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti
«entro trentasei mesi».
3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro trentasei mesi».
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 92, dopo le parole «il procedimento sanzionatorio» sono
inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al
comma 5 del presente articolo e».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17-bis, del decreto legislativo 13
agosto 2010 n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto
legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in
un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto
dall'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel
territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1
sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica
le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono
conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche
tecniche del sistema di conservazione informatica delle
negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1
e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a
10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a
tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di
violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione
di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita'
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma
3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente
articolo.
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si
applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1,
comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti,
in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una
sezione speciale del registro di cui al comma 1.
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della
sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di
servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze la propria
operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione
costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale
dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il
decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di
cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei
servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte
dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di
comunicazione.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 90, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi
di norme abrogate o sostituite per effetto del presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo
2018.
2. Le autorita' di vigilanza di settore adottano, entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni attuative dell'art. 16, comma 2,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previsto dall'art. 21, comma 5, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, i concessionari adottano
gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a
dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo
Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, recante modalita' tecniche per l'alimentazione e
consultazione del registro di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB, avvia
la gestione del registro di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5.
7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite
per effetto del presente decreto, sono abrogati.
8. Gli agenti in attivita' finanziaria qualora nella
prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante
l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti
normative in materia, entro dodici ore dal compimento
dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in
cui l'operazione e' stata compiuta, unitamente ai dati
relativi all'identita' dell'ordinante e dell'operazione
eseguita.
9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari
autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di cui
all'art. 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, entrano
in vigore all'avvio dell'operativita' dell'organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari di cui all'art. 1, comma 36, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in
qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate,
sostituite o modificate per effetto del presente decreto,
si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme
introdotte ovvero sostituite per effetto della novella
recata dal presente decreto.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 92, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Controlli e procedimento sanzionatorio). - 1.
Fermo quanto disposto dall'art. 9, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
decreto provvede il Ministero dell'economia e delle
finanze, udito il parere della Commissione prevista
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per
l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del
presente articolo e per le violazioni di cui agli articoli
4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali
dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La
Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di
massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle
Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la
decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato
all'interessato ai sensi di legge e contestualmente
comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in
apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di
cui all'art. 3. L'accesso alla sottosezione e' consentito,
senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita'
giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi
compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive
competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di
cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle
disposizioni di cui al presente decreto da parte degli
operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con
i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri
sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di
finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria
delega le operazioni di controllo di cui al presente
decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti
agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle
disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei
poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni
delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri
la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due
distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita
sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel
corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio
rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio
dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e'
adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia
e delle finanze e notificato all'interessato nonche'
comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione
del registro di cui al comma 2 e per la sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari
durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi',
notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi
dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione,
attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita'
procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato
nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli
interessati sono espletati dalla Guardia di finanza.
L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni
degli obblighi di cui al presente decreto, commesse
successivamente all'esecuzione del provvedimento di
sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenuto conto della rilevanza della
violazione, richiede all'OAM la cancellazione
dell'operatore compro oro dal registro di cui all'art. 3.
L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad
annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso
riservato del registro degli operatori compro oro. Per i
tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata
disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli
operatori compro oro di cui all'art. 3 e' interdetta
all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per
tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione
civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La
violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'art.
8.».