Art. 5 Modifiche ad altre disposizioni vigenti 1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis, le parole «lettera ff)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere ff) e ff-bis)»; b) al comma 8-ter, dopo le parole «le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» sono inserite le seguenti: «e i prestatori di servizi di portafoglio digitale». 2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro trentasei mesi». 3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi». 4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dopo le parole «il procedimento sanzionatorio» sono inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 17-bis, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio. 5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3. 7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; d) cessazione dell'attivita'. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo. 8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1. 8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.». - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. 2. Le autorita' di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalita' tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. 7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati. 8. Gli agenti in attivita' finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione e' stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identita' dell'ordinante e dell'operazione eseguita. 9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.». - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11 (Controlli e procedimento sanzionatorio). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. 2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'art. 3. L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze. 3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti. 4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi', notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'art. 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'art. 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'art. 8.».