Art. 2 
 
Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
                                 189 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del
contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato
spessore e di bassa capacita' strutturale.»; 
    b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati. 
  2. All'articolo 14 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul
patrimonio  pubblico  disposti  dal  commissario  straordinario   del
Governo e' data priorita' a quelli concernenti  la  ricostruzione  di
edifici scolastici. Detti edifici, se  ubicati  nei  centri  storici,
sono ripristinati o ricostruiti nel  medesimo  sito,  salvo  che  per
ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni
caso, la destinazione urbanistica delle aree  a  cio'  destinate  non
puo' essere mutata.».