Art. 3 
 
Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre  2016,
                               n. 189 
 
   1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' inserito il seguente: 
    «Articolo   12-bis   (Semplificazione   e   accelerazione   della
ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi  di  riparazione,
ripristino e  ricostruzione  degli  immobili  privati  rientrino  nei
limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2,
comma 2, gli Uffici speciali per la  ricostruzione,  previa  verifica
della  legittimazione  del  soggetto  richiedente  al  momento  della
presentazione della domanda di contributo, adottano il  provvedimento
di concessione del contributo  in  deroga  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 12 e con le modalita' procedimentali  stabilite  con  i
medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione
avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata  alla
domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica
la completezza e la regolarita' amministrativa e tecnica, compresa la
conformita' edilizia e urbanistica, nonche' sulla  base  dell'importo
del contributo concedibile determinato  dallo  stesso  professionista
nei limiti  del  costo  ammissibile,  individuato  con  le  modalita'
stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2,  comma  2.  Se  gli
interventi  necessitano  dell'acquisizione  di   pareri   ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o  di  quelli  ricompresi
nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette  regionali,  il
professionista, nella domanda di contributo, chiede  la  convocazione
della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4  e  5.  La
Conferenza  regionale  e'  convocata  dall'Ufficio  Speciale  per  la
ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta,  anche  al
fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonche',  ove  occorra,  i
pareri degli enti competenti al fine  del  rilascio  del  permesso  a
costruire o del titolo unico ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui
all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018,  n.
55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. 
  2.  Gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  provvedono  alla
concessione del contributo relativo agli interventi di cui  al  comma
1, secondo il seguente ordine di priorita': 
    a) richieste di contributo relative a unita' strutturali  in  cui
sono  ricomprese   unita'   immobiliari   destinate   ad   abitazione
principale, anche se adibite a residenza anagrafica  del  conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo  6,  comma
2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al  momento
del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione; 
    b) richieste di contributo relative a unita' strutturali  in  cui
sono  ricomprese   unita'   immobiliari   destinate   ad   abitazione
principale, anche se adibite a residenza anagrafica  del  conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo  6,  comma
2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a); 
    c) richieste di contributo relative ad  attivita'  produttive  in
esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di
delocalizzazione temporanea; 
    d) richieste di contributo relative ad unita' strutturali in  cui
sono ricomprese unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazione  o  ad
attivita' produttive in esercizio  diverse  da  quelle  di  cui  alle
lettere a), b) e c). 
  3. Gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  sulla  base  dei
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con  cadenza
mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle  domande
di  contributo   presentate   ai   sensi   del   presente   articolo.
L'effettuazione del controllo sospende i termini per  l'adozione  del
provvedimento  di  concessione  del  contributo.  Per   i   controlli
successivi al  provvedimento  di  concessione  del  contributo  trova
applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.».