Art. 4 
 
 Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 28 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Entro il 31  dicembre  2019,  le  regioni,  sentito  il
commissario straordinario e fermo restando il  limite  delle  risorse
dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano  i  piani  di
cui al comma 2 individuando, in particolare,  i  siti  di  stoccaggio
temporaneo. In difetto  di  conclusione  del  procedimento  entro  il
termine di cui al presente comma il  commissario  straordinario  puo'
aggiornare comunque il piano, sentito  il  Presidente  della  regione
interessata.»; 
    b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite
le seguenti:  «,  o  da  imprese  dai  medesimi  individuate  con  la
procedura di cui all'articolo 63 del decreto  legislativo  16  aprile
2016, n. 50»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di  deposito  siano
da effettuare operazioni di trattamento delle macerie  con  l'ausilio
di impianti mobili, il termine di cui  all'articolo  208,  comma  15,
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e'
ridotto a quindici giorni.».