Art. 7 
 
Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
                                 189 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  dopo  le  parole  «per  l'assistenza  alla
popolazione»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   nonche'   per   le
anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis». 
  2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n.  229,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per   le
anticipazioni di cui al presente  comma  non  puo'  essere  richiesta
alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di  avvio  delle  eventuali
procedure di recupero anche tramite compensazione.».