Art. 8 Proroga di termini 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e al secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»; b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.». 2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. 3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021». 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede: a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.