Art. 8 
 
                         Proroga di termini 
 
  1. All'articolo 44 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e  al  secondo
anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»; 
    b) al comma 3, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere  disposta  la  proroga  del
periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.». 
  2.  Gli  adempimenti  e  i  pagamenti  delle  ritenute  fiscali   e
contributi  previdenziali  e  assistenziali  nonche'  dei  premi  per
l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11  e  13,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono  effettuati
a decorrere dal 15 gennaio  2020  con  le  modalita'  e  nei  termini
fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40  per  cento
degli importi dovuti. 
  3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2021». 
  4. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  1,  lettera  a)  e  2,  pari
complessivamente a 13,95 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  14,39
milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro  per  l'anno
2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023,  a  15,55  milioni  di
euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2030, si provvede: 
    a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05  milioni
di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a  2,21  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e a 1,27 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 13,34 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2,
comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.