Art. 9 Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere 1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti parole «nonche' nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,». 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.