Art. 9 
 
Misure e  interventi  finanziari  a  favore  delle  imprese  agricole
                   ubicate nei comuni del cratere 
 
  1.  All'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo  le  parole  «Nelle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia» sono aggiunte le  seguenti  parole  «nonche'  nei  territori
ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono  destinate  risorse  nei
limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,
mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  per  il  periodo  di  programmazione   2014-2020   di   cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.