Art. 2 Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni scolastiche. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; b) il secondo periodo e' soppresso; c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse; d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»; e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,». 2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. 4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020. 5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonche' il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonche' gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»; b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.». 6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.