Art. 2 
 
Disposizioni in materia di reclutamento  del  personale  dirigenziale
  scolastico e  tecnico  dipendente  dal  Ministero  dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'
  delle istituzioni scolastiche. 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso  selettivo  di
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso  selettivo  per
titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito
il Ministero dell'economia e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al  corso-concorso»
sono soppresse; 
    d) dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Le  prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che  conseguano,
in  ciascuna  prova,  il  punteggio  minimo   di   sette   decimi   o
equivalente.»; 
    e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; 
    f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  le
modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
le  prove  e  i   programmi   concorsuali,   la   valutazione   della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo  di
formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in ruolo,». 
  2. E' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  180  mila  euro  annui  a
decorrere  dal  2021,  per  la  formazione  iniziale  dei   dirigenti
scolastici. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato  a  bandire,  nell'ambito  della  vigente   dotazione
organica,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti
tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime  autorizzatorio  di
cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4,  commi  3,
3-bis e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300,
302 e 344,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.  E'  altresi'
autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel
2020 per lo svolgimento del concorso. 
  4. Nelle more dell'espletamento del concorso di  cui  al  comma  3,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  94,  quinto
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  rifinanziata  nella
misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel
2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui  al  medesimo
comma 94. I contratti stipulati a valere  sulle  risorse  di  cui  al
primo periodo hanno termine all'atto  dell'immissione  in  ruolo  dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31  dicembre
2020. 
  5. All'articolo  58  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  5-ter  le  parole  «per  titoli  e  colloquio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263  posti  di   collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i
concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo
554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo  le  parole
«legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti:  «nonche'
il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonche'  coloro
che siano stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  o
dichiarati decaduti per aver  conseguito  la  nomina  o  l'assunzione
mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo  73,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  e
i  condannati  per  taluno  dei  delitti  indicati   dagli   articoli
600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonche' gli  interdetti
da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da
ogni ufficio o  servizio  in  istituzioni  o  strutture  pubbliche  o
private frequentate abitualmente da minori»; 
    b) al comma  5-quater  dopo  il  terzo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente  comma
non ha diritto, ne' ai fini giuridici  ne'  a  quelli  economici,  al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente  delle  imprese
di cui al comma 5-ter.». 
  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori  dei
servizi  generali   e   amministrativi   del   personale   assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo  pieno  le  funzioni
dell'area di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di
cui al primo periodo, sono  utilizzate  in  subordine  a  quelle  del
concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205.