Art. 3 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  rilevazione  biometrica  delle
  presenze  del  personale  scolastico  e  di  servizi  di  trasporto
  scolastico. 
 
  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti  scolastici  ed
educativi nonche' i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.». 
  2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie
per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni  puo'  essere,  in
ragione delle condizioni della famiglia  e  sulla  base  di  delibera
motivata,  inferiore  ai  costi  sostenuti   dall'ente   locale   per
l'erogazione del servizio, o  anche  nulla,  purche'  sia  rispettato
l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819  a  826,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.