Art. 4 Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle universita' statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.