Art. 6 
 
  Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui  al  comma
1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto  anche  dalla
idoneita',  in  relazione  al  medesimo  profilo  professionale,   in
graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure
concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n.  125.  Alle  iniziative  di  stabilizzazione  del  personale
assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma
1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto  legislativo  n.  75  del
2017, si provvede previo espletamento di prove selettive. 
    4-ter. Con riferimento alle procedure  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito  di  cui
al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per
il  conteggio  dei  periodi   prestati   con   l'ente   che   procede
all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni  coordinate
e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.».