Art. 6 Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto anche dalla idoneita', in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive. 4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».