Art. 7 
 
           Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 
 
  1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il  comma
9, e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. L'intervento previsto non determina un  incremento  della
dotazione  organica  complessiva  e   non   determina   l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i  limiti
del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107.».