Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a),  2,
comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le  lettere  c)
ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno
2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e
2022 e  8,080  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  che
aumentano in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto  a  32,135
milioni di euro per  l'anno  2019,  a  16,086  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a euro 13,5 milioni  per  l'anno  2019,  a  euro  8,260
milioni a decorrere dall'anno  2020,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per  l'anno
2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi  3  e  4,  8,
comma 3; 
    b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c)  quanto  a  euro  4,260  milioni  per  l'anno  2019   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d) quanto a 8,426 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59; 
    e) quanto a 5,040 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.