Art. 10 
 
Trattamento dei dati e misure di riservatezza e  sicurezza  dei  dati
  personali in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti  e
  cellule 
 
  1. I dati raccolti nel SIT o comunque destinati  a  confluirvi,  ai
sensi dell'articolo 6, sono trattati unicamente per il  perseguimento
delle finalita' in  materia  di  donazione  e  trapianto  di  organi,
tessuti e cellule. 
  2. La riservatezza dei dati trattati e  dei  documenti  informatici
scambiati nell'ambito del SIT e' garantita da apposite  procedure  di
sicurezza e da software e servizi telematici  conformi  alla  vigente
normativa. 
  3. Il trattamento dei dati personali e' effettuato  in  conformita'
ai principi applicabili al trattamento  dei  dati  personali  di  cui
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679. 
  4. I dati anagrafici relativi ai  donatori  di  organi,  tessuti  e
cellule staminali ematopoietiche  presenti  sul  sistema  informativo
sono cancellati o resi anonimi trascorsi sessanta  anni  dalla  morte
del ricevente piu' longevo e, comunque, trascorsi sessanta anni dalla
data della donazione, nel caso in cui non sia avvenuto il trapianto. 
  5. I dati anagrafici relativi ai  riceventi  di  organi  e  cellule
staminali  ematopoietiche  presenti  nel  sistema  informativo   sono
cancellati  o  resi  anonimi  dopo  sessanta  anni  dalla  morte  del
ricevente. 
  6. I dati  anagrafici  riguardanti  le  dichiarazioni  di  volonta'
presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi  dopo
sessanta anni dalla morte del dichiarante. 
  7. I dati anagrafici riguardanti  i  pazienti  affetti  da  lesione
cerebrale  acuta  deceduti  in  rianimazione  presenti  sul   sistema
informativo sono cancellati o resi anonimi  trascorsi  sessanta  anni
dalla morte.