Art. 10 Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza dei dati personali in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule 1. I dati raccolti nel SIT o comunque destinati a confluirvi, ai sensi dell'articolo 6, sono trattati unicamente per il perseguimento delle finalita' in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule. 2. La riservatezza dei dati trattati e dei documenti informatici scambiati nell'ambito del SIT e' garantita da apposite procedure di sicurezza e da software e servizi telematici conformi alla vigente normativa. 3. Il trattamento dei dati personali e' effettuato in conformita' ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679. 4. I dati anagrafici relativi ai donatori di organi, tessuti e cellule staminali ematopoietiche presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi trascorsi sessanta anni dalla morte del ricevente piu' longevo e, comunque, trascorsi sessanta anni dalla data della donazione, nel caso in cui non sia avvenuto il trapianto. 5. I dati anagrafici relativi ai riceventi di organi e cellule staminali ematopoietiche presenti nel sistema informativo sono cancellati o resi anonimi dopo sessanta anni dalla morte del ricevente. 6. I dati anagrafici riguardanti le dichiarazioni di volonta' presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi dopo sessanta anni dalla morte del dichiarante. 7. I dati anagrafici riguardanti i pazienti affetti da lesione cerebrale acuta deceduti in rianimazione presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi trascorsi sessanta anni dalla morte.