Art. 12 Trasferimento dei dati in caso di cessazione dell'attivita' delle strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive 1. Nel caso di cessazione dell'attivita', per qualsivoglia ragione, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive trasferiscono i dati trattati in ragione delle attivita' svolte alla struttura autorizzata e accreditata cui sono trasferite le cellule stoccate.