Art. 12 
 
Trasferimento dei dati in caso  di  cessazione  dell'attivita'  delle
  strutture sanitarie autorizzate al prelievo  e  al  trattamento  di
  cellule riproduttive 
 
  1. Nel caso di cessazione dell'attivita', per qualsivoglia ragione,
le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e  al  trattamento  di
cellule riproduttive trasferiscono i dati trattati in  ragione  delle
attivita' svolte alla struttura autorizzata e  accreditata  cui  sono
trasferite le cellule stoccate.