Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema informativo trapianti (SIT)»: sistema informativo  di
supporto per l'informatizzazione delle attivita' della Rete nazionale
trapianti, di cui all'articolo 7, comma  2,  della  legge  1°  aprile
1999, n 91; 
    b) «Rete nazionale trapianti»: rete costituita dalle strutture di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1° aprile  1999,  n.  91,  e
dalle strutture di cui articolo 3, comma 1, lettera q),  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonche' dalle strutture  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  l),  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 16; 
    c)  «organismo  di  reperimento»:  struttura  sanitaria  di   cui
all'articolo 13 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  che  effettua  il
reperimento degli organi e dei tessuti, o un centro regionale  per  i
trapianti  (CRT)  o  interregionale  per  i  trapianti  (CIRT)  o  un
coordinatore locale di cui agli articoli 10, 11 e 12 della  legge  1°
aprile 1999, n 91, che coordina il reperimento di  organi  e  tessuti
nonche'   le   organizzazioni   per   l'approvvigionamento   di   cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  l),  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 16; 
    d)  «centro  per  i  trapianti»:  struttura  sanitaria   di   cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  nella  quale  sia
presente una  equipe  autorizzata  dalla  regione  o  dalle  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  ad  effettuare  trapianti  di  organi
nonche' le unita' cliniche afferenti a un programma trapianti ove  si
effettuano trapianti di Cellule staminali emopoietiche (CSE)  di  cui
all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee  guida  in
tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico  delle  Cellule
staminali emopoietiche (CSE)» del 10 luglio 2003; 
    e) «strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al  trattamento
di cellule riproduttive»: istituti dei tessuti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
deputate alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 298, della legge
23 dicembre 2014, n. 190; 
    f)  «soggetti  deputati  alla  raccolta  e  registrazione   delle
dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi, tessuti
del proprio corpo successivamente alla morte»:  i  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  733,
le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi  della  legge  1°  aprile
1999, n. 91, e del decreto del Ministro della sanita' 8  aprile  2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2000, i  CRT,
ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della  salute  11  marzo  2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4  aprile  2008,  e  le
Associazioni  dei  donatori,  che,  in  base  ai  propri  statuti   e
regolamenti, provvedono alla raccolta della dichiarazioni di volonta'
dei loro associati; 
    g) «Registro nazionale dei donatori  di  cellule  riproduttive  a
scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo  eterologo  (RND
PMA)»: registro istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 298,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    h) «evento avverso grave» e «reazione avversa grave»:  evento  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera  n)  del  decreto  del  Ministro
della salute 19 novembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
280 del 1° dicembre 2015 e di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
o), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,  e  reazione  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera o),  del  decreto  del  Ministro
della salute 19 novembre 2015 e  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191; 
    i) «numero identificativo nazionale della donazione, del donatore
e del ricevente»: numero identificativo attribuito ad una  donazione,
a un donatore e a un ricevente, secondo il sistema di identificazione
nazionale; 
    l)  «numero   identificativo   della   donna»:   codice   univoco
identificativo assegnato dalle regioni e dalle Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  alla  donna  della  coppia  che  effettua  la
fecondazione assistita di tipo eterologo; 
    m) «codice unico europeo»  o  Single  european  code  (SEC)»:  il
codice unico d'identificazione applicato ai tessuti  e  alle  cellule
distribuiti nell'Unione europea di cui all'articolo  15  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; 
    n) «sequenza d'identificazione della donazione (SID)»:  la  prima
parte del codice unico europeo di cui alla lettera m), costituita dal
codice dell'istituto dei  tessuti  dell'Unione  europea  (UE)  e  dal
numero identificativo nazionale della donazione; 
    o) «codice dell'istituto dei tessuti dell'UE»:  il  codice  unico
d'identificazione  degli   istituti   dei   tessuti   autorizzati   e
accreditati; il codice d'identificazione degli istituti  dei  tessuti
e' costituito dal codice ISO del Paese e dal numero dell'istituto dei
tessuti figurante nel compendio degli istituti dei  tessuti  dell'UE,
secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I  al
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256; 
    p) «sequenza d'identificazione del prodotto  (SIP)»:  la  seconda
parte del codice unico europeo di cui alla lettera m), costituita dal
codice del prodotto, dal numero specifico della sottopartita e  dalla
data di scadenza; 
    q) «codice del prodotto»: il codice d'identificazione per il tipo
specifico  di  tessuti  e   di   cellule,   costituito   dal   codice
d'identificazione del sistema di codifica del prodotto  indicante  il
sistema di codifica utilizzato dall'istituto dei tessuti e il  codice
della tipologia  di  prodotto  di  tessuti  e  cellule  previsto  nel
rispettivo sistema di codifica  per  il  tipo  di  prodotto,  secondo
quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I al  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 256; 
    r) «numero specifico della sottopartita»: il numero che distingue
le aliquote di tessuti e cellule e che identifica in maniera  univoca
i tessuti  e  le  cellule  aventi  lo  stesso  numero  identificativo
nazionale  della  donazione  e  lo  stesso  codice  del  prodotto   e
provenienti  dallo  stesso  istituto  dei  tessuti,  secondo   quanto
specificato  nell'allegato  XI  di  cui  all'allegato  I  al  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 256; 
    s) «data di scadenza»: la data entro la  quale  i  tessuti  e  le
cellule  possono  essere  applicati,   secondo   quanto   specificato
nell'allegato XI di cui all'allegato  I  al  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 256; 
    t) «compendio degli istituti dei tessuti dell'UE»: il registro di
tutti gli istituti dei  tessuti  titolari  di  licenza,  autorizzati,
designati o accreditati dall'autorita' competente o  dalle  autorita'
competenti degli Stati membri, inclusi gli  istituti  autorizzati  ed
accreditati  dalle  regioni  e  province  autonome,  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e che
contiene  le  informazioni  su  tali  istituti  dei  tessuti  di  cui
all'allegato XI-bis di cui all'allegato II al decreto legislativo  16
dicembre 2016, n. 256; 
    u) «Centro nazionale trapianti (CNT)»:  Centro  nazionale  per  i
trapianti di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 1°
          aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 1,  lettera  q),  del
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda  nelle
          Note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          l), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante
          «Attuazione delle direttive 2006/17/CE  e  2006/86/CE,  che
          attuano la direttiva  2004/23/CE  per  quanto  riguarda  le
          prescrizioni      tecniche      per      la      donazione,
          l'approvvigionamento e il controllo di  tessuti  e  cellule
          umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in  tema
          di rintracciabilita', la notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani»: 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                (omissis); 
                l)  organizzazione  per   l'approvvigionamento:   una
          struttura sanitaria  o  un'unita'  ospedaliera  in  cui  si
          effettuano prelievi di tessuti e cellule  umani,  che  puo'
          non essere autorizzata  e  accreditata  come  Istituto  dei
          tessuti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 12  agosto
          1993, n. 301, recante  norme  in  materia  di  prelievo  ed
          innesti di cornea; 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo degli artt. 10,11,12 e  13  della
          citata legge 1° aprile 1999, n. 91: 
              «Art.10. (Centri regionali e interregionali). -  1.  Le
          regioni, qualora non abbiano gia' provveduto ai sensi della
          legge 2 dicembre  1975,  n.  644,  istituiscono  un  centro
          regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse,
          un  centro  interregionale  per  i  trapianti,  di  seguito
          denominati, rispettivamente, «centro regionale»  e  «centro
          interregionale». 
              2. Il Ministro della  sanita'  stabilisce  con  proprio
          decreto, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          bacino di utenza  minimo,  riferito  alla  popolazione,  in
          corrispondenza   del   quale    le    regioni    provvedono
          all'istituzione di centri interregionali. 
              3. La  costituzione  ed  il  funzionamento  dei  centri
          interregionali sono disciplinati  con  convenzioni  tra  le
          regioni interessate. 
              4. Il centro regionale o interregionale ha sede  presso
          una struttura pubblica e si avvale di uno o piu' laboratori
          di immunologia per i  trapianti  per  l'espletamento  delle
          attivita' di tipizzazione tissutale. 
              5. Qualora entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso
          la costituzione dei centri regionali  o  interregionali  il
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  previo  invito  alle   regioni   inadempienti   a
          provvedere  entro  un  termine  congruo,  attiva  i  poteri
          sostitutivi. 
              6. Il  centro  regionale  o  interregionale  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a)  coordina  le   attivita'   di   raccolta   e   di
          trasmissione dei dati relativi alle persone  in  attesa  di
          trapianto nel rispetto dei  criteri  stabiliti  dal  Centro
          nazionale; 
                b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra
          i reparti di rianimazione  presenti  sul  territorio  e  le
          strutture  per  i  trapianti,  in  collaborazione   con   i
          coordinatori locali di cui all'articolo 12; 
                c) assicura il  controllo  sull'esecuzione  dei  test
          immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di  uno
          o piu' laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo
          di assicurare l'idoneita' del donatore; 
                d)   procede   all'assegnazione   degli   organi   in
          applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in
          base alle priorita' risultanti dalle liste delle persone in
          attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera
          a); 
                e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test  di
          compatibilita' immunologica nei programmi di trapianto  nel
          territorio di competenza; 
                f) coordina  il  trasporto  dei  campioni  biologici,
          delle equipes sanitarie e degli organi e  dei  tessuti  nel
          territorio di competenza; 
                g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita'
          sanitarie  del  territorio   di   competenza   e   con   le
          associazioni di volontariato. 
              7. Le regioni esercitano il controllo  sulle  attivita'
          dei  centri  regionali  e  interregionali  sulla  base   di
          apposite linee guida emanate dal Ministro della sanita'. 
              8. Per l'istituzione  e  il  funzionamento  dei  centri
          regionali e interregionali e' autorizzata la spesa di  lire
          4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.» 
              «Art.11.   (Coordinatori   dei   centri   regionali   e
          interregionali). - 1. Le attivita' dei centri  regionali  e
          dei   centri   interregionali   sono   coordinate   da   un
          coordinatore nominato dalla  regione,  o  d'intesa  tra  le
          regioni  interessate,  per  la  durata  di   cinque   anni,
          rinnovabili  alla  scadenza,  tra  i  medici  che   abbiano
          acquisito esperienza nel settore dei trapianti. 
              2.   Nello   svolgimento   dei   propri   compiti,   il
          coordinatore regionale o interregionale e' coadiuvato da un
          comitato   regionale   o   interregionale   composto    dai
          responsabili,  o  loro  delegati,  delle  strutture  per  i
          prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza
          e  da  un  funzionario  amministrativo   delle   rispettive
          regioni.» 
              «Art. 12. (Coordinatori locali). - 1.  Le  funzioni  di
          coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da
          un medico dell'azienda sanitaria competente per  territorio
          che abbia maturato esperienza  nel  settore  dei  trapianti
          designato  dal  direttore  generale  dell'azienda  per   un
          periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza. 
              2.  I  coordinatori  locali  provvedono,   secondo   le
          modalita' stabilite dalle regioni: 
                a) ad assicurare l'immediata comunicazione  dei  dati
          relativi al donatore, tramite il  sistema  informativo  dei
          trapianti di cui all'articolo  7,  al  centro  regionale  o
          interregionale competente ed al Centro nazionale,  al  fine
          dell'assegnazione degli organi; 
                b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli
          interventi di prelievo; 
                c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori; 
                d)  ad  organizzare  attivita'  di  informazione,  di
          educazione e di crescita  culturale  della  popolazione  in
          materia di trapianti nel territorio di competenza. 
              3. Nell'esercizio dei compiti  di  cui  al  comma  2  i
          coordinatori  locali  possono  avvalersi  di  collaboratori
          scelti tra il personale sanitario ed amministrativo. 
              4. Per l'attuazione dell'articolo  11  e  del  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 50  milioni  annue
          decorrere dal 1999.» 
              «Art. 13. (Strutture per i prelievi). - 1. Il  prelievo
          di organi  e'  effettuato  presso  le  strutture  sanitarie
          accreditate dotate di reparti di rianimazione.  L'attivita'
          di prelievo  di  tessuti  da  soggetto  di  cui  sia  stata
          accertata la morte ai sensi della legge 29  dicembre  1993,
          n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del  Ministro
          della sanita', puo' essere  svolta  anche  nelle  strutture
          sanitarie   accreditate   non   dotate   di   reparti    di
          rianimazione. 
              2. Le regioni,  nell'esercizio  dei  propri  poteri  di
          programmazione    sanitaria     e     nell'ambito     della
          riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo
          2 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  come  modificato
          dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996,  n.  280,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  1996,
          n. 382, provvedono, ove necessario,  all'attivazione  o  al
          potenziamento dei dipartimenti di urgenza  e  di  emergenza
          sul  territorio  ed  al   potenziamento   dei   centri   di
          rianimazione  e  di  neurorianimazione,   con   particolare
          riguardo a quelli presso  strutture  pubbliche  accreditate
          ove, accanto  alla  rianimazione,  sia  presente  anche  un
          reparto neurochirurgico. 
              3. I prelievi  possono  altresi'  essere  eseguiti,  su
          richiesta,  presso   strutture   diverse   da   quelle   di
          appartenenza del sanitario  chiamato  ad  effettuarli,  nel
          rispetto delle vigenti disposizioni sulla  incompatibilita'
          dell'esercizio   dell'attivita'   libero-professionale,   a
          condizione che tali strutture siano  idonee  ad  effettuare
          l'accertamento  della  morte,  ai  sensi  della  legge   29
          dicembre 1993, n. 578, e del decreto  22  agosto  1994,  n.
          582, del Ministro della sanita'.». 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 1,  lettera  l),  del
          decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, si  veda  nelle
          Note precedenti. 
              - Si riporta il testo dell'art.16 della citata legge 1°
          aprile 1999, n. 91: 
              «Art. 16. (Strutture per i trapianti). - 1. Le  regioni
          individuano, nell'ambito  della  programmazione  sanitaria,
          tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare  i
          trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del  Ministro
          della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed
          il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalita'
          per l'individuazione delle strutture  di  cui  al  presente
          articolo, in base ai  requisiti  previsti  dal  decreto  29
          gennaio 1992 , del Ministro della sanita', pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, nonche'  gli
          standard minimi di attivita' per le finalita' indicate  dal
          comma 2. 
              2. Le regioni provvedono ogni due  anni  alla  verifica
          della qualita' e dei risultati delle attivita' di trapianto
          di organi e di tessuti svolte dalle  strutture  di  cui  al
          presente  articolo  revocando  l'idoneita'  a  quelle   che
          abbiano svolto nell'arco di un  biennio  meno  del  50  per
          cento dell'attivita' minima prevista dagli standard di  cui
          al comma 1. 
              3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonche' del
          presente articolo, e' autorizzata la spesa  di  lire  2.450
          milioni annue a decorrere dal 1999.». 
              L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento
          recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione  e
          impiego  clinico  delle  cellule   staminali   emopoietiche
          (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR). 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 1,  lettera  q),  del
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda  nelle
          Note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  298,  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  veda  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 3, del  citato  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, si  veda  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  Decreto  del  Ministro  della
          sanita' 8 aprile 2000, si veda nelle Note alle premesse. 
              Decreto  del  Ministro  della  salute  11  marzo  2008,
          recante «Integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla
          ricezione delle dichiarazioni  di  volonta'  dei  cittadini
          circa la donazione di organi a scopo  di  trapianto»  (cfr.
          Note alle premesse). 
              - Per il testo del comma 298 dell'art. 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  veda  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. n)  e
          lett. o), del decreto del Ministro della salute 19 novembre
          2015, recante «Attuazione della  direttiva  2010/53/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,
          relativa alle norme di qualita' e  sicurezza  degli  organi
          umani destinati ai trapianti,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  340,  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,   nonche'
          attuazione della direttiva di esecuzione  2012/25/UE  della
          Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure
          informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani
          destinati ai trapianti»: 
              «Art. 3. (Definizioni). - Ai fini del presente  decreto
          si intende per: 
                (omissis); 
                n)   «evento   avverso   grave»,   qualsiasi   evento
          indesiderato e imprevisto connesso  a  qualunque  fase  del
          processo che va dalla  donazione  al  trapianto  che  possa
          provocare la trasmissione di una malattia trasmissibile, la
          morte o condizioni  di  pericolo  di  vita,  invalidita'  o
          incapacita' del paziente, o che determini  o  prolunghi  il
          ricovero o la patologia; 
                o) «reazione avversa grave», una reazione non voluta,
          compresa una malattia trasmissibile, del donatore vivente o
          del ricevente, eventualmente connessa  con  qualunque  fase
          del processo che  va  dalla  donazione  al  trapianto,  che
          provochi  la  morte,  condizioni  di  pericolo   di   vita,
          l'invalidita'  o  l'incapacita'  dell'interessato   o   che
          determini o prolunghi il ricovero o la patologia; 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera  o)
          e p), del citato decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.
          191: 
              «Art. 3. (Definizioni). -  «1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                (omissis); 
                o) «evento avverso grave»: qualunque evento  negativo
          collegato  con  l'approvvigionamento,  il   controllo,   la
          lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti  e
          cellule, che possa provocare la  trasmissione  di  malattie
          trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo  di  vita,
          di invalidita' o incapacita' dei pazienti, o ne  produca  o
          prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia; 
                p) «reazione avversa grave»: una risposta non  voluta
          nel  donatore  o  nel  ricevente,  compresa  una   malattia
          trasmissibile,   connessa   con   l'approvvigionamento    o
          l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule, che provochi
          la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidita' o
          incapacita' dell'interessato,  o  ne  produca  o  prolunghi
          l'ospedalizzazione o lo stato di malattia; 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art 15  del  citato  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 16: 
              «Art. 15. (Sistema di codifica  europeo).  -  1.  Fatto
          salvo il comma 2  del  presente  articolo,  si  applica  un
          codice unico europeo  a  tutti  i  tessuti  e  a  tutte  le
          cellule,  comprese  le  cellule   staminali   emopoietiche,
          distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo.  Negli  altri
          casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati  per  la
          circolazione, e' applicata come minimo la  SID  almeno  nei
          documenti di accompagnamento. 
              2. Il comma 1 non si applica: 
                a)  alla  donazione  di  cellule   riproduttive   dal
          partner; 
                b) ai tessuti e alle cellule distribuiti direttamente
          per  il  trapianto  immediato  al   ricevente,   ai   sensi
          dell'articolo  6,  comma  6,  del  decreto  legislativo   6
          novembre 2007, n. 191; 
                c) ai tessuti e alle cellule importati in  Italia  in
          caso di emergenza allorche' l'importazione  e'  autorizzata
          direttamente   dall'autorita'    competente,    ai    sensi
          dell'articolo  9,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 191.». 
              - Si riporta il testo degli artt.  6  e  7  del  citato
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
              «Art 6. (Autorizzazione e accreditamento degli istituti
          dei tessuti e dei procedimenti di preparazione dei  tessuti
          e delle cellule). - 1. Con accordo in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          definiti i requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
          tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee-guida per
          l'accreditamento, sulla  base  delle  indicazioni  all'uopo
          fornite dal CNT, dal CNS e dalla Conferenza dei  Presidenti
          delle regioni e delle province autonome, per le  rispettive
          competenze. 
              2. Ai sensi della  normativa  vigente  e  del  presente
          decreto, gli  istituti  dei  tessuti  in  cui  si  svolgono
          attivita'   di   controllo,   lavorazione,   conservazione,
          stoccaggio o  distribuzione  di  tessuti  e  cellule  umani
          destinati ad  applicazioni  sull'uomo  sono  autorizzati  e
          accreditati dalle regioni e  dalle  province  autonome,  ai
          fini dello svolgimento di tali attivita'. 
              3.  La  regione  o  la   provincia   autonoma,   previo
          accertamento della conformita' dell'istituto dei tessuti ai
          requisiti previsti dalla normativa vigente e  dal  presente
          decreto, con particolare riferimento all'articolo 28, comma
          1, lettera a), lo autorizza e lo accredita,  ed  indica  le
          attivita' di cui e' consentito l'esercizio, prevedendone le
          condizioni. La regione o la provincia autonoma autorizza ed
          accredita  le  attivita'  relative   ai   procedimenti   di
          preparazione dei tessuti e delle  cellule,  che  l'istituto
          dei tessuti puo'  svolgere  nel  rispetto  della  normativa
          vigente nel settore e dei requisiti di cui all'articolo 28,
          comma 1, lettera g). Gli accordi previsti all'articolo  24,
          conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi sono esaminati
          nell'ambito di tale procedura. 
              4.  L'istituto  dei  tessuti  non   apporta   modifiche
          sostanziali alle proprie attivita' senza il rilascio  della
          preventiva autorizzazione da parte della  regione  o  della
          provincia autonoma interessata. 
              5. La regione o la provincia autonoma  competente  puo'
          sospendere o revocare l'autorizzazione  e  l'accreditamento
          di  un  istituto  dei  tessuti  o  di  un  procedimento  di
          preparazione  dei   tessuti   e   delle   cellule   qualora
          l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che
          tale istituto o procedimento  non  soddisfano  i  requisiti
          previsti. 
              6. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo
          28, comma 1, lettera i), i tessuti e le  cellule  specifici
          che  possono  essere  distribuiti   direttamente   per   il
          trapianto immediato  al  ricevente,  a  condizione  che  il
          fornitore    abbia    ottenuto    per    tale     attivita'
          l'autorizzazione e l'accreditamento da parte delle  regioni
          o delle province autonome competenti.» 
              «Art. 7. (Ispezioni e misure di  controllo).  -  1.  La
          regione o  la  provincia  autonoma  organizza  ispezioni  e
          adeguate  misure  di  controllo  presso  gli  istituti  dei
          tessuti, avvalendosi per gli specifici ambiti di competenza
          del  supporto  del  CNT  o  del  CNS,  per  verificarne  la
          rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e
          dal presente decreto. 
              2.  La  regione  o  la  provincia  autonoma   assicura,
          inoltre, l'adozione di appropriate misure di controllo  per
          quanto riguarda l'approvvigionamento di tessuti  e  cellule
          umani. 
              3. Le ispezioni e le misure di  controllo,  di  cui  ai
          commi 1 e 2, sono attuate a intervalli di tempo regolari  e
          comunque non superiori a due anni. 
              4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate
          da personale incaricato che ha il potere di: 
                a)  ispezionare  gli  istituti  dei  tessuti   e   le
          strutture dei terzi indicati all'articolo 24; 
                b) valutare e verificare le procedure e le  attivita'
          svolte negli istituti dei tessuti, nonche' nelle  strutture
          dei terzi sopraindicati; 
                c)   esaminare   qualsiasi    documento    o    altre
          registrazioni connessi a quanto richiesto  dalla  normativa
          vigente e dal presente decreto. 
              5. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano sono stabiliti,  anche  in  conformita'
          alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri
          relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di
          controllo,  e  quelli  inerenti  alla  formazione  ed  alla
          qualificazione  del  personale  interessato,  al  fine   di
          raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento. 
              6.  La  regione  o  la  provincia  autonoma   organizza
          ispezioni ed attua misure di controllo adeguate in caso  di
          reazioni  o  eventi  avversi  gravi,  avvalendosi  per  gli
          specifici ambiti di competenza del supporto del CNT  o  del
          CNS. In tale caso  sono  inoltre  organizzate  ispezioni  e
          attuate  misure  di  controllo  su  richiesta   debitamente
          motivata da parte delle autorita' competenti  di  un  altro
          Stato membro. 
              7. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano sono stabiliti modalita'  e  tempi  per
          corrispondere alla richiesta della Commissione europea o di
          un altro Stato dell'Unione europea in ordine  ai  risultati
          delle ispezioni e delle  misure  di  controllo  attuate  in
          relazione ai disposti del presente decreto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  citata
          legge 1° aprile 1999, n 91: 
              «Art. 8. (Centro nazionale per i trapianti).  -  1.  E'
          istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il  Centro
          nazionale per i trapianti, di  seguito  denominato  «Centro
          nazionale». 
              2. Il Centro nazionale e' composto: 
                a) dal direttore dell'Istituto superiore di  sanita',
          con funzioni di presidente; 
                b) da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  centri
          regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
                c) dal direttore generale. 
              3. I componenti del Centro nazionale sono nominati  con
          decreto del Ministro della sanita'. 
              4. Il direttore generale e' scelto tra i  dirigenti  di
          ricerca dell'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  i
          medici  non  dipendenti  dall'Istituto   in   possesso   di
          comprovata esperienza in materia di trapianti ed e' assunto
          con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al
          rapporto contrattuale si applicano, in quanto  compatibili,
          le  disposizioni  previste  dall'articolo  3  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni. 
              5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il  Centro
          nazionale si avvale del personale  dell'Istituto  superiore
          di sanita'. 
              6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni: 
                a)  cura,  attraverso  il  sistema  informativo   dei
          trapianti di cui all'articolo  7,  la  tenuta  delle  liste
          delle persone in attesa  di  trapianto,  differenziate  per
          tipologia di trapianto, risultanti dai dati  trasmessi  dai
          centri regionali o interregionali per i  trapianti,  ovvero
          dalle strutture per i  trapianti  e  dalle  aziende  unita'
          sanitarie locali, secondo modalita' tali da  assicurare  la
          disponibilita' di tali dati 24 ore su 24; 
                b) definisce i parametri tecnici  ed  i  criteri  per
          l'inserimento dei dati relativi alle persone in  attesa  di
          trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita'  dei  dati
          stessi,  con  particolare  riferimento  alla  tipologia  ed
          all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di   consentire
          l'individuazione dei riceventi; 
                c)  individua  i  criteri  per  la   definizione   di
          protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e  dei
          tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in  base
          alle urgenze ed alle  compatibilita'  risultanti  dai  dati
          contenuti nelle liste di cui alla lettera a); 
                d) definisce linee guida rivolte ai centri  regionali
          o interregionali per i trapianti allo scopo  di  uniformare
          l'attivita' di  prelievo  e  di  trapianto  sul  territorio
          nazionale; 
                e)  verifica  l'applicazione  dei   criteri   e   dei
          parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui
          alla lettera d); 
                f) procede all'assegnazione degli organi per  i  casi
          relativi alle urgenze, per i programmi definiti  a  livello
          nazionale e per i tipi di trapianto per i quali  il  bacino
          di  utenza  minimo  corrisponde  al  territorio  nazionale,
          secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c); 
                g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento  dei
          controlli  di  qualita'  sui  laboratori   di   immunologia
          coinvolti nelle attivita' di trapianto; 
                h) individua il fabbisogno nazionale di  trapianti  e
          stabilisce la soglia minima annuale di attivita'  per  ogni
          struttura per i trapianti e i criteri per  una  equilibrata
          distribuzione territoriale delle medesime; 
                i) definisce i parametri per la verifica di  qualita'
          e di risultato delle strutture per i trapianti; 
                l) svolge le funzioni attribuite ai centri  regionali
          e interregionali per i tipi di trapianto il cui  bacino  di
          utenza minimo corrisponde al territorio nazionale; 
                m) promuove e coordina i rapporti con le  istituzioni
          estere di settore al  fine  di  facilitare  lo  scambio  di
          organi; 
                m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione  e
          gestione degli eventi e delle reazioni avverse  gravi,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7; 
                m-ter) controlla lo scambio di organi con  gli  altri
          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati
          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti
          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la
          tracciabilita' degli organi; 
                m-quater)  ai  fini  della  protezione  dei  donatori
          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli
          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro
          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              7.  Per   l'istituzione   del   Centro   nazionale   e'
          autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni  annue
          a decorrere dal 1999.».