Art. 3 
 
             Funzioni del Sistema informativo trapianti 
 
  1. Il SIT realizza le attivita' informatizzate della Rete nazionale
dei trapianti volte a garantire la tracciabilita'  e  la  trasparenza
dei processi  di  donazione,  prelievo,  trapianto,  segnalazione  di
reazioni ed eventi avversi gravi secondo le caratteristiche  tecniche
e le modalita' definite nel disciplinare tecnico di cui  all'allegato
I. 
  2. Il SIT assolve alle seguenti funzioni: 
    a) registrazione delle dichiarazioni di volonta' in  ordine  alla
donazione di organi e tessuti successivamente alla morte; 
    b) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione,
prelievo, trapianto e post trapianto di organi; 
    c) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione,
approvvigionamento, distribuzione, trapianto di tessuti e cellule; 
    d) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione,
prelievo,  trapianto  e   post   trapianto   di   cellule   staminali
emopoietiche; 
    e) gestione del registro dei donatori viventi di organi ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, lettera m-quater), della  legge  1°  aprile
1999, n. 91; 
    f) tenuta delle liste delle persone in  attesa  di  trapianto  di
organi, differenziate per tipologia di trapianto come risultanti  dai
dati trasmessi dai centri regionali e  centri  interregionali  per  i
trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti; 
    g) gestione delle  funzioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  6,
lettere f), l) e m-ter), della legge 1° aprile 1999, n.  91,  nonche'
di cui all'articolo 4, comma 6, lettera d), del decreto del  Ministro
della salute 19 novembre 2015; 
    h) raccolta dei dati ai fini della  verifica  di  qualita'  e  di
risultato, di cui all'articolo 8, comma 6, lettera i), della legge 1°
aprile 1999, n. 91, delle strutture di trapianto di organi e  cellule
staminali emopoietiche; 
    i) tenuta del sistema di segnalazione e gestione degli  eventi  e
reazioni avversi gravi riguardanti organi, tessuti e cellule; 
    l) gestione  del  Registro  nazionale  dei  donatori  di  cellule
riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita  di  tipo
eterologo (RND PMA); 
    m)  assegnazione  del  numero  identificativo   nazionale   della
donazione, del donatore e del ricevente di organi, tessuti e  cellule
previsti dall'articolo 11 del decreto del Ministro  della  salute  19
novembre 2015, dall'articolo 8, comma 2, del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 191 e dall'Accordo tra Ministro  della  salute,  le
regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano sul  documento
recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione,  e  impiego
clinico delle Cellule staminali emopoietiche  (CSE)»  del  10  luglio
2003 (rep. atti n. 1770/CSR), nonche' del codice identificativo della
donazione e del donatore ai sensi dell'articolo 1, comma  298,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    n) assegnazione della sequenza d'identificazione della  donazione
ai  fini  dell'attribuzione  del  codice   unico   europeo   di   cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; 
    o) registrazione dei decessi con potenzialita'  di  donazione  di
organi avvenuti nelle strutture sanitarie. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera m-quater),
          della legge 1° aprile 1999,  n.  91,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettere f),  l)  e
          m-ter), della legge 1° aprile 1999, n. 91,  si  veda  nelle
          Note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera i),  della
          legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11  del  decreto  del
          Ministro della salute 19 novembre 2015: 
              «Art. 11. (Tracciabilita'). - 1. Al fine  di  garantire
          la tracciabilita' e assicurare l'osservanza delle norme  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relative
          alla protezione dei dati personali e alla riservatezza,  si
          osservano i seguenti principi e criteri: 
                a) tutti gli organismi che intervengono nel  processo
          che va dalla  donazione  al  trapianto  o  all'eliminazione
          conservano i dati necessari per garantire la tracciabilita'
          in tutte le fasi di tale processo e le  informazioni  sulla
          caratterizzazione  degli  organi  e  dei  donatori  di  cui
          all'allegato I; 
                b)  i  dati  richiesti   ai   fini   della   completa
          tracciabilita' sono conservati almeno  per  i  trenta  anni
          successivi alla donazione, anche in forma  elettronica,  in
          conformita' alle misure di sicurezza di cui all'art. 15 del
          presente decreto; 
                c) qualora siano scambiati organi tra  Stati  membri,
          il CNT trasmette le necessarie informazioni  per  garantire
          la tracciabilita' degli organi secondo le  disposizioni  di
          cui al Capo VI del presente decreto. 
              2. Tramite apposite  procedure  implementate  nel  SIT,
          viene assegnato  il  numero  identificativo  nazionale  del
          donatore e del ricevente, al fine di identificare  ciascuna
          donazione  e  ciascun  organo  ed  il  ricevente  ad   essa
          associati. Il numero identificativo nazionale  consente  di
          risalire in modo indiretto  al  donatore  e  al  ricevente,
          salvaguardando  al  contempo  la  riservatezza  della  loro
          identita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
              «Art. 8. (Tracciabilita'). - (Omissis). 
              2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1  e'
          istituito un sistema di individuazione  dei  donatori,  che
          assegna un codice unico a ciascuna donazione e  a  ciascuno
          dei prodotti da essa derivati. 
              3.  Tutti  i   tessuti   e   le   cellule   sono   resi
          identificabili   tramite   un'etichetta    contenente    le
          informazioni  o  i  riferimenti  che   ne   consentono   il
          collegamento con le fasi di cui all'articolo 28,  comma  1,
          lettere f) e h). 
              4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
          ad assicurare la tracciabilita' in tutte le  fasi.  I  dati
          richiesti  ai  fini  della  completa  tracciabilita'   sono
          conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo  l'uso
          clinico. L'archiviazione dei dati puo'  avvenire  anche  in
          forma elettronica. 
              5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,
          nel rispetto della normativa vigente  e  delle  indicazioni
          formulate in sede europea, i  requisiti  di  tracciabilita'
          per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e  materiali
          che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule  e
          che possono influenzarne qualita' e sicurezza. 
              6. Con apposito decreto  di  recepimento  di  direttive
          tecniche europee adottato dal  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          data  attuazione  alle  procedure  volte  a  garantire   la
          tracciabilita' a livello  comunitario,  formulate  in  sede
          europea.». 
              - Per i riferimenti all'Accordo 10 luglio 2003  tra  il
          Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida  in
          tema di raccolta, manipolazione  e  impiego  clinico  delle
          cellule  staminali  emopoietiche  (CSE)»,   sancito   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10
          luglio 2003, si veda nelle Note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 298, della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, si veda nelle Note alla premesse. 
              - Per il testo dell'art.15 del decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 16, si veda nelle Note all'art. 2.