Art. 5 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. I  dati  contenuti  nel  SIT  sono  costituiti  da  informazioni
analitiche relative  alle  attivita'  di  donazione  e  trapianto  di
organi, tessuti e cellule raccolte a livello regionale e locale dalle
strutture della Rete nazionale trapianti per gli ambiti di rispettiva
competenza. 
  2. I flussi informativi presenti nel  SIT  contengono  informazioni
relative ai seguenti ambiti: 
    a) processo di donazione di organi, tessuti,  cellule  e  cellule
staminali emopoietiche; 
    b) iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi; 
    c) allocazione organi sui protocolli nazionali; 
    d) trapianto di organi da donatore cadavere; 
    e) distribuzione  e  trapianto  di  tessuti,  cellule  e  cellule
staminali emopoietiche; 
    f) qualita' dei trapianti e post trapianto  di  organi,  tessuti,
cellule e cellule staminali emopoietiche; 
    g) dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi e
tessuti successivamente alla morte; 
    h) donazione e trapianto di organi da donatore vivente; 
    i) scambio di organi con i  paesi  dell'Unione  europea  e  Paesi
terzi; 
    l) eventi  e  reazioni  avversi  gravi  inerenti  alle  fasi  del
processo che va dalla donazione al trapianto  di  organi,  tessuti  e
cellule staminali emopoietiche; 
    m) decessi con potenzialita'  di  donazione  di  organi  avvenuti
nelle strutture sanitarie; 
    n)  processo  di   donazione   per   tecniche   di   procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo. 
  3. Le strutture che compongono  la  Rete  nazionale  trapianti,  le
strutture sanitarie autorizzate  al  prelievo  e  al  trattamento  di
cellule riproduttive e  i  comuni  e  le  associazioni  di  donatori,
limitatamente alle dichiarazioni di volonta', trasmettono al SIT, per
i rispettivi ambiti di competenza e secondo  le  modalita'  descritte
nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, le
informazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 
  4. La  trasmissione  telematica  dei  dati,  secondo  le  procedure
descritte nei disciplinari tecnici  I  e  II,  allegati  al  presente
regolamento, avviene in conformita' alle regole tecniche del  Sistema
pubblico di connettivita' (SPC) di cui agli articoli  73  e  seguenti
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
garantiscono la conformita' delle  infrastrutture  tecnologiche  alle
regole dettate dal SPC. 
  6. All'adeguamento dei  sistemi  informativi  per  l'attuazione  di
quanto previsto all'allegato II si provvede entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  73  del   decreto
          legislativo    recante:    «Codice     dell'amministrazione
          digitale»: 
              «Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' SPC). - 1.
          Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera  r),
          della   Costituzione,   e   nel   rispetto   dell'autonomia
          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative
          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo
          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
          e  cooperazione  (SPC),  quale  insieme  di  infrastrutture
          tecnologiche   e   di   regole   tecniche   che    assicura
          l'interoperabilita'  tra  i   sistemi   informativi   delle
          pubbliche  amministrazioni,   permette   il   coordinamento
          informativo e informatico dei dati tra  le  amministrazioni
          centrali, regionali e locali  e  tra  queste  e  i  sistemi
          dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte  dei
          gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. 
              2. Il SPC garantisce la  sicurezza  e  la  riservatezza
          delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e  l'autonomia
          del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) sviluppo architetturale  e  organizzativo  atto  a
          garantire la federabilita' dei sistemi; 
                b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
                b-bis) aggiornamento continuo del sistema e  aderenza
          alle migliori pratiche internazionali; 
                c) sviluppo  del  mercato  e  della  concorrenza  nel
          settore  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione. 
              [3-bis. Le regole  tecniche  del  Sistema  pubblico  di
          connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.] 
              3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme  di  elementi
          che comprendono: 
                a)   infrastrutture,   architetture   e    interfacce
          tecnologiche; 
                b)  linee  guida  e  regole  per  la  cooperazione  e
          l'interoperabilita'; 
                c) catalogo di servizi e applicazioni. 
              3-quater. Ai sensi dell'articolo  71  sono  dettate  le
          regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'  e
          cooperazione,  al  fine  di  assicurarne:   l'aggiornamento
          rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza  alle
          linee  guida  europee  in  materia  di   interoperabilita';
          l'adeguatezza  rispetto  alle  esigenze   delle   pubbliche
          amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu'  efficace  e
          semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e
          privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».