Art. 5 Flussi informativi 1. I dati contenuti nel SIT sono costituiti da informazioni analitiche relative alle attivita' di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule raccolte a livello regionale e locale dalle strutture della Rete nazionale trapianti per gli ambiti di rispettiva competenza. 2. I flussi informativi presenti nel SIT contengono informazioni relative ai seguenti ambiti: a) processo di donazione di organi, tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche; b) iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi; c) allocazione organi sui protocolli nazionali; d) trapianto di organi da donatore cadavere; e) distribuzione e trapianto di tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche; f) qualita' dei trapianti e post trapianto di organi, tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche; g) dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte; h) donazione e trapianto di organi da donatore vivente; i) scambio di organi con i paesi dell'Unione europea e Paesi terzi; l) eventi e reazioni avversi gravi inerenti alle fasi del processo che va dalla donazione al trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche; m) decessi con potenzialita' di donazione di organi avvenuti nelle strutture sanitarie; n) processo di donazione per tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 3. Le strutture che compongono la Rete nazionale trapianti, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive e i comuni e le associazioni di donatori, limitatamente alle dichiarazioni di volonta', trasmettono al SIT, per i rispettivi ambiti di competenza e secondo le modalita' descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 4. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, avviene in conformita' alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture tecnologiche alle regole dettate dal SPC. 6. All'adeguamento dei sistemi informativi per l'attuazione di quanto previsto all'allegato II si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto legislativo recante: «Codice dell'amministrazione digitale»: «Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' SPC). - 1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. 2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilita' dei sistemi; b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. [3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.] 3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita'; c) catalogo di servizi e applicazioni. 3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».