Art. 6 
 
                           Accesso ai dati 
 
  1. Al fine di consentire alla Rete nazionale trapianti di assolvere
alle  proprie  funzioni  istituzionali  connesse  alle  finalita'  di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies,  comma  2,
lettera  t),  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
riguardanti le attivita' di trapianto di organi,  tessuti  e  cellule
nonche' il coordinamento delle stesse nel  rispetto  delle  norme  di
qualita'  e  sicurezza  vigenti  nel  settore,  il  SIT  consente  la
consultazione delle informazioni  in  esso  contenute,  di  cui  agli
allegati  I  e  II,  limitatamente  ai   dati   indispensabili   allo
svolgimento  dei  compiti  di  rispettiva  competenza,  ai   seguenti
soggetti: 
    a) CNT, per lo svolgimento delle funzioni di cui  alla  legge  1°
aprile 1999, n. 91, al decreto del Ministro della salute 19  novembre
2015, al decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  191,  al  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, all'articolo 1, comma 298,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  nonche'  all'articolo  8,  comma  6,
lettera m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91; 
    b)  CRT  e  CIRT,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, agli articoli 11 e
12 del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, nonche' al
decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008; 
    c) centri per i trapianti, per lo svolgimento delle  funzioni  di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91, al decreto del
Ministro della salute 19 novembre  2015,  all'articolo  8,  comma  6,
lettera m-quater),  della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,  nonche'
all'articolo 9 del presente regolamento; 
    d) aziende sanitarie locali, per lo  svolgimento  delle  funzioni
relative alla dichiarazione di volonta' di cui alla legge  1°  aprile
1999, n. 91 e al decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000; 
    e) strutture sanitarie ospedaliere, di cui l'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  del  presente  regolamento  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile  1999,  n.  91,
nonche' al decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015; 
    f) coordinatori locali, per lo svolgimento delle funzioni di  cui
all'articolo 12 della legge 1° aprile 1999, n. 91; 
    g) istituti dei tessuti, per lo svolgimento delle funzioni di cui
al  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,   al   decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, nonche' al decreto  del  Ministro
della salute 10 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
15 del 18 gennaio 2013; 
    h)  organizzazioni   per   l'approvvigionamento   delle   cellule
staminali emopoietiche, per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e al decreto  legislativo
25 gennaio 2010, n. 16; 
    i) strutture sanitarie autorizzate al prelievo e  al  trattamento
di cellule riproduttive, per lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    l) regioni e Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali  di  programmazione,
valutazione e controllo sull'attuazione dei requisiti di  qualita'  e
di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e  la  distribuzione  di
tessuti e cellule, mediante consultazione di dati aggregati e anonimi
contenuti nel RND PMA. 
  2. Il CNT e' titolare del trattamento dei dati contenuti nel SIT  e
del RND PMA. Tenuto conto delle competenze del Ministero della salute
nell'ambito del Nuovo  Sistema  informativo  del  Servizio  sanitario
nazionale (NSIS), la Direzione  generale  competente  in  materia  di
digitalizzazione del sistema informativo sanitario e  statistica  del
Ministero della salute  e'  responsabile  del  trattamento  dei  dati
connessi alla gestione tecnica e informatica  e  agli  altri  compiti
necessari a garantire il corretto funzionamento  del  SIT,  ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, secondo le modalita'  che
verranno definite con l'accordo  di  cui  al  medesimo  articolo  28.
Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 garantisce la conformita' del
trattamento dei dati contenuti nel SIT alle disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
  3. I dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma  pseudonomizzata
per effettuare periodiche elaborazioni  finalizzate  al  controllo  e
alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici
indicatori   di   processo   necessari   al   corretto   monitoraggio
dell'attivita'. 
  4. Per le funzioni di cui all'articolo 4, comma 6, lettere e) e f),
del decreto del Ministro  della  salute  19  novembre  2015,  il  CNT
effettua, sulla base dei parametri di cui all'articolo  8,  comma  6,
lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la  valutazione  degli
esiti  dei  trapianti  eseguiti  per  singolo  centro  mediante  dati
pseudonimizzati. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2-sexies,  comma  2,
          lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE»: 
              «Art. 2-sexies. (Trattamento di  categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - 1.  I  trattamenti  delle  categorie
          particolari  di  dati  personali  di  cui  all'articolo  9,
          paragrafo 1,  del  Regolamento,  necessari  per  motivi  di
          interesse pubblico rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,
          lettera g), del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora
          siano previsti  dal  diritto  dell'Unione  europea  ovvero,
          nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge  o,  nei
          casi previsti dalla legge, di regolamento che  specifichino
          i tipi di dati che possono essere trattati,  le  operazioni
          eseguibili e il motivo  di  interesse  pubblico  rilevante,
          nonche' le misure appropriate e specifiche per  tutelare  i
          diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                a)  accesso  a  documenti  amministrativi  e  accesso
          civico; 
                b) tenuta degli  atti  e  dei  registri  dello  stato
          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in
          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e
          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di
          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle
          generalita'; 
                c)  tenuta  di  registri  pubblici  relativi  a  beni
          immobili o mobili; 
                d) tenuta  dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati
          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
                e)  cittadinanza,  immigrazione,  asilo,   condizione
          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
                f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di  altri
          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
                g)    esercizio    del    mandato    degli     organi
          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di
          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
          rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
                h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e
          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
                i)   attivita'   dei   soggetti   pubblici    dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia tributaria e doganale; 
                l) attivita' di controllo e ispettive; 
                m) concessione, liquidazione, modifica  e  revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
                n)  conferimento  di   onorificenze   e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
                o) rapporti tra i soggetti pubblici e  gli  enti  del
          terzo settore; 
                p) obiezione di coscienza; 
                q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                r)  rapporti  istituzionali  con   enti   di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
                s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei  minori
          e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
                t)   attivita'   amministrative   e    certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano;». 
              Per i riferimenti alla legge 1° aprile 1999, n. 91,  si
          veda nelle Note alle premesse. 
              Per i riferimenti al decreto del Ministro della  salute
          19 novembre 2015 si veda Note alle premesse. 
              Per i riferimenti al  decreto  legislativo  6  novembre
          2007, n. 191 si veda nelle Note alle premesse. 
              Per i riferimenti al  Decreto  legislativo  25  gennaio
          2010, n. 16 si veda nelle Note alle premesse. 
              Per i riferimenti  all'articolo  1,  comma  298,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190  si  veda  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Per  il  testo  dell'articolo  8,  comma  6,  lettera
          m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91 si veda  nelle
          Note all'art. 4. 
              - Per il testo dell'art. 10 della legge 1° aprile 1999,
          n. 91 si veda nelle Note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 11 del decreto del decreto del
          Ministro della salute 19 novembre 2015 si veda  nelle  Note
          all'art. 4. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  12  del  decreto  del
          Ministro della salute 19 novembre 2015: 
              «Art. 12. (Sistema di segnalazione e gestione di eventi
          e reazioni avversi gravi). - 1. Il sistema di  segnalazione
          degli eventi e delle reazioni avversi gravi,  operante  nel
          SIT, rende disponibili funzionalita' atte a  consentire  la
          segnalazione, l'esame, la registrazione e  la  trasmissione
          delle informazioni di cui  all'allegato  II  relative  agli
          eventi avversi gravi che possono influire sulla qualita'  e
          sulla  sicurezza  degli  organi  e   che   possono   essere
          attribuiti   all'analisi,   alla   caratterizzazione,    al
          reperimento,  alla  conservazione  e  al  trasporto   degli
          organi, nonche' qualsiasi reazione avversa grave  osservata
          durante o dopo il trapianto che possa  essere  in  rapporto
          con tali attivita'. 
              2. Il CNT, mediante linee guida, definisce le procedure
          operative per la gestione  di  eventi  e  reazioni  avversi
          gravi, nonche' quelle relative  alla  notifica,  nei  tempi
          dovuti, di: 
                a) qualsiasi evento e reazione avversi gravi al CNT e
          all'organizzazione che si  occupa  del  reperimento  o  del
          trapianto; 
                b) misure di gestione di eventi  e  reazioni  avversi
          gravi al CNT. 
              3. Nel caso in cui siano scambiati  o  allocati  organi
          umani tra Stati membri, il CNT provvede  alla  segnalazione
          di eventi e reazioni  avversi  gravi  in  conformita'  alle
          procedure di cui al Capo VI del presente decreto. 
              4. Il CNT garantisce la connessione tra il  sistema  di
          notifica, istituito in conformita' all'art.  11,  comma  1,
          del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191  e  il
          sistema  di  cui  al  presente  articolo,  al  fine   della
          tracciabilita' e garanzia della salute del donatore  e  del
          ricevente.». 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  della
          salute 11 marzo 2008 si veda nelle Note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1999,
          n. 91 si veda nelle Note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera m-quater),
          della legge 1° aprile  1999,  n.  91  si  veda  nelle  Note
          all'art. 4. 
              - Il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2012,
          recante: «Modalita' per l'esportazione o l'importazione  di
          tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati  ad
          applicazioni  sull'uomo»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  6  novembre
          2007, n. 191 si veda nelle Note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  25  gennaio
          2010 , n.16 si veda Note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 298, della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle Note alle premesse.