Art. 7 
 
                    Modalita' di identificazione 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  per  le  esigenze
connesse alla tracciabilita' dei  processi  di  donazione,  nei  casi
stabiliti  dalla  legislazione  vigente  e,  in  particolare,   dagli
articoli 8 e 11 del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,
dagli articoli 10, 11 e 14 del decreto legislativo 25  gennaio  2010,
n. 16 e dagli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della  salute
19 novembre 2015, il  SIT  assegna,  nei  casi  e  con  le  modalita'
previste dagli allegati I e II, il  numero  identificativo  nazionale
della donazione, del donatore e del ricevente. 
  2. Con riferimento all'identificazione del processo di donazione di
cellule e tessuti, il SIT assegna la Sequenza d'identificazione della
donazione (SID) che consente agli istituti dei tessuti di  attribuire
il codice unico europeo. 
  3. Con riferimento all'identificazione del prodotto distribuito, il
SIT riceve  dagli  istituti  dei  tessuti  il  codice  unico  europeo
comprensivo di SID e di SIP. 
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rendono
disponibili alle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera e), un servizio per assegnare il numero identificativo  della
donna che effettua  la  fecondazione  assistita  di  tipo  eterologo,
secondo le modalita' di cui all'allegato II, flusso 14. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del  citato
          decreto legislative 6 novembre 20017, n. 191: 
              «Art. 8. (Tracciabilita'). - 1. Con apposito decreto di
          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni
          necessarie a garantire per tutti i  tessuti  e  le  cellule
          prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul  territorio
          nazionale la tracciabilita' del percorso  dal  donatore  al
          ricevente e viceversa. Tale tracciabilita'  riguarda  anche
          le  informazioni  concernenti  prodotti  e  materiali   che
          entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule. 
              2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1  e'
          istituito un sistema di individuazione  dei  donatori,  che
          assegna un codice unico a ciascuna donazione e  a  ciascuno
          dei prodotti da essa derivati. 
              3.  Tutti  i   tessuti   e   le   cellule   sono   resi
          identificabili   tramite   un'etichetta    contenente    le
          informazioni  o  i  riferimenti  che   ne   consentono   il
          collegamento con le fasi di cui all'articolo 28,  comma  1,
          lettere f) e h). 
              4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
          ad assicurare la tracciabilita' in tutte le  fasi.  I  dati
          richiesti  ai  fini  della  completa  tracciabilita'   sono
          conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo  l'uso
          clinico. L'archiviazione dei dati puo'  avvenire  anche  in
          forma elettronica. 
              5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,
          nel rispetto della normativa vigente  e  delle  indicazioni
          formulate in sede europea, i  requisiti  di  tracciabilita'
          per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e  materiali
          che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule  e
          che possono influenzarne qualita' e sicurezza. 
              6. Con apposito decreto  di  recepimento  di  direttive
          tecniche europee adottato dal  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          data  attuazione  alle  procedure  volte  a  garantire   la
          tracciabilita' a livello  comunitario,  formulate  in  sede
          europea.» 
              «Art.  11.  (Notifica  di  eventi  e  reazioni  avversi
          gravi).  -  1.  Con  apposito  decreto  di  recepimento  di
          direttive tecniche  europee  adottato  dal  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, viene  definito  un  sistema  atto  a  notificare,
          controllare,  registrare  e  trasmettere  le   informazioni
          riguardanti eventi e reazioni  avversi  gravi  che  possono
          influire sulla qualita' e la sicurezza di tessuti e cellule
          e che possono essere  connessi  all'approvvigionamento,  al
          controllo,  alla  lavorazione,  allo  stoccaggio   e   alla
          distribuzione  dei  tessuti  e   delle   cellule,   nonche'
          qualsiasi  altra  reazione  avversa   grave,   inclusa   la
          cessazione della funzione desiderata del  tessuto  valutata
          mediante  follow  up,  osservata  nel  corso  o  a  seguito
          dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con
          la qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule. 
              2. Il medico o  la  struttura  sanitaria  che  utilizza
          tessuti  e  cellule  umani,  disciplinati  dalla  normativa
          vigente e dal presente decreto, comunica ogni  informazione
          pertinente a tale utilizzo agli  istituti  coinvolti  nella
          donazione,  approvvigionamento,   controllo,   lavorazione,
          stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti  e  cellule
          umani, per facilitare  la  tracciabilita'  e  garantire  il
          controllo della qualita' e della sicurezza. 
              3. La persona responsabile dell'istituto  dei  tessuti,
          cosi' come definita dall'articolo  17,  garantisce  che  la
          regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS, per  gli
          specifici  ambiti  di  competenza,  siano  informati  degli
          eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma  1,  e  che
          ricevano una relazione analitica  delle  relative  cause  e
          conseguenze. 
              4. La  procedura  di  notifica  di  eventi  e  reazioni
          avversi  gravi  e'  stabilita,  in  base  alle  indicazioni
          formulate  in  sede  europea,  con  apposito   decreto   di
          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal
          Ministro della salute. 
              5.  Ciascun  istituto  dei   tessuti   stabilisce   una
          procedura accurata,  rapida  e  verificabile  per  ritirare
          dalla distribuzione qualsiasi  prodotto  che  possa  essere
          connesso a eventi o reazioni avverse.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 11  e  14  del
          citato decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16: 
              «Art. 10. (Notifica di reazioni avverse gravi). - 1. In
          conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
                a)    l'organizzazione    per    l'approvvigionamento
          predispone procedure per conservare  le  registrazioni  dei
          dati  relativi  a  tessuti  e  cellule  prelevati   e   per
          notificare  tempestivamente  all'Istituto  dei  tessuti  di
          riferimento  ogni  reazione  avversa  grave  nel   donatore
          vivente che possa influire sulla qualita'  e  sicurezza  di
          tessuti e cellule; 
                b)  l'organizzazione  responsabile  dell'applicazione
          sull'uomo di tessuti e  cellule  predispone  procedure  per
          conservare le registrazioni dei dati di tessuti  e  cellule
          applicati  sull'uomo  e  per   notificare   tempestivamente
          all'Istituto  dei  tessuti  di  riferimento  ogni  reazione
          avversa   grave   osservata   nel   corso   o   a   seguito
          dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con
          la qualita' e la sicurezza  dei  tessuti  e  delle  cellule
          utilizzate; 
                c) l'Istituto dei tessuti che distribuisce tessuti  e
          cellule     per     applicazioni     sull'uomo     fornisce
          all'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo
          di tessuti e cellule, coerentemente a quanto previsto  alla
          lettera b), informazioni sulle modalita'  per  la  notifica
          delle reazioni avverse gravi. 
              2. In conformita' ai disposti di  cui  all'articolo  11
          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l'Istituto
          dei tessuti: 
                a)    predispone     procedure     per     comunicare
          tempestivamente alla rispettiva autorita'  regionale  e  al
          CNT o al Centro nazionale sangue, in seguito indicato  come
          «CNS», secondo i rispettivi ambiti di competenza, tutte  le
          informazioni disponibili attinenti alle  presunte  reazioni
          avverse gravi di cui al comma 1, lettere a) e b); 
                b)    predispone     procedure     per     comunicare
          tempestivamente alla rispettiva autorita'  regionale  e  al
          CNT o al CNS, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le
          conclusioni dell'indagine per  analizzare  le  cause  e  il
          conseguente esito. 
              2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o  embrioni  il
          CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque  non  oltre
          48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2,  lettere
          a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11  della
          legge 19 febbraio 2004, n. 40. 
              3. Conformemente ai disposti di cui all'articolo 11 del
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
                a) la persona responsabile  di  cui  all'articolo  17
          dello stesso decreto legislativo, comunica alla  rispettiva
          autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo i rispettivi
          ambiti di competenza, le informazioni incluse  nel  modello
          di notifica di cui alla parte A dell'allegato VII; 
                b) l'Istituto dei tessuti  notifica  alla  rispettiva
          Autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito  di
          competenza, i provvedimenti adottati  per  quanto  riguarda
          altri tessuti e cellule interessati, distribuiti a fini  di
          applicazioni sull'uomo; 
                c) l'Istituto dei tessuti  notifica  alla  rispettiva
          Autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito  di
          competenza, le conclusioni dell'indagine,  fornendo  almeno
          le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VII.» 
              «Art. 11. (Notifica di eventi avversi gravi). -  1.  In
          conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
                a)  l'organizzazione   per   l'approvvigionamento   e
          l'Istituto  dei   tessuti   predispongono   procedure   per
          conservare le  registrazioni  dei  dati  e  per  notificare
          tempestivamente ogni evento avverso grave che si  verifichi
          durante  l'approvvigionamento  e   possa   influire   sulla
          qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule; 
                b)  l'organizzazione  responsabile  dell'applicazione
          sull'uomo di tessuti e  cellule  predispone  procedure  per
          notificare  tempestivamente  all'Istituto  dei  tessuti  di
          riferimento ogni evento avverso grave  che  possa  influire
          sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule; 
                c) l'Istituto dei tessuti fornisce all'organizzazione
          responsabile dell'applicazione sull'uomo informazioni sulle
          modalita' per notificargli eventi avversi gravi che possano
          influire sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule. 
              2. In materia di riproduzione  assistita  si  considera
          evento avverso grave ogni tipo di errore  d'identificazione
          o di scambio di gameti o embrioni. La persona interessata o
          l'organizzazione      per      l'approvvigionamento       o
          l'organizzazione responsabile  dell'applicazione  sull'uomo
          riferiscono tali eventi all'Istituto dei tessuti  fornitore
          ai fini dell'indagine e notifica all'autorita' competente. 
              3. In conformita' ai disposti di  cui  all'articolo  11
          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
                a) l'Istituto dei tessuti  predispone  procedure  per
          comunicare  tempestivamente   alla   rispettiva   autorita'
          regionale  e  al  CNT  o  al  CNS,  secondo   l'ambito   di
          competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti  ai
          presunti eventi avversi gravi di cui al comma 1, lettere a)
          e b); 
                b) l'Istituto dei tessuti o  le  autorita'  regionali
          valutano e comunicano al CNT o  CNS,  secondo  l'ambito  di
          competenza, l'eventuale implicazione  di  altre  cellule  e
          tessuti, e gli eventuali provvedimenti intrapresi; 
                c) l'Istituto dei tessuti  predispone  procedure  per
          comunicare  tempestivamente   alla   rispettiva   autorita'
          regionale  e  al  CNT  o  al  CNS,  secondo   l'ambito   di
          competenza, le conclusioni dell'indagine per analizzare  le
          cause e il conseguente esito. 
              3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o  embrioni  il
          CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque  non  oltre
          48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3,  lettere
          a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui  all'articolo  11
          della legge 19 febbraio 2004, n. 40. 
              4. In conformita' ai disposti di  cui  all'articolo  11
          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
                a) il responsabile dell'Istituto dei tessuti notifica
          alla rispettiva autorita' regionale e  al  CNT  o  al  CNS,
          secondo l'ambito di competenza, le informazioni incluse nel
          modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato VIII; 
                b) l'Istituto dei tessuti valuta gli  eventi  avversi
          gravi per individuarne le cause evitabili  nell'ambito  del
          procedimento; 
                c) l'Istituto dei tessuti  notifica  alla  rispettiva
          autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito  di
          competenza, le conclusioni dell'indagine,  fornendo  almeno
          le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VIII.» 
              «Art. 14.  (Rintracciabilita').  -  1.  L'Istituto  dei
          tessuti  garantisce  che  i  tessuti  e  le  cellule  siano
          rintracciabili, in particolare mediante la documentazione e
          l'uso del  codice  unico  europeo,  dall'approvvigionamento
          all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e  viceversa.
          I tessuti e le cellule  utilizzati  per  i  medicinali  per
          terapie avanzate sono rintracciabili ai sensi del  presente
          decreto almeno fino al loro trasferimento a  produttori  di
          tali medicinali. 
              2.   L'Istituto   dei   tessuti   e    l'organizzazione
          responsabile delle applicazioni  sull'uomo  conservano  per
          almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X, avvalendosi di
          un sistema di archiviazione appropriato e leggibile. 
              3. Nel caso di tessuti e di  cellule  prelevati  da  un
          donatore deceduto da parte di equipe di  prelievo  operanti
          per due o  piu'  istituti  dei  tessuti,  viene  garantito,
          attraverso   il   SIT,   un    appropriato    sistema    di
          rintracciabilita'  per  tutti  i  tessuti  e   le   cellule
          prelevati, tramite l'assegnazione della SID.».