Art. 8 
 
Sistema di segnalazione e gestione di eventi e reazioni avversi gravi 
 
  1. Il sistema di segnalazione degli eventi e delle reazioni avversi
gravi di cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettera  i),  consente  la
segnalazione, l'esame,  la  registrazione  e  la  trasmissione  delle
informazioni previste agli allegati I e II concernenti gli  eventi  e
le reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualita' e sulla
sicurezza degli organi, dei tessuti e delle  cellule  e  che  possono
essere  attribuiti  a  qualunque  fase  dei  processi  connessi  alla
donazione e al trapianto e quelle inerenti alle fasi del processo  di
PMA.