Art. 9 
 
               Registro dei donatori viventi di organi 
 
  1. Il registro dei donatori viventi di organi di  cui  all'articolo
3, comma 2, lettera e), e' istituito  nell'ambito  del  SIT  ai  fini
della protezione dei donatori viventi nonche' della qualita' e  della
sicurezza degli organi destinati al trapianto. 
  2. Il registro raccoglie i dati personali e sanitari concernenti la
donazione, il trapianto e  il  post  trapianto  del  donatore  e  del
ricevente per le finalita' di cui  all'articolo  2-sexies,  comma  2,
lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  secondo
le modalita' di cui all'allegato I. A tal fine,  sono  eseguibili  le
operazioni  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  2),  del
regolamento (UE) n.  2016/679,  fatta  eccezione  per  il  raffronto,
l'interconnessione e la diffusione  dei  dati  secondo  le  modalita'
descritte nel medesimo allegato. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma  2,
          lettera t) del citato decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196: 
              «Art. 2-sexies. (Trattamento di  categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - (Omissis) 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                (omissis); 
                t)   attivita'   amministrative   e    certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano; 
                (omissis).».