Art. 9 Registro dei donatori viventi di organi 1. Il registro dei donatori viventi di organi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' istituito nell'ambito del SIT ai fini della protezione dei donatori viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto. 2. Il registro raccoglie i dati personali e sanitari concernenti la donazione, il trapianto e il post trapianto del donatore e del ricevente per le finalita' di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' di cui all'allegato I. A tal fine, sono eseguibili le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 2016/679, fatta eccezione per il raffronto, l'interconnessione e la diffusione dei dati secondo le modalita' descritte nel medesimo allegato.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera t) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 2-sexies. (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - (Omissis) 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: (omissis); t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; (omissis).».