IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio  svolto  da
  Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  e  Alitalia  Cityliner
  S.p.A. in amministrazione straordinaria. 
 
  1. Per consentire  di  pervenire  al  trasferimento  dei  complessi
aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.
in amministrazione straordinaria e alle altre societa'  del  medesimo
gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalita' di
cui ai  commi  3  e  4,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' concesso, nell'anno 2019,  in  favore  delle  stesse  societa'  in
amministrazione straordinaria, per  le  loro  indifferibili  esigenze
gestionali e per la esecuzione del piano  delle  iniziative  e  degli
interventi di cui al comma 3, un finanziamento a  titolo  oneroso  di
400 milioni di euro, della durata di sei mesi. 
  2.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma   1   e'   concesso   con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito,  per  capitale  e  interessi,  in
prededuzione, con priorita'  rispetto  ad  ogni  altro  debito  della
procedura. Detto finanziamento puo'  essere  erogato  anche  mediante
anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  nel  medesimo  anno  con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di  spesa.
Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge  27  ottobre
1993, n. 432. 
  3. Il programma della procedura  di  amministrazione  straordinaria
delle societa' di cui al comma 1 e' integrato con un piano avente  ad
oggetto  le  iniziative  e  gli  interventi  di  riorganizzazione  ed
efficientamento della struttura e  delle  attivita'  aziendali  delle
medesime  societa'  funzionali  alla  tempestiva  definizione   delle
procedure  di  cui  al  comma  4.  L'integrazione  del  programma  e'
approvata  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  4. Entro il termine del  31  maggio  2020,  l'organo  commissariale
delle societa' in amministrazione straordinaria di  cui  al  comma  1
espleta, eventualmente anche con le modalita' di cui all'articolo  4,
comma  4-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,   n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e
nel rispetto dei principi di parita' di  trattamento,  trasparenza  e
non  discriminazione,  le  procedure  necessarie  per  pervenire   al
trasferimento dei complessi  aziendali  delle  medesime  societa'  in
amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione  del
piano delle  iniziative  e  degli  interventi  di  cui  al  comma  3,
assicurando la discontinuita', anche  economica,  della  gestione  da
parte del soggetto cessionario. 
  5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto  del
Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati  ad  uno  o
piu' capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita' di  cui  al  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti «con le modalita' di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».  Sono  fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dagli  atti  eventualmente  posti  in
essere  in  attuazione  dell'articolo  37,   comma   1   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400  milioni
per l'anno 2019, si provvede a  valere  sulle  risorse  stanziate  ai
sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124  per
le finalita' ivi indicate. E' conseguentemente abrogato  il  predetto
articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.