Art. 2 
 
                     Articolazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei  seguenti  tre
dipartimenti: 
    a)  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione   e
formazione; 
    b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
    c) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 
  2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono  individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7. 
  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici
scolastici, su base regionale.