Art. 3 
 
               Attribuzioni dei capi dei dipartimenti 
 
  1. I  capi  dei  dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  e   integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I capi  dei  dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei
risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi
del Ministro. Essi svolgono altresi' i compiti previsti dall'articolo
5, comma 5,  del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
provvedono, in particolare,  all'assegnazione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili  agli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nei dipartimenti. 
  3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi  nei  dipartimenti  stessi.  I
capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono  le
competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nei
dipartimenti, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti  in
relazione alle specifiche materie da trattare. 
  4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alla  note
          alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Si  riporta  il
          testo dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo: 
              «Art.  21.  -  1.  Il  mancato   raggiungimento   degli
          obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
          valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni
          ovvero  l'inosservanza  delle   direttive   imputabili   al
          dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              [2. Nel caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive
          impartite dall'organo competente o di ripetuta  valutazione
          negativa, ai  sensi  del  comma  1,  il  dirigente,  previa
          contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal
          conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
          corrispondente  a  quello  revocato,  per  un  periodo  non
          inferiore a  due  anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',
          l'amministrazione puo' recedere  dal  rapporto  di  lavoro,
          secondo le disposizioni del codice civile e  dei  contratti
          collettivi.] 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.».