Art. 4 
 
Conferenza permanente dei  capi  dei  dipartimenti  e  dei  direttori
                              generali 
 
  1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti
titolari  degli  uffici  scolastici  regionali   si   riuniscono   in
conferenza per  trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento
dell'attivita' dei rispettivi uffici  e  per  formulare  al  Ministro
proposte  per  l'emanazione  di  indirizzi  e  direttive   volte   ad
assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo  svolgimento
coordinato delle relative funzioni. La conferenza e'  presieduta,  in
ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti,  che  provvedono  a
convocarla periodicamente in adunanza plenaria,  con  cadenza  almeno
semestrale. Gli stessi,  in  ragione  della  natura  degli  argomenti
trattati nel corso della  conferenza,  possono  trasmetterne  l'esito
all'Organismo interno di valutazione. 
  2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi
da  trattare,  possono  indire  adunanze  ristrette   su   specifiche
tematiche di loro competenza. 
  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere
preventivamente trasmesso al Ministro e  al  Capo  di  Gabinetto.  Il
Ministro e  il  Capo  di  Gabinetto  partecipano  alle  sedute  della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 
  4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
conferenza,  e'  assicurato   dalla   direzione   generale   di   cui
all'articolo 7, comma 4.