Art. 5 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; consulenza e supporto all'attivita' di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche autonome; supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie; iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche; cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza; predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali del settore dell'istruzione; attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche agli atti normativi, per quanto di competenza. 2. Nell'ambito del dipartimento operano: il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, con compiti di supporto, consulenza, progettazione, monitoraggio e proposta nei confronti dell'amministrazione per la definizione di contenuti culturali e didattici, requisiti professionali necessari alla realizzazione di percorsi formativi incentrati sullo sviluppo della pratica musicale a scuola; il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, con compiti di supporto, progettazione, monitoraggio e proposta nei confronti dell'amministrazione in materia di diffusione, valorizzazione e sensibilizzazione verso la cultura in campo scientifico e tecnologico nel settore istruzione. 3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva. 4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) direzione generale per il personale scolastico; c) direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico; d) direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. 5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; b) ordinamenti dei percorsi liceali; c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni; d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); i) cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; l) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; m) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi; n) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee; o) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero; p) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; q) rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione del sistema della formazione italiana nel mondo; r) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; s) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni; t) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; u) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; v) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; z) funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, in raccordo con la direzione generale per la ricerca per gli aspetti di competenza; aa) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilita' professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo; b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico; c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero; e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente; h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; i) definizione dei contingenti e procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale, definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico, definizione di pratiche conciliative deflattive del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici. 7. La direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina e indirizzo in materia di status dello studente; b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie; d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo; g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari in raccordo con la direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio e con il mondo del lavoro; h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita'; l) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole; m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano; o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; p) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica. 8. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; b) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; c) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati; d) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione; e) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi; f) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero; g) autorita' di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero; h) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica; i) individuazione delle priorita' in materia di edilizia scolastica; l) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica; m) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita' didattiche ed organizzative dei plessi scolastici; n) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata; o) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; p) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e la direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione; q) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e la direzione generale per l'innovazione digitale e la comunicazione; r) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. -Si riporta il testo dell'articolo 137, comma 2, del medesimo decreto legislativo: «Art. 137. (Omissis). 2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. - Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170. - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo: «Art. 4. - 4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. - Si riporta il testo dell'articolo 605, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo: «Art. 605. (Omissis). 2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti: a) vigilanza sull'ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici; c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire centocinquanta milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge; d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46; e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.