Art. 5 
 
 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
  1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo
nelle  seguenti  aree:  definizione  degli  obiettivi  formativi  nei
diversi gradi e  tipologie  di  istruzione;  organizzazione  generale
dell'istruzione  scolastica,  ordinamenti,  curricula   e   programmi
scolastici; stato giuridico del personale  della  scuola;  formazione
dei dirigenti scolastici, del  personale  docente,  educativo  e  del
personale  amministrativo,  tecnico  e   ausiliario   della   scuola;
definizione degli indirizzi  per  l'organizzazione  dei  servizi  del
sistema educativo di istruzione e di  formazione  nel  territorio  al
fine di  garantire  livelli  di  prestazioni  uniformi  su  tutto  il
territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei
servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri  e
parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola;
definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il
riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed
educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle
certificazioni in ambito europeo e  internazionale  e  attuazione  di
politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea;
assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla
formazione superiore, con il dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle
regioni; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo  con
le    competenti    strutture    del    Ministero    e     promozione
dell'internazionalizzazione del sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione; consulenza  e  supporto  all'attivita'  di  istruzione  e
formazione delle  istituzioni  scolastiche  autonome;  supporto  alle
articolazioni periferiche in materia  di  gestione  del  contenzioso;
definizione degli indirizzi in  materia  di  scuole  paritarie  e  di
scuole e corsi  di  istruzione  non  statale;  cura  delle  attivita'
relative  all'associazionismo  degli   studenti   e   dei   genitori;
orientamento allo studio e professionale, anche in  raccordo  con  il
Dipartimento  per  la  formazione  superiore  e   per   la   ricerca;
salvaguardia e promozione del diritto  allo  studio  e  servizi  alle
famiglie; iniziative a  tutela  dello  status  dello  studente  della
scuola    e    della    sua    condizione;    competenze    riservate
all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di  cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112; rapporti con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con la
Conferenza  unificata  per  le   materie   di   propria   competenza;
innovazione didattica digitale e digitalizzazione  nelle  istituzioni
scolastiche; cura dei rapporti con l'Agenzia  per  l'Italia  digitale
per le materie di competenza; predisposizione della programmazione  e
cura della gestione dei Fondi strutturali  europei  finalizzati  allo
sviluppo  e  all'attuazione  delle  politiche  di  coesione   sociale
relative al settore dell'istruzione; predisposizione e attuazione dei
programmi operativi nazionali del settore dell'istruzione;  attivita'
connesse alla sicurezza nelle scuole e  all'edilizia  scolastica,  in
raccordo con  le  competenze  delle  regioni  e  degli  enti  locali;
predisposizione delle relazioni tecniche  agli  atti  normativi,  per
quanto di competenza. 
  2. Nell'ambito del dipartimento operano: il Comitato nazionale  per
l'apprendimento  pratico  della  musica,  con  compiti  di  supporto,
consulenza, progettazione,  monitoraggio  e  proposta  nei  confronti
dell'amministrazione per la  definizione  di  contenuti  culturali  e
didattici, requisiti professionali necessari  alla  realizzazione  di
percorsi formativi incentrati sullo sviluppo della pratica musicale a
scuola; il Comitato per  lo  sviluppo  della  cultura  scientifica  e
tecnologica, con compiti di supporto, progettazione,  monitoraggio  e
proposta nei confronti dell'amministrazione in materia di diffusione,
valorizzazione  e  sensibilizzazione  verso  la  cultura   in   campo
scientifico e tecnologico nel settore istruzione. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di  supporto,  due  uffici  dirigenziali  non  generali  e  ventinove
posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva. 
  4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
    a)  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
    b) direzione generale per il personale scolastico; 
    c)  direzione  generale   per   lo   studente,   l'inclusione   e
l'orientamento scolastico; 
    d) direzione generale per i fondi strutturali  per  l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale. 
  5. La direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in
otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; 
    b) ordinamenti dei percorsi liceali; 
    c) ordinamenti  dei  percorsi  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti  professionali,  ivi  compresi   gli   aspetti   riguardanti
l'innovazione degli indirizzi di studio in  relazione  alle  esigenze
del mondo del lavoro e delle professioni; 
    d) definizione  delle  classi  di  concorso  e  di  abilitazione,
nonche' dei programmi delle prove concorsuali del  personale  docente
della scuola; 
    e)   ordinamento   dell'istruzione   degli   adulti   nell'ambito
dell'apprendimento permanente; 
    f) ordinamenti dei  percorsi  degli  Istituti  tecnici  superiori
(ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e  formazione  tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; 
    g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
    h) ricerca, innovazione e misure di sostegno  allo  sviluppo  nei
diversi gradi e  settori  dell'istruzione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa (INDIRE); 
    i) cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le
competenti     strutture     del     Ministero      e      promozione
dell'internazionalizzazione del sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione; 
    l) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale,
in collaborazione con la direzione generale per i  fondi  strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica  e  la  scuola  digitale,  la
direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; 
    m) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado  con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi; 
    n) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di
studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee; 
    o)  riconoscimento  dei  titoli  di  abilitazione   professionale
all'insegnamento conseguiti all'estero; 
    p) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in  Italia
e di lingua italiana all'estero; 
    q)  rapporti  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la
gestione del sistema della formazione italiana nel mondo; 
    r) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; 
    s)  misure  per  il  rispetto  dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,  ivi
compreso  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione   e   relativo
monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni; 
    t)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle  abilitazioni  alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
    u) indirizzi al processo  di  autovalutazione  delle  istituzioni
scolastiche ed educative  e  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
    v) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della  pubblica
istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; 
    z)  funzioni  di  indirizzo  dell'Istituto   nazionale   per   la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca  educativa  (INDIRE)  per  lo  svolgimento  delle  competenze
relative  ai  processi  di  valutazione  ed   autovalutazione   delle
istituzioni  scolastiche  ed  educative  e  valutazione  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione, secondo  quanto  stabilito  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013,  in  raccordo
con  la  direzione  generale  per  la  ricerca  per  gli  aspetti  di
competenza; 
    aa) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale  della  scienza  e
della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli
enti di cui all'articolo 605, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado  di  cui  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297. 
  6. La direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si
articola  in  sette  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) disciplina giuridica del  rapporto  di  lavoro  del  personale
scolastico,  gestione  delle  relazioni  sindacali  e  contrattazione
integrativa  nazionale   relativa   a   mobilita'   professionale   e
territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei
diritti e permessi sindacali del personale medesimo; 
    b) indirizzi e coordinamento  per  l'applicazione  dei  contratti
collettivi e la  stipula  di  accordi  decentrati  per  il  personale
scolastico; 
    c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia
di quiescenza e previdenza; 
    d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici,
del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola,  incluso  il  personale  destinato
alle  scuole  italiane  all'estero  e  alle  iniziative   scolastiche
italiane all'estero; 
    e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale; 
    f) coordinamento della formazione  iniziale  e  in  servizio  dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario  della  scuola,  ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche
formative a livello nazionale; 
    g)  programmazione  dei  percorsi  di  formazione  iniziale   del
personale docente; 
    h) indirizzi in materia di riconversione e  riqualificazione  del
personale docente ed educativo; 
    i) definizione dei contingenti e procedure  per  la  destinazione
all'estero  del  personale  scolastico,  in  collaborazione  con   il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    l) gestione  del  contenzioso  del  personale  scolastico  e  dei
dirigenti scolastici per  provvedimenti  aventi  carattere  generale,
definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la
gestione  del   contenzioso   di   competenza   delle   articolazioni
territoriali, anche attraverso la creazione  e  la  gestione  di  una
banca  dati  del  contenzioso  scolastico,  definizione  di  pratiche
conciliative deflattive del contenzioso del  personale  scolastico  e
dei dirigenti scolastici. 
  7.  La  direzione  generale  per  lo   studente,   l'inclusione   e
l'orientamento  scolastico,  che  si  articola   in   cinque   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  welfare  dello  studente,  diritto  allo   studio,   sussidi,
diffusione delle  nuove  tecnologie  e  rapporti  con  le  regioni  e
disciplina e indirizzo in materia di status dello studente; 
    b)  cura  dei  servizi  per  l'integrazione  degli  studenti   in
situazione di disabilita', in situazioni  di  ospedalizzazione  e  di
assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
    c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli  studenti
immigrati e delle famiglie; 
    d) elaborazione degli indirizzi e delle  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
    e)  elaborazione  di  strategie  nazionali   a   supporto   della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito
della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni
degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle
attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte
provinciali degli studenti; 
    f)  prevenzione  e  contrasto  alla  dispersione   scolastica   e
promozione del successo formativo; 
    g)  orientamento  nel  primo  e  secondo  ciclo  di   istruzione,
orientamento professionale, orientamento ai  percorsi  post-secondari
in  raccordo  con   la   direzione   generale   per   la   formazione
universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio e con  il  mondo
del lavoro; 
    h) cura delle politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio
giovanile e del fenomeno del  bullismo  nelle  scuole,  favorendo  il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; 
    i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e  supporto
della loro attivita'; 
    l)  promozione  e  realizzazione  sul  territorio  nazionale   di
iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  direzione
generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole; 
    m)  cura  dei  rapporti  con  altri  enti  e  organizzazioni  che
sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; 
    n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta
dello studente» mediante  soluzioni  innovative,  anche  relative  al
diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione  di  intese
con enti e associazioni  del  territorio  al  fine  di  offrire  agli
studenti sistemi per  l'accesso  agevolato  al  patrimonio  culturale
italiano; 
    o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione
alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; 
    p) supporto agli studenti per la tutela del diritto  allo  studio
nei casi di  disastri  naturali  o  altre  emergenze,  che  impattino
sull'istruzione scolastica. 
  8. La direzione generale per i fondi strutturali per  l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si  articola  in  sei
uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e  all'attuazione
delle   politiche   di   coesione   sociale   relative   al   settore
dell'istruzione; 
    b) partecipazione ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione; 
    c)   opportunita'   di   finanziamento   a   valere   sui   fondi
internazionali ed europei, pubblici e privati; 
    d) programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi  e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione; 
    e)  raccordo  con  le  altre  istituzioni  europee,  nazionali  e
territoriali per il coordinamento dei programmi; 
    f) autorita' di gestione dei programmi  operativi  nazionali  del
Fondo sociale europeo e del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,
relativi alle materie di competenza del Ministero;  programmazione  e
gestione delle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
affidate al Ministero; 
    g) autorita' di certificazione dei Programmi operativi  nazionali
del Fondo sociale europeo e dei  Programmi  operativi  nazionali  del
Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza  del
Ministero; 
    h) programmazione degli interventi strutturali e non  strutturali
nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica; 
    i)  individuazione  delle  priorita'  in  materia   di   edilizia
scolastica; 
    l) attuazione delle normative  di  competenza  del  Ministero  in
materia di edilizia scolastica; 
    m) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e  la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con  particolare
attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e  alle
correlate  attivita'   didattiche   ed   organizzative   dei   plessi
scolastici; 
    n) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita'
organizzata; 
    o) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; 
    p) attuazione delle linee  strategiche  per  la  digitalizzazione
delle istituzioni scolastiche in raccordo con la  direzione  generale
per i sistemi informativi e la statistica e la direzione generale per
la   progettazione   organizzativa,   l'innovazione   dei    processi
dell'amministrazione e la comunicazione; 
    q)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche
formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole  e  delle
azioni del  Piano  nazionale  scuola  digitale  in  raccordo  con  la
direzione generale per i sistemi informativi e  la  statistica  e  la
direzione generale per l'innovazione digitale e la comunicazione; 
    r) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a  favorire  e
supportare i processi di insegnamento e  apprendimento,  in  raccordo
con la  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso  la
collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. -Si riporta
          il testo dell'articolo 137, comma 2, del  medesimo  decreto
          legislativo: 
              «Art. 137. (Omissis). 
              2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le  funzioni
          amministrative relativi alle scuole militari  ed  ai  corsi
          scolastici organizzati,  con  il  patrocinio  dello  Stato,
          nell'ambito delle attivita' attinenti alla  difesa  e  alla
          sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti  relativi  agli
          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 389. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,
          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
          n. 170. 
              - Il  decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,
          recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
          Fondazione  del  museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della
          L. 15 marzo 1997, n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  del  medesimo
          decreto legislativo: 
              «Art. 4. - 4. Lo statuto  disciplina  i  compiti  e  la
          struttura organizzativa della fondazione, ne  individua  le
          categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione  e
          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi
          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del
          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di
          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche
          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita
          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del
          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere
          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della
          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate
          con la procedura di cui al comma 2.». 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 605, commi  2  e  3
          del medesimo decreto legislativo: 
              «Art. 605. (Omissis). 
              2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza
          sui seguenti enti: 
                a) vigilanza sull'ente per le  scuole  materne  della
          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°
          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; 
                b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale   di   assistenza
          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;
          sono  iscritti  d'ufficio  all'ente,  e   sottoposti   alla
          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive
          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole
          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole
          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
          statali e i direttori didattici; 
                c) sorveglianza sull'Unione nazionale  per  la  lotta
          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto
          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle
          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di
          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre
          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da
          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello
          Stato, di lire centocinquanta milioni, previsto dall'art. 1
          della predetta legge; 
                d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo
          quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n.  66,  e  dalla
          legge 16 febbraio 1987, n. 46; 
                e) vigilanza sull'Ente per il museo  nazionale  della
          scienza e della  tecnica  «Leonardo  da  Vinci»,  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 
              3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
          enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.