Art. 6 
 
      Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  1. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
svolge  funzioni  di  coordinamento,  direzione  e  controllo   nelle
seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione  artistica,
musicale e coreutica, programmazione  degli  interventi  sul  sistema
universitario; funzioni  di  indirizzo,  vigilanza  e  coordinamento,
monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento  di
universita'   e   istituzioni   AFAM;   disciplina   e    valutazione
dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta  formazione
artistica, musicale  e  coreutica,  dei  sistemi  di  accesso  e  dei
percorsi formativi nonche' dei  servizi  di  orientamento,  tutorato,
stage e job placement; promozione  della  connessione  tra  il  mondo
dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo  con
il dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  formazione;
cura  dell'armonizzazione  e  dell'integrazione  del  sistema   della
formazione  superiore  nello  spazio  europeo  della   formazione   e
dell'attuazione delle norme europee e internazionali  in  materia  di
formazione superiore, con particolare riguardo ai titoli  di  accesso
al  sistema  della  formazione  superiore;  promozione,   a   livello
nazionale,  europeo  ed  internazionale,   dell'attrattivita'   delle
carriere  nelle  istituzioni  della  formazione  superiore  e   della
ricerca, anche in  funzione  delle  attivita'  di  «terza  missione»;
partecipazione   alle    attivita'    relative    all'accesso    alle
amministrazioni  e  alle  professioni,  al  raccordo  dell'istruzione
superiore  con  l'istruzione   scolastica   e   con   la   formazione
professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le amministrazioni
regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e  l'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),
assicurando  quanto  previsto   daldecreto   del   Presidente   della
Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  in  tema  di  programmazione  e
vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della
ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la  definizione
del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con  speciale  riguardo
al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia
di ricerca e all'integrazione nello  Spazio  europeo  della  ricerca;
indirizzo,  programmazione  e  coordinamento,  normativa  generale  e
finanziamento degli  enti  di  ricerca  non  strumentali  e  relativo
monitoraggio delle attivita'; integrazione tra ricerca fondamentale e
ricerca  applicata  e  tra  ricerca  pubblica  e   ricerca   privata;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema  della  formazione
superiore; coordinamento della partecipazione  italiana  a  programmi
nazionali  e  internazionali  di  ricerca  con  riguardo   ai   fondi
strutturali  e  al  finanziamento  di  grandi  infrastrutture   della
ricerca, curando anche i rapporti con le  amministrazioni  regionali;
analisi, elaborazione e diffusione della normativa  europea  e  delle
modalita'  di  interazione  con  gli  organismi  europei  e  relativa
assistenza  alle  imprese;   cooperazione   scientifica   in   ambito
nazionale,  europeo  e  internazionale,  anche   mediante   specifici
raccordi fra universita' ed enti di ricerca;  promozione  e  sostegno
della ricerca delle imprese anche mediante  l'utilizzo  di  specifici
Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei  ricercatori
in particolare giovani, della loro autonomia e  del  loro  accesso  a
specifici programmi di finanziamento  nazionali  e  internazionali  e
della loro mobilita' in sede europea e  internazionale;  in  raccordo
con la direzione generale per i sistemi informativi e la  statistica,
progettazione delle banche dati e delle operazioni  di  acquisizione,
rilascio,  controllo  ed  elaborazione  dei  dati   anche   ai   fini
dell'inserimento degli stessi  nelle  anagrafi  degli  studenti,  dei
ricercatori e della  ricerca,  della  valutazione;  promozione  della
formazione superiore e della ricerca anche a livello  internazionale;
incentivazione  e  valutazione  delle  attivita'  di   promozione   e
valorizzazione sociale ed  economica  dei  risultati  della  ricerca;
promozione dell'accesso, con eguali  opportunita',  ai  finanziamenti
per la ricerca nazionali, europei e  internazionali  da  parte  delle
persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; predisposizione
delle  relazioni  tecniche  agli  atti  normativi,  per   quanto   di
competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano la  segreteria  tecnica  di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204, con funzione di supporto tecnico al capo  dipartimento  e  di
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli
uffici di  supporto  degli  Organismi  previsti  dalla  normativa  in
materia di formazione superiore e ricerca. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, tre uffici dirigenziali non generali. 
  4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca  si
articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
    a)  direzione   generale   per   la   formazione   universitaria,
l'inclusione e il diritto allo studio; 
    b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; 
    c) direzione generale per il coordinamento  e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati. 
  5.  La  direzione  generale  per   la   formazione   universitaria,
l'inclusione e il diritto allo studio, che si articola in otto uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  programmazione  degli  obiettivi  pluriennali   del   sistema
universitario; 
    b) finanziamento del sistema universitario; 
    c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria; 
    d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con  le  regioni  e
con il mondo imprenditoriale in materia di formazione  universitaria,
assicurandone il coordinamento; 
    e) istituzione e accreditamento delle universita'; 
    f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e
del dottorato di ricerca; 
    g) programmazione degli accessi  ai  corsi  di  studio  a  numero
programmato a livello nazionale; 
    h) controllo sugli  statuti  e  sui  regolamenti  adottati  dalle
universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale; 
    i) controlli previsti dalla normativa vigente sugli atenei e  sui
consorzi universitari, ivi  compreso  il  monitoraggio  dei  bilanci,
nonche'    coordinamento    nell'attuazione    della     contabilita'
economico-patrimoniale    e    coordinamento    dell'attivita'    dei
rappresentanti ministeriali presso  gli  organi  di  controllo  degli
atenei; 
    l) cura delle attivita' procedimentali per  la  designazione  dei
rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile
delle istituzioni universitarie; 
    m) programmazione, gestione e valutazione  della  qualita'  delle
procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari; 
    n) valorizzazione delle carriere delle  fasce  piu'  giovani  del
personale delle istituzioni della formazione superiore e  della  loro
autonomia; 
    o) promozione dell'inclusione, dell'accesso alle carriere e della
progressione nelle stesse, con eguali opportunita', per le persone  o
i gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; 
    p) coordinamento, promozione, sostegno  e  valutazione  d'impatto
dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente  nelle
universita'; 
    q) promozione, nei percorsi formativi di  tutti  gli  ordinamenti
della formazione superiore, dei temi relativi alla  sostenibilita'  e
al benessere equo e sostenibile; 
    r) promozione delle  azioni  di  orientamento  verso  i  percorsi
formativi universitari in raccordo con la direzione generale  per  lo
studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico; 
    s) promozione, sostegno e valutazione d'impatto  dei  servizi  di
orientamento, tutorato stage e job placement del settore universita'; 
    t) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico
in materia di formazione degli insegnanti; 
    u) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di
studio e delle carriere degli studenti universitari; 
    v)   internazionalizzazione   del   sistema   della    formazione
universitaria nello Spazio europeo della formazione; 
    z) attuazione degli interventi di competenza statale  in  materia
di diritto allo studio in ambito universitario, con monitoraggio  dei
livelli essenziali delle prestazioni,  e  valorizzazione  del  merito
degli studenti, nonche' indirizzi e strategie in materia di  rapporti
tra studenti e sport; 
    aa) accreditamento e finanziamento  dei  collegi  universitari  e
delle residenze universitarie; 
    bb)  promozione,  coordinamento,  incentivazione  e   valutazione
d'impatto dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti; 
    cc) istruttoria dei procedimenti di nomina dei Rettori; 
    dd) supporto allo svolgimento delle funzioni  e  delle  attivita'
del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli
studenti; 
    ee) accreditamento, programmazione degli  accessi  e  definizione
delle  procedure  nazionali   per   l'iscrizione   alle   scuole   di
specializzazione post universitarie, nonche' cura dei rapporti con le
scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con  gli  altri
Ministeri e le regioni nella medesima materia; 
    ff) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione
agli ordini e collegi professionali; 
    gg)   procedure   di   accesso    all'esercizio    professionale,
riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero. 
  6. La direzione generale per l'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica si articola in cinque uffici dirigenziali  non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a) attuazione degli interventi di competenza statale  in  materia
di diritto allo studio nell'ambito  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, con monitoraggio sui livelli  essenziali  delle
prestazioni, e valorizzazione  del  merito  degli  studenti,  nonche'
indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport; 
    b) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica; 
    c)  finanziamento   degli   interventi   per   l'edilizia   delle
Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(AFAM); 
    d) controlli previsti dalla normativa vigente  sulle  Istituzioni
AFAM,  ivi  compreso  il  monitoraggio  dei  bilanci,   coordinamento
dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli  organi  di
controllo delle istituzioni medesime; 
    e) cura delle attivita' procedimentali per  la  designazione  dei
rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile
delle Istituzioni AFAM; 
    f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni AFAM; 
    g) procedure di accreditamento  dei  corsi  di  studio  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
    h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del  settore
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti  e  del
personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni AFAM; 
    l) controllo sugli statuti e sui  regolamenti  delle  Istituzioni
AFAM; 
    m)  internazionalizzazione  del  sistema   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo  dell'educazione
superiore; 
    n) promozione, coordinamento e incentivazione  dei  programmi  di
mobilita'  internazionale   degli   studenti   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    o) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di
studio  e  delle  carriere  degli   studenti   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    p) strategie e indirizzi per la promozione artistica; 
    q) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di Governo  e
dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione delle
Istituzioni AFAM; 
    r) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. 
  7. La direzione generale per il coordinamento e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, che si articola  in  otto  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) promozione, programmazione e coordinamento  della  ricerca  in
ambito nazionale, europeo e internazionale con  particolare  riguardo
al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea; 
    b) valorizzazione delle carriere dei giovani  ricercatori,  della
loro  autonomia  e  del  loro  accesso  a  specifici   programmi   di
finanziamento nazionali, europei e internazionali  nell'ambito  dello
Spazio europeo della ricerca; 
    c)  promozione  dell'accesso,   con   eguali   opportunita',   ai
finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e  internazionali  da
parte delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; 
    d)    vigilanza    e    coordinamento,    normazione    generale,
programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo  strategico  e
valutazione degli enti pubblici di ricerca; 
    e) finanziamento  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE), in raccordo con la Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale  di
istruzione, per gli aspetti di competenza; 
    f) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca
(PNR); 
    g) promozione e valutazione d'impatto  della  ricerca  finanziata
con fondi nazionali, europei e internazionali; 
    h)  predisposizione,  attuazione  e  valutazione  d'impatto   dei
programmi  operativi  nazionali  per  la  ricerca  e  la   formazione
superiore cofinanziati dai fondi europei; 
    i) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per la
ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; 
    l) autorita' di certificazione dei programmi operativi  nazionali
per la ricerca e  la  formazione  superiore  cofinanziati  dai  fondi
europei; 
    m) indirizzo, sostegno e valutazione  della  ricerca  spaziale  e
aerospaziale; 
    n)  promozione  e  valutazione   d'impatto   della   cooperazione
scientifica nazionale in materia di ricerca; 
    o) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni  in  materia
di ricerca, assicurandone il coordinamento; 
    p) promozione della cultura scientifica con particolare  riguardo
ai temi della sostenibilita' e del benessere equo e sostenibile; 
    q) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca  scientifica  e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo
regolamento; 
    r) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle
imprese e negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei
relativi fondi, nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico; 
    s) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; 
    t) cura delle relazioni internazionali, in  ambito  bilaterale  e
multilaterale, in  materia  di  ricerca  scientifica  e  cooperazione
interuniversitaria e collaborazione alla definizione  dei  protocolli
bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica; 
    u)  gestione  dei  rapporti  con  gli  organismi   internazionali
collegati al sistema della ricerca  e  cura  delle  attivita'  legate
all'individuazione e al rinnovo degli esperti e  addetti  scientifici
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; 
    v) coordinamento e  valutazione  d'impatto  della  partecipazione
italiana a  programmi  nazionali  e  internazionali  di  ricerca  con
riguardo  ai  fondi  strutturali  e  al   finanziamento   di   grandi
infrastrutture  della  ricerca,  curando  anche  i  rapporti  con  le
amministrazioni regionali. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la
          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122. 
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1,  lettera  d),  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del
          medesimo decreto legislativo: 
                «Art. 2. (Omissis). 
                3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una
          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito
          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto
          ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della
          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con
          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre
          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti
          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con
          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'
          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte
          del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli
          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al
          successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte
          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e
          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico
          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». 
              -  La  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2007)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870  della
          medesima legge: 
                «Art. 1. (Omissis). 
                870. Al fine di garantire la massima efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni. 
                (Omissis).».