Art. 6 Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento di universita' e istituzioni AFAM; disciplina e valutazione dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei sistemi di accesso e dei percorsi formativi nonche' dei servizi di orientamento, tutorato, stage e job placement; promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo con il dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione; cura dell'armonizzazione e dell'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e dell'attuazione delle norme europee e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo ai titoli di accesso al sistema della formazione superiore; promozione, a livello nazionale, europeo ed internazionale, dell'attrattivita' delle carriere nelle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, anche in funzione delle attivita' di «terza missione»; partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca e all'integrazione nello Spazio europeo della ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita'; integrazione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e tra ricerca pubblica e ricerca privata; promozione dell'internazionalizzazione del sistema della formazione superiore; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e diffusione della normativa europea e delle modalita' di interazione con gli organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra universita' ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori in particolare giovani, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilita' in sede europea e internazionale; in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, dei ricercatori e della ricerca, della valutazione; promozione della formazione superiore e della ricerca anche a livello internazionale; incentivazione e valutazione delle attivita' di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca; promozione dell'accesso, con eguali opportunita', ai finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e internazionali da parte delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; predisposizione delle relazioni tecniche agli atti normativi, per quanto di competenza. 2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al capo dipartimento e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca. 3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, tre uffici dirigenziali non generali. 4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio; b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati. 5. La direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario; b) finanziamento del sistema universitario; c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria; d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria, assicurandone il coordinamento; e) istituzione e accreditamento delle universita'; f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca; g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale; h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale; i) controlli previsti dalla normativa vigente sugli atenei e sui consorzi universitari, ivi compreso il monitoraggio dei bilanci, nonche' coordinamento nell'attuazione della contabilita' economico-patrimoniale e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei; l) cura delle attivita' procedimentali per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie; m) programmazione, gestione e valutazione della qualita' delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari; n) valorizzazione delle carriere delle fasce piu' giovani del personale delle istituzioni della formazione superiore e della loro autonomia; o) promozione dell'inclusione, dell'accesso alle carriere e della progressione nelle stesse, con eguali opportunita', per le persone o i gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; p) coordinamento, promozione, sostegno e valutazione d'impatto dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; q) promozione, nei percorsi formativi di tutti gli ordinamenti della formazione superiore, dei temi relativi alla sostenibilita' e al benessere equo e sostenibile; r) promozione delle azioni di orientamento verso i percorsi formativi universitari in raccordo con la direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico; s) promozione, sostegno e valutazione d'impatto dei servizi di orientamento, tutorato stage e job placement del settore universita'; t) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti; u) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti universitari; v) internazionalizzazione del sistema della formazione universitaria nello Spazio europeo della formazione; z) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio in ambito universitario, con monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonche' indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport; aa) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie; bb) promozione, coordinamento, incentivazione e valutazione d'impatto dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti; cc) istruttoria dei procedimenti di nomina dei Rettori; dd) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti; ee) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione post universitarie, nonche' cura dei rapporti con le scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri Ministeri e le regioni nella medesima materia; ff) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; gg) procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero. 6. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonche' indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport; b) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) finanziamento degli interventi per l'edilizia delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); d) controlli previsti dalla normativa vigente sulle Istituzioni AFAM, ivi compreso il monitoraggio dei bilanci, coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni medesime; e) cura delle attivita' procedimentali per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle Istituzioni AFAM; f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni AFAM; g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni AFAM; l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni AFAM; m) internazionalizzazione del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore; n) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; o) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; p) strategie e indirizzi per la promozione artistica; q) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di Governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione delle Istituzioni AFAM; r) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. 7. La direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, che si articola in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea; b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali, europei e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca; c) promozione dell'accesso, con eguali opportunita', ai finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e internazionali da parte delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca; e) finanziamento e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza; f) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR); g) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali, europei e internazionali; h) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; i) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; l) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; m) indirizzo, sostegno e valutazione della ricerca spaziale e aerospaziale; n) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; o) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; p) promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi della sostenibilita' e del benessere equo e sostenibile; q) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento; r) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico; s) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; t) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica; u) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attivita' legate all'individuazione e al rinnovo degli esperti e addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; v) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122. - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo: «Art. 2. (Omissis). 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870 della medesima legge: «Art. 1. (Omissis). 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. (Omissis).».