Art. 7 
 
    Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali
svolge le funzioni di  coordinamento,  direzione  e  controllo  nelle
seguenti aree:  programmazione  ministeriale;  politica  finanziaria,
bilancio e monitoraggio del  fabbisogno  finanziario  del  Ministero;
definizione degli indirizzi generali in  materia  di  gestione  delle
risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del
relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e  formazione,  di
relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari  generali;
gestione  e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del   Ministero   e
connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori   istruzione,
formazione superiore e ricerca; innovazione e trasformazione digitale
nell'amministrazione;  promozione  di  elaborazioni  e   di   analisi
comparative rispetto a modelli e a sistemi europei e  internazionali;
cura dei rapporti per le materie  di  competenza  con  l'Agenzia  per
l'Italia digitale; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse
agli obblighi di trasparenza dell'amministrazione di cui  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150;  coordinamento  e  monitoraggio
della gestione dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico  a  livello
centrale e indirizzo dell'attivita' degli  uffici  relazioni  con  il
pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni,
nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione  istituzionale
del Ministero;  definizione,  sviluppo  e  gestione  del  modello  di
controllo di gestione; predisposizione delle  relazioni  tecniche  ai
provvedimenti normativi, per quanto di competenza. 
  2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, due uffici dirigenziali non generali. 
  3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali
si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) direzione generale per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  i
contratti; 
    b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; 
    c)  direzione  generale  per  la   progettazione   organizzativa,
l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione. 
  4. La direzione generale per le  risorse  umane,  finanziarie  e  i
contratti, che si articola in otto uffici dirigenziali non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a)   attuazione   delle   politiche   relative    al    personale
amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; 
    b)  attuazione  del  piano  di  reclutamento  e  del   piano   di
rafforzamento amministrativo per  la  formazione  del  personale  del
Ministero; 
    c)  amministrazione  del  personale  amministrativo  e   tecnico,
dirigente e non, del Ministero; 
    d) relazioni sindacali e  contrattazione  collettiva  integrativa
nazionale per il  personale  amministrativo,  dirigente  e  non,  del
Ministero; 
    e)  coordinamento  ed  emanazione  di   indirizzi   agli   uffici
scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la
stipula di accordi decentrati per  il  personale  amministrativo  del
Ministero; 
    f) attuazione  dei  programmi  per  la  mobilita'  del  personale
amministrativo del Ministero; 
    g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo  al  personale
dirigenziale di livello generale e non generale del  Ministero  e  al
personale amministrativo assegnato agli  uffici  dell'Amministrazione
centrale; 
    h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; 
    i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione centrale; 
    l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita'
contrattuali e  convenzionali  relative  alla  gestione  dei  servizi
generali   e   comuni   per    il    funzionamento    degli    uffici
dell'Amministrazione centrale; 
    m)   gestione   contabile   delle   competenze   del    personale
amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; 
    n) adozione di  misure  finalizzate  a  promuovere  il  benessere
organizzativo dei lavoratori del Ministero  e  a  fornire  consulenza
agli uffici scolastici  regionali  per  lo  svolgimento  di  analoghe
azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; 
    o) gestione del contenzioso concernente  il  personale  dirigente
degli   uffici   dirigenziali    generali    in    servizio    presso
l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici  regionali,
ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e'  affidata  la
titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche'  del  contenzioso
relativo al personale in servizio presso  l'Amministrazione  centrale
appartenente al Comparto funzioni centrali,  ovvero  del  contenzioso
relativo  al  personale  con  incarico  di  dirigente  degli   uffici
dirigenziali   non   generali   o   di   dirigente    con    funzione
tecnico-ispettiva; 
    p)  gestione  delle   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a
carico del personale appartenente al Comparto  funzioni  centrali  in
servizio presso l'Amministrazione centrale ed a carico del  personale
dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte  le  sanzioni
disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale; 
    q)  cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti   per
responsabilita'  penale  e  amministrativo-contabile  concernenti  il
personale dirigente degli uffici dirigenziali  generali  in  servizio
presso l'Amministrazione centrale  e  presso  gli  uffici  scolastici
regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non  generale  cui  e'
affidata la titolarita' di uffici scolastici  regionali,  nonche'  il
personale in servizio presso l'Amministrazione centrale  appartenente
al Comparto funzioni centrali, ovvero il personale  con  incarico  di
dirigente degli uffici dirigenziali non generali o di  dirigente  con
funzione tecnico-ispettiva; 
    r) coordinamento dell'attivita' ispettiva  amministrativa  presso
gli uffici dell'Amministrazione  centrale  e  gli  uffici  scolastici
regionali; 
    s)  attivita'  di  supporto  alla  definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di economia e finanza; 
    t)  rilevazione  del   fabbisogno   finanziario   del   Ministero
avvalendosi  dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici
scolastici regionali; 
    u) coordinamento dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; 
    v) cura della predisposizione dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero, delle operazioni di variazione  e  assestamento,
della  redazione  delle  proposte   per   la   legge   di   bilancio,
dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di
controllo  in  attuazione  delle  direttive   del   Ministro   e   in
coordinamento con gli altri dipartimenti; 
    z) predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
    aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai centri  di  responsabilita'  e  ai  centri  di
costo; 
    bb) coordinamento, organizzazione  della  funzione  di  revisione
contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione  del  piano
annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; 
    cc) coordinamento dei programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
    dd) analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei  flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
    ee)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  alle  istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua
gestione; 
    ff)  contrattazione  integrativa  di  livello  nazionale  per  la
ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa  e
delle risorse per la formazione del personale della scuola; 
    gg)  contrattazione  integrativa  di  livello  nazionale  per  la
ripartizione dei Fondi  relativi  alle  retribuzioni  accessorie  dei
dirigenti scolastici; 
    hh)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per  la  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
    ii)   attivita'   di    assistenza    tecnica    sulle    materie
giuridico-contabili di competenza degli uffici centrali e periferici; 
    ll)  verifiche  amministrativo-contabili  presso  le  istituzioni
scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei
conti; 
    mm) cura delle procedure amministrativo-contabili  relative  alle
attivita' strumentali, alle attivita'  contrattuali  e  convenzionali
dell'amministrazione, ad eccezione dei contratti che  afferiscono  al
sistema informativo e alle infrastrutture di rete; 
    nn)  consulenza   all'amministrazione   periferica   in   materia
contrattuale; 
    oo) consulenza alle strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; 
    pp) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni  e
servizi ad eccezione di quelli che afferiscono al sistema informativo
e alle infrastrutture di rete. 
  5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica,
che si articola in sei uffici dirigenziali non  generali,  svolge  le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) pianificazione, gestione e sviluppo  del  sistema  informativo
dell'istruzione e della formazione superiore; 
    b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
    c)  svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'articolo  17   codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    d) progetti  e  iniziative  comuni  nell'area  dell'ICT  e  della
societa' dell'informazione con altri ministeri e istituzioni; 
    e) cura dei rapporti con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per
quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; 
    f)  gestione  della  rete   di   comunicazione   del   Ministero,
definizione di standard  tecnologici  per  favorire  la  cooperazione
informatica   ed   i   servizi   di   interconnessione   con    altre
amministrazioni; 
    g) cura delle procedure  amministrativo-contabili  relative  alle
attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione  inerenti
il sistema informativo e le infrastrutture di rete ed esecuzione  dei
contratti che afferiscono ai medesimi; 
    h) elaborazione del programma biennale degli acquisti di  beni  e
servizi che afferiscono al sistema informativo e alle  infrastrutture
di rete; 
    i) attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e
digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale in raccordo con
la direzione generale per la  digitalizzazione,  l'innovazione  e  la
comunicazione; 
    l) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della  sicurezza  del
sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle  misure
tecniche e organizzative che soddisfino i  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali; 
    m) progettazione e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero in raccordo
con la direzione generale per la digitalizzazione, l'innovazione e la
comunicazione; 
    n)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,  dell'Anagrafe  degli
studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della  ricerca,  dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola  digitale,
in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura  delle  intese
per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei  soggetti  esterni,
nel rispetto della tutela della privacy; 
    o) raccordo  con  altri  enti  e  organismi  per  la  raccolta  e
diffusione  di   dati   riguardanti   il   settore   dell'istruzione,
universita' e ricerca; 
    p) concorso, in collaborazione con l'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in
raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti  scolastici  e
la    valutazione    del    sistema    nazionale    di    istruzione,
all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del
sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle
istituzioni scolastiche ed educative; 
    q) elaborazione di studi e analisi funzionali  all'attivita'  dei
dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza; 
    r)  gestione  dell'infrastruttura  del  sito  istituzionale   del
Ministero. 
  6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e
la statistica opera il  servizio  di  statistica  istituito  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,
come struttura di servizio per tutte le articolazioni  organizzative,
centrali e periferiche, del Ministero. 
  7.  La  direzione  generale  per  la  progettazione  organizzativa,
l'innovazione dei processi  dell'amministrazione,  la  comunicazione,
che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la
progettazione  e  lo  sviluppo  di  nuovi  servizi   e   applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi; 
    b) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri
e l'Agenzia per l'Italia digitale,  per  quanto  attiene  i  processi
d'innovazione, in raccordo con la direzione generale  per  i  sistemi
informativi  e  la  statistica  e  per  quanto  attiene  ai  processi
d'innovazione nella didattica, in raccordo con la direzione  generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione e con la direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 
    c)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche
formativi, di innovazione digitale nell'amministrazione, in  raccordo
con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e
con la direzione generale per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  i
contratti; 
    d) supporto allo  svolgimento  dell'attivita'  di  pianificazione
degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione; 
    e)  raccolta  ed  esame  dei  dati  relativi  alla  produttivita'
dell'azione amministrativa; 
    f) operativita' e sviluppo del sistema di controllo  di  gestione
ed elaborazione dei relativi documenti; 
    g) attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile  per  la
prevenzione  della  corruzione  e   della   trasparenza,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    h)  attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile   della
protezione dei  dati,  ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  nonche'  del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    i) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e  gestione
delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale,  in
conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno  2000,
n. 150, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e con le
strutture ministeriali competenti per materia; 
    l) relazioni istituzionali con organismi pubblici e  privati,  in
particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita'
e ricerca; 
    m) promozione  e  organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi,
nonche' di campagne informative di pubblico  interesse,  in  raccordo
con  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  con  le   strutture
ministeriali competenti per materia; 
    n)  promozione   di   iniziative   istituzionali,   attivita'   e
convenzioni  editoriali,  in  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta
collaborazione  e  con  le  strutture  ministeriali  competenti   per
materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine
del Ministero; 
    o)    coordinamento     dei     progetti     di     comunicazione
interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione  editoriale  (anche
digitale), convegni e congressi; 
    p) gestione della rete di comunicazione del Ministero; 
    q)  elaborazione  del  programma  di  comunicazione  annuale  del
Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; 
    r) analisi delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti
all'informazione  e  alla  relativa  divulgazione,  nonche'  studi  e
analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini; 
    s) gestione  dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  di  cui
all'articolo 8 della legge n. 150 del 2000; 
    t) gestione editoriale del sito  istituzionale,  degli  strumenti
multimediali e alla rete intranet; 
    u) esame, in raccordo con gli uffici competenti e con gli  uffici
di  diretta  collaborazione,  dei  Protocolli  di  intesa   e   delle
convenzioni,  ivi  inclusi  quelli   proposti   dalle   articolazioni
periferiche, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; 
    v) gestione delle biblioteche dell'amministrazione centrale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il riferimento relativo  al  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, e' riportato alle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          recante  «Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  mm),  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 1993, n. 42. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.  Si  riporta  il
          testo dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo: 
                «Art.  17.  -   1.   Le   pubbliche   amministrazioni
          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A  tal
          fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a  un  unico
          ufficio dirigenziale generale,  fermo  restando  il  numero
          complessivo di tali uffici, la transizione  alla  modalita'
          operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi    di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono
          inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          recante «Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          322. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  del  medesimo
          decreto legislativo: 
                «Art. 3. -  1.  Presso  le  amministrazioni  centrali
          dello Stato e presso le  aziende  autonome  sono  istituiti
          uffici di  statistica,  posti  alle  dipendenze  funzionali
          dell'ISTAT. 
                2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche
          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate
          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o
          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il
          presidente dell'ISTAT. 
                3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
                4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
                5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.». 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          medesima legge: 
                «Art. 1. (Omissis). 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                (Omissis).». 
              - Il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  recante  «Regolamento
          generale sulla protezione dei dati»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4  maggio  2016,  n.
          50. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174. 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  11  e  8  della
          medesima legge: 
                «Art. 11. - 1. In conformita' a quanto  previsto  dal
          capo I della presente legge e dall'articolo 12 del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  dalle  direttive   impartite   dal
          Presidente del Consiglio dei ministri,  le  amministrazioni
          statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
          di  comunicazione  che   intendono   realizzare   nell'anno
          successivo, comprensivo dei progetti  di  cui  all'articolo
          13,  sulla  base  delle   indicazioni   metodologiche   del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Il  programma  e'
          trasmesso entro il mese  di  novembre  di  ogni  anno  allo
          stesso  Dipartimento.  Iniziative  di   comunicazione   non
          previste dal programma possono essere promosse e realizzate
          soltanto   per   particolari   e    contingenti    esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
                2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
                  a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
                  b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
                  c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.» 
                «Art.  8.  -  1.  L'attivita'  dell'ufficio  per   le
          relazioni con  il  pubblico  e'  indirizzata  ai  cittadini
          singoli e associati. 
                2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla
          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli
          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti
          criteri: 
                  a)   garantire   l'esercizio   dei    diritti    di
          informazione, di accesso e di partecipazione  di  cui  alla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                  b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle
          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione
          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni
          medesime; 
                  c)   promuovere   l'adozione    di    sistemi    di
          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; 
                  d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini  e  la
          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della
          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte
          degli utenti; 
                  e)  garantire   la   reciproca   informazione   fra
          l'ufficio per le relazioni  con  il  pubblico  e  le  altre
          strutture operanti nell'amministrazione,  nonche'  fra  gli
          uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico  delle  varie
          amministrazioni. 
                3. Negli uffici per  le  relazioni  con  il  pubblico
          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.».