Art. 8 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa
regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni
individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione
regionale, secondo le disposizioni di  cui  al  comma  7.  Il  numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di diciotto, di  cui
quindici di livello dirigenziale generale. 
  2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico
regionale adotta, per i dirigenti di livello non  generale  assegnati
all'ufficio medesimo, gli atti di  incarico  e  stipula  i  contratti
individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello
non generale, il dirigente titolare e' individuato dal  dirigente  di
livello generale della  direzione  generale  per  le  risorse  umane,
finanziarie e i contratti, che adotta il relativo incarico e  stipula
il contratto individuale  di  lavoro  e,  su  proposta  del  predetto
dirigente  titolare  dell'ufficio   scolastico   regionale,   adotta,
altresi', gli atti di incarico e stipula i contratti  individuali  di
lavoro  per  tutti  gli  altri  dirigenti  di  livello  non  generale
assegnati  all'ufficio  medesimo.  L'ufficio   scolastico   regionale
provvede alla gestione amministrativa  e  contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni  agli  uffici  dell'amministrazione  regionale.  Al  fine   di
assicurare la continuita' istituzionale  del  servizio  scolastico  a
salvaguardia  dei  diritti  fondamentali  dei  cittadini,  attiva  la
politica  scolastica  nazionale   sul   territorio   supportando   la
flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni
scolastiche; integra la sua  azione  con  quella  dei  comuni,  delle
province  e  della  regione  nell'esercizio  delle  competenze   loro
attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la
ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo  della  relativa
offerta sul territorio in collaborazione con la regione  e  gli  enti
locali; cura i rapporti con l'amministrazione  regionale  e  con  gli
enti  locali,  per  quanto  di  competenza  statale,  per   l'offerta
formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'  l'istruzione
e formazione tecnica superiore e i rapporti  scuola-lavoro;  esercita
la vigilanza sulle scuole non  statali  paritarie  e  non  paritarie,
nonche'  sulle  scuole  straniere  in  Italia;  svolge  attivita'  di
verifica  e  di  vigilanza   al   fine   di   rilevare   l'efficienza
dell'attivita' delle istituzioni  scolastiche;  valuta  il  grado  di
realizzazione  del  piano  per  l'offerta  formativa;  assegna   alle
istituzioni scolastiche ed  educative  le  risorse  di  personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo
con la direzione generale per le  risorse  umane  e  finanziarie,  in
merito  alla  assegnazione  dei  fondi  alle  medesime   istituzioni.
L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le  attivita'  connesse
ai procedimenti per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile
e disciplinare a carico  del  personale  amministrativo  in  servizio
nell'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia
e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma  4,  lettere
p) e q). 
  3.  L'ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative:  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per le risorse umane, finanziarie e i contratti; alla gestione  delle
graduatorie  e  dell'organico  del  personale  docente,  educativo  e
amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) ai fini  dell'assegnazione
delle risorse umane  ai  singoli  istituti  scolastici  autonomi;  al
supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti   scolastici   per   la
progettazione  e  innovazione  della   offerta   formativa   e   alla
integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo
delle reti di scuole;  al  monitoraggio  dell'edilizia  scolastica  e
della sicurezza degli  edifici;  allo  stato  di  integrazione  degli
alunni immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle  scuole  dei  fondi
europei in coordinamento con le  direzioni  generali  competenti;  al
raccordo ed interazione con  le  autonomie  locali  per  la  migliore
realizzazione dell'integrazione scolastica  dei  diversamente  abili,
alla promozione ed incentivazione della  partecipazione  studentesca;
al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo
scolastico; alla cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo n. 300  del  1999,  nei  confronti  di  dirigenti
preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del
dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, sentito il capo del  dipartimento  per  il
sistema educativo di istruzione e di formazione. 
  6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
    a) l'ufficio  scolastico  regionale  per  l'Abruzzo,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  cinque
uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro
uffici dirigenziali non generali e in cinque  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    c) l'ufficio scolastico regionale per  la  Calabria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei  uffici
dirigenziali non  generali  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    d) l'ufficio scolastico regionale per  la  Campania,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci
uffici  dirigenziali  non  generali  e   in   quattordici   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  undici
uffici dirigenziali non generali e in dodici  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli  Venezia  Giulia,
di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si  articola  in
sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per  la  trattazione
degli affari riguardanti l'istruzione  in  lingua  slovena  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  e  in  sette
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
    g) l'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Lazio,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci
uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    h) l'ufficio scolastico regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  cinque
uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    i) l'ufficio scolastico regionale per la  Lombardia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici
uffici dirigenziali non generali e in sedici  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    l) l'ufficio scolastico  regionale  per  le  Marche,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei  uffici
dirigenziali non generali e  in  cinque  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    m) l'ufficio scolastico  regionale  per  il  Molise,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro
uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    n) l'ufficio scolastico regionale per  il  Piemonte,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci
uffici dirigenziali non generali e in  dieci  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    o) l'ufficio scolastico  regionale  per  la  Puglia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  sette
uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    p) l'ufficio scolastico regionale per  la  Sardegna,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici
dirigenziali non generali  e  in  sette  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    q) l'ufficio scolastico regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  undici
uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    r) l'ufficio scolastico regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  dodici
uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    s)  l'ufficio  scolastico  regionale  per  l'Umbria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro
uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    t) l'ufficio scolastico  regionale  per  il  Veneto,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici
dirigenziali non generali,  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8.  Su   proposta   dell'ufficio   scolastico   regionale,   previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il  Ministro,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   a
partecipare alla contrattazione, adotta il  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare  per  la  definizione  organizzativa  e  dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti
presso ciascun ufficio territoriale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,
          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
          n. 170. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  del  medesimo
          decreto legislativo: 
                «Art. 4. -  1.  E'  istituito,  presso  ogni  ufficio
          periferico regionale  dell'amministrazione  della  pubblica
          istruzione,  il  consiglio  regionale  dell'istruzione.  Il
          consiglio  dura  in  carica  tre  anni  ed  ha   competenze
          consultive e  di  supporto  all'amministrazione  a  livello
          regionale. Esso esprime pareri obbligatori  in  materia  di
          autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  di  attuazione
          delle   innovazioni   ordinamentali,    di    distribuzione
          dell'offerta formativa e di integrazione tra  istruzione  e
          formazione  professionale,  di  educazione  permanente,  di
          politiche   compensative   con   particolare    riferimento
          all'obbligo  formativo  e  al  diritto  allo   studio,   di
          reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli
          organici funzionali di istituto. 
                2. Il consiglio esprime all'organo competente  parere
          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale
          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico
          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della
          liberta' di insegnamento. 
                3. Il consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei
          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla
          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei
          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai
          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e
          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque
          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni
          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del
          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale. 
                4. Il numero complessivo dei  componenti  eletti  dai
          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale
          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in
          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in
          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il
          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non
          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la
          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale
          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno
          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
                5. Il consiglio elegge nel suo  seno,  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella
          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,
          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
                6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal
          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze
          consultive di cui al comma 2. 
                7.  Le  deliberazioni  adottate  dal   consiglio   in
          assemblea generale sono valide se e' presente un terzo  dei
          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli
          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In
          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'
          prescindere dal parere. 
                8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di
          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il
          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il
          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal
          dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
                9. Il  dirigente  dell'ufficio  periferico  regionale
          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio
          regionale dell'istruzione. 
                10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
          nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un
          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con
          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,
          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli
          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 
                11. I termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei
          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con
          l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.». 
              - Il riferimento relativo  al  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5. 
              - I riferimenti relativi all'articolo  75,  comma  3  e
          all'articolo 5, comma 5,  lettere  f)  e  g),  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  riportati  alle
          note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          1985, n. 246, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          della regione siciliana in materia di pubblica istruzione»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1985,  n.
          135.