Art. 9 Corpo ispettivo 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica.