Art. 2 
 
                          Risorse del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti risorse: 
    a) somme derivanti dal versamento all'entrata di  bilancio  dello
Stato e dalla successiva riassegnazione  al  pertinente  capitolo  di
spesa del contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso
d'asta offerto dall'aggiudicatario  delle  gare  di  appalto  di  cui
all'articolo 1, comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero il
contraente    generale    provvedono,     entro     trenta     giorni
dall'aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo
XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato; 
    b) somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
47, comma 1-quinquies del citato decreto-legge n. 34 del 2019, pari a
12 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  33,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Tali somme  sono  destinate  esclusivamente  ai  crediti
insoddisfatti alla data  del  30  giugno  2019,  in  titolarita'  dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,  in  relazione  a  procedure
concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. 
  2.  Il  Ministero,  verificata  la   mancata   corresponsione   del
contributo di cui al comma 1, lettera a), nel termine  ivi  previsto,
anche  avvalendosi  delle  risultanze  delle  banche  dati  pubbliche
disponibili  in  materia  di   appalti,   diffida   l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero  il  contraente  generale  alla  corresponsione
dello stesso. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il testo dell'art.  47,  comma  1-quinquies,  del
          decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.