Art. 3 
 
                   Accesso alle risorse del Fondo 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  3,  in  presenza  dei
presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma  1-quinquies,
del citato decreto-legge n. 34  del  2019,  chiedono  l'accesso  alle
risorse  del  Fondo  con   istanza   presentata   all'amministrazione
aggiudicatrice,  da  inviare  con  posta   elettronica   certificata,
compilata secondo il modello  di  cui  all'Allegato  A.  In  caso  di
affidamento a contraente generale, l'istanza e'  presentata,  con  le
medesime modalita' alternativamente: 
    a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza  anche  al
contraente generale e all'affidatario dei lavori; 
    b)   al   contraente   generale   medesimo   e   per   conoscenza
all'affidatario dei lavori. 
  2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo e'  corredata  della
documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilita', l'importo  del
credito nei confronti dell'appaltatore,  del  contraente  generale  o
dell'affidatario del  contraente  generale,  insoluto  alla  data  di
presentazione dell'istanza. 
  3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito  dei
soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  3,  sia  stato  ceduto  pro
solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto
terzo e il credito non sia ritornato nella  titolarita'  dei  cedenti
alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma  1,  ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  l'istanza   e'   presentata
congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso,  l'istanza
indica, altresi', l'ammontare del  credito  ceduto  e  le  coordinate
bancarie del cessionario. 
  4. I soggetti di cui al comma 1, ai quali e' presentata  l'istanza,
certificano  l'importo  del  credito  anche  avvalendosi  di  atti  e
documenti nella disponibilita' propria o del contraente generale,  al
quale sono tenute a farne richiesta. 
  5.  La  certificazione,  redatta  secondo   il   modello   di   cui
all'Allegato   B,   e'   trasmessa   al   Ministero   e   all'istante
dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o
dall'amministrazione  affidante  a  contraente  generale,  con  posta
elettronica  certificata,  entro  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'istanza. 
  6. Le eventuali modifiche delle modalita' di  accreditamento  delle
risorse,  anche  conseguenti  a  mutamento  soggettivo  del  rapporto
obbligatorio, successive alla data della certificazione dei  crediti,
sono   comunicate,   entro   dieci    giorni,    al    Ministero    e
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale. 
  7.  Qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  o   il   contraente
generale non si pronunci entro il termine previsto di cui al comma 5,
ovvero  rigetti  espressamente,  in  tutto  o  in  parte,  l'istanza,
l'istante puo' presentare la medesima istanza,  entro  trenta  giorni
dalla scadenza del termine di cui all'articolo  3,  comma  5,  ovvero
entro trenta giorni dalla comunicazione del  provvedimento  negativo,
mediante posta elettronica certificata, al  Ministero,  allegando  la
documentazione a fondamento dell'istanza,  l'eventuale  provvedimento
di rigetto e ogni altro elemento o  documento  utile.  Il  Ministero,
compiuta l'opportuna istruttoria, nei trenta giorni  successivi  alla
ricezione dell'istanza documentata, puo'  invitare  l'amministrazione
aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi
nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a  trenta
giorni. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per il testo dell'art. 47, commi 1-ter e 1-quinquies,
          del citato decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34  si  veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta l'art. 1267 del codice civile: 
                «Art. 1267. (Garanzia della solvenza del debitore). -
          Il cedente non risponde della solvenza del debitore,  salvo
          che ne abbia assunto  la  garanzia.  In  questo  caso  egli
          risponde nei limiti di quanto  ha  ricevuto;  deve  inoltre
          corrispondere gli  interessi,  rimborsare  le  spese  della
          cessione e quelle che il cessionario abbia  sopportate  per
          escutere il debitore, e  risarcire  il  danno.  Ogni  patto
          diretto ad aggravare  la  responsabilita'  del  cedente  e'
          senza effetto. 
                Quando  il  cedente  ha  garantito  la  solvenza  del
          debitore, la garanzia cessa, se  la  mancata  realizzazione
          del credito  per  insolvenza  del  debitore  e'  dipesa  da
          negligenza del cessionario nell'iniziare o  nel  proseguire
          le istanze contro il debitore stesso.».