Art. 3 Accesso alle risorse del Fondo 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. In caso di affidamento a contraente generale, l'istanza e' presentata, con le medesime modalita' alternativamente: a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all'affidatario dei lavori; b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all'affidatario dei lavori. 2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo e' corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilita', l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza. 3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sia stato ceduto pro solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarita' dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza e' presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresi', l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario. 4. I soggetti di cui al comma 1, ai quali e' presentata l'istanza, certificano l'importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilita' propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta. 5. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, e' trasmessa al Ministero e all'istante dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. 6. Le eventuali modifiche delle modalita' di accreditamento delle risorse, anche conseguenti a mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio, successive alla data della certificazione dei crediti, sono comunicate, entro dieci giorni, al Ministero e all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale. 7. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro il termine previsto di cui al comma 5, ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l'istanza, l'istante puo' presentare la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, mediante posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell'istanza, l'eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile. Il Ministero, compiuta l'opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza documentata, puo' invitare l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 47, commi 1-ter e 1-quinquies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta l'art. 1267 del codice civile: «Art. 1267. (Garanzia della solvenza del debitore). - Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.».