Art. 4 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Entro il 31  maggio  e  il  30  novembre  di  ciascun  anno,  il
Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme  disponibili
sul Fondo  da  erogare  ai  soggetti  titolari  di  crediti,  le  cui
certificazioni siano  state  trasmesse  al  Ministero  stesso  almeno
sessanta giorni prima delle predette date. 
  2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a  soddisfare  i
crediti,  per  i  quali  e'  stata  accertata  la  sussistenza  delle
condizioni per il pagamento, nella misura massima del  70  per  cento
dell'importo certificato. 
  3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato  sia  superiore
alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione  avviene
in  misura  proporzionale  al  valore  dei  crediti   certificati   e
l'eventuale residuo e' riconosciuto a valere sulle risorse di cui  ai
successivi piani di ripartizione, in base all'ordine  cronologico  di
ricezione delle istanze. 
  4. Per i crediti di cui all'articolo  47,  comma  1-quinquies,  del
decreto-legge n. 34  del  2019,  rispetto  alle  risorse  di  cui  al
medesimo comma per l'anno 2019, e'  predisposto  un  unico  piano  di
ripartizione entro il 20  gennaio  2020.  Le  relative  risorse  sono
destinate a soddisfare i crediti, per i quali e' stata certificata la
sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella  misura  del  70
per  cento  dell'importo  certificato.  A  tal   fine   i   creditori
presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui  all'articolo
3, comma 1. Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
trasmettono al Ministero la certificazione del  credito  entro  il  5
gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data  o
l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si  applica  l'articolo
3, comma 7. 
  5. In relazione alle risorse specificamente  destinate  per  l'anno
2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del
2019, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a  seguito
della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predispone, per gli
stessi crediti di cui al comma precedente, il piano  di  ripartizione
entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti  sino
alla misura del 70 per cento del  credito  certificato,  partecipano,
unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori
di cui all'articolo 47, comma 1-bis,  del  decreto-legge  n.  34  del
2019, ai successivi piani di  ripartizione,  effettuati  in  base  al
criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie. 
  6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all'articolo 47,  al
comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge  n.  34  del
2019,  ed  eseguiti  gli  eventuali  pagamenti  diretti  dei   debiti
scaturenti da condizioni  di  irregolarita'  contributiva  ovvero  da
cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme  di  cui  ai
piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente  indicato
ai sensi della legge 13 agosto 2010,  n.  136,  da  ciascun  soggetto
beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti. 
  7. Per gli adempimenti connessi all'attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente decreto, il Ministero puo' avvalersi del  supporto
della Struttura tecnica di  missione  di  cui  all'articolo  214  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per il testo  dell'art.  47,  commi  1-bis,  1-ter  e
          1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  si
          veda nelle note all'art. 1. 
              - La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano  straordinario
          contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia  di
          normativa  antimafia),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010. 
              - Si riporta l'art. 214,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 214.  (Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti promuove le attivita' tecniche  e  amministrative
          occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
          e approvazione delle infrastrutture  ed  effettua,  con  la
          collaborazione   delle   regioni   o   province    autonome
          interessate , le attivita' di supporto  necessarie  per  la
          vigilanza,  da  parte  dell'autorita'   competente,   sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Ministero impronta la propria attivita' al  principio
          di leale  collaborazione  con  le  regioni  e  le  province
          autonome e con gli enti locali  interessati  e  acquisisce,
          nei casi indicati  dalla  legge,  la  previa  intesa  delle
          regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui  al
          comma 1, il Ministero, in particolare: 
                  a) promuove e riceve le proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                  b) promuove e propone intese quadro tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                  c)  promuove   la   redazione   dei   progetti   di
          fattibilita' delle infrastrutture  da  parte  dei  soggetti
          aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o  accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
                  d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V; 
                  e) ove necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
                  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'
          e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione  alle
          deliberazioni del CIPE  in  caso  di  infrastrutture  e  di
          insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  di  cui
          alla  parte  V,  proponendo  allo   stesso   le   eventuali
          prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le  opere
          di  competenza  dello  Stato,  il  parere   del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto definitivo; 
                  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei
          fondi di cui all'art. 202, comma 1, lettera a), le  risorse
          finanziarie   integrative   necessarie    alle    attivita'
          progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla  parte  V,
          propone, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti  aggiudicatori,
          a carico dei fondi, delle risorse  finanziarie  integrative
          necessarie   alla   realizzazione   delle   infrastrutture,
          contestualmente all'approvazione del progetto definitivo  e
          nei limiti delle risorse disponibili,  dando  priorita'  al
          completamento delle opere incompiute; 
                  h)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa. 
                3. Per le attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il  Ministero  puo'
          avvalersi di una struttura tecnica di missione composta  da
          dipendenti nei limiti dell'organico approvato  e  dirigenti
          delle pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati
          dalle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte,  nonche',  sulla  base  di  specifici  incarichi
          professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, da progettisti ed esperti nella  gestione  di
          lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
          struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
          avvalersi  di  personale   di   alta   specializzazione   e
          professionalita', previa selezione, con contratti  a  tempo
          determinato  di  durata  non   superiore   al   quinquennio
          rinnovabile per una sola volta nonche'  quali  advisor,  di
          Universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          di Enti  di  ricerca  e  di  societa'  specializzate  nella
          progettazione e gestione di lavori pubblici e  privati.  La
          struttura svolge,  altresi',  le  funzioni  del  Nucleo  di
          valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici,
          previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.  144  e
          dall'art. 7 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
          228. 
                4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi  anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia  autonoma,
          o l'ente territoriale interessati. 
                5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  4
          sono posti a carico dei fondi di cui all'art.  202  e  sono
          contenuti  nell'ambito  della  quota  delle   risorse   che
          annualmente sono  destinate  allo  scopo  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  oneri
          per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
          cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui  all'art.
          1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche'
          sulle risorse  assegnate  annualmente  al  Ministero  delle
          Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge n.  144
          del 1999. 
                6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'art.  13
          del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
                7. I commissari straordinari agiscono in autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture e  al  CIPE  in  ordine  alle  problematiche
          riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo  le
          direttive dai medesimi impartite  e  con  il  supporto  del
          Ministero, e, ove esistenti,  della  struttura  tecnica  di
          missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite  degli
          stessi, ogni occorrente studio e  parere.  Nei  limiti  dei
          costi  autorizzati  a  norma  del  comma  8,  i  commissari
          straordinari  e  i  sub-commissari   si   avvalgono   della
          struttura di cui  al  comma  3,  nonche'  delle  competenti
          strutture regionali e  possono  avvalersi  del  supporto  e
          della collaborazione dei soggetti terzi. 
                8.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di nomina del commissario straordinario  individua
          il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
                8-bis. Ai commissari nominati ai sensi  dell'art.  20
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
                9. 
                10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
          appaltanti per l'applicazione della disciplina di  settore,
          in collaborazione con le Regioni e le Province autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che  queste
          esercitano ai sensi del presente codice. 
                11. In sede di prima applicazione restano,  comunque,
          validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo 12  aprile
          2006, n. 163. 
                12.».