Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  24
del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della
presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo  1,
comma  1,  lettera  b),  della  presente  legge  e  dall'articolo  22
dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  della
presente legge.