Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli
14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
della presente legge, valutati in euro 21.835 a  decorrere  dall'anno
2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro
4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui agli articoli 6, 11, 13  e  17  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente  legge,  valutati
in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese  di
cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere  dall'anno
2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese  di  missione  di  cui
agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera  c),  della  presente  legge,  valutati  in  euro  118.354  a
decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli
7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo  17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.