Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.