Art. 2 
 
                         Metodo dell'accordo 
 
  1. Lo Stato e la Regione, con il metodo  dell'accordo,  regolano  i
rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  il   sistema   integrato   e
disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle  norme  statali
in materia di contenimento della spesa. 
  2.  Nel  rispetto  del  principio  di  leale   collaborazione,   le
trattative dirette alla conclusione dell'accordo si  svolgono  in  un
tempo  adeguato  ad  un  confronto  effettivo,  mediante  scambio  di
proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse
pubblico. 
  3. Salvo diversa indicazione espressa da parte  della  Regione,  le
intese concluse nell'ambito della conferenza di cui  all'articolo  12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono,  ai  fini  del
comma 1, il metodo dell'accordo. 
  4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi  ai  sensi  del
comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.» e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O..  Si  riporta  di
          seguito il testo vigente dell'articolo 12: 
                «Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome). -  1.   E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 
                2. La Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   presiede   la
          Conferenza,  salvo  delega  al  ministro  per  gli   affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici. 
                3.  La  Conferenza   dispone   di   una   segreteria,
          disciplinata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di  concerto  con  il  ministro  per  gli  affari
          regionali. 
                4. Il decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza. 
                5. La Conferenza viene consultata: 
                  a) sulle linee  generali  dell'attivita'  normativa
          che   interessa   direttamente   le   regioni    e    sulla
          determinazione degli obiettivi di programmazione  economica
          nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve
          le ulteriori attribuzioni previste in base al comma  7  del
          presente articolo; 
                  b)  sui  criteri  generali  relativi  all'esercizio
          delle funzioni statali  di  indirizzo  e  di  coordinamento
          inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le  province
          autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi
          generali relativi alla  elaborazione  ed  attuazione  degli
          atti comunitari che riguardano le competenze regionali; 
                  c) sugli altri argomenti per i quali il  Presidente
          del Consiglio dei ministri ritenga opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza. 
              6. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
          ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza. 
              7. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo  parere  della  Commissione  parlamentare   per   le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome.».