Art. 3 
 
              Principi generali in materia di concorso 
                        alla finanza pubblica 
 
  1. Il sistema integrato  contribuisce  all'osservanza  dei  vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
e partecipa alla solidarieta' nazionale: 
    a) mantenendo  i  bilanci  dei  soggetti  che  lo  compongono  in
equilibrio ai sensi degli articoli 97 e 119 della Costituzione e  nel
rispetto  dei  principi   indicati   nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 247 dell'11 ottobre 2017; 
    b) corrispondendo un contributo in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, di durata  transitoria,  previamente  concordato  tra  lo
Stato e la Regione con le modalita' di cui all'articolo  2  e  pagato
dalla Regione per conto del sistema integrato, oppure realizzando sul
territorio regionale  opere  pubbliche  aventi  rilevanza  nazionale,
concordate  con  lo  Stato  e  le  cui  risorse  siano  iscritte  sui
pertinenti stati di previsione del  bilancio  statale,  con  oneri  a
proprio carico. 
  2. Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso  alla
finanza pubblica siano compatibili  con  la  necessita'  del  sistema
integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso  attribuite
o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel
rispetto dell'articolo 2. 
  3. La Regione puo' prevedere che agli  enti  non  territoriali  del
sistema  integrato  che  adottano  la  contabilita'  finanziaria   si
applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio
degli enti territoriali. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano di seguito gli articoli 97 e  119  della
          Costituzione: 
                «Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
          con   l'ordinamento   dell'Unione    europea,    assicurano
          l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito
          pubblico. 
                I   pubblici   uffici   sono   organizzati    secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
                Nell'ordinamento degli  uffici  sono  determinate  le
          sfere di competenza, le attribuzioni e  le  responsabilita'
          proprie dei funzionari. 
                Agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  si
          accede mediante concorso,  salvo  i  casi  stabiliti  dalla
          legge.» 
                «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
                  La  legge   dello   Stato   istituisce   un   fondo
          perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
          con minore capacita' fiscale per abitante. 
                  Le risorse derivanti dalle fonti di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.».