Art. 3 Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica 1. Il sistema integrato contribuisce all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e partecipa alla solidarieta' nazionale: a) mantenendo i bilanci dei soggetti che lo compongono in equilibrio ai sensi degli articoli 97 e 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 247 dell'11 ottobre 2017; b) corrispondendo un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata transitoria, previamente concordato tra lo Stato e la Regione con le modalita' di cui all'articolo 2 e pagato dalla Regione per conto del sistema integrato, oppure realizzando sul territorio regionale opere pubbliche aventi rilevanza nazionale, concordate con lo Stato e le cui risorse siano iscritte sui pertinenti stati di previsione del bilancio statale, con oneri a proprio carico. 2. Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessita' del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel rispetto dell'articolo 2. 3. La Regione puo' prevedere che agli enti non territoriali del sistema integrato che adottano la contabilita' finanziaria si applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.
Note all'art. 3: - Si riportano di seguito gli articoli 97 e 119 della Costituzione: «Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.» «Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».