Art. 4 
 
Misure di concorso alla finanza pubblica a  decorrere  dall'esercizio
                                2019 
 
  1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019  tra
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Presidente  della
Regione, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica  con  un
contributo in termini di saldo netto da finanziare di 686 milioni  di
euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716
milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Per gli anni successivi al 2021  lo  Stato  e  la  Regione,  con
accordo da concludersi entro il 30 giugno 2021, aggiornano il  quadro
delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato. 
  3. Le  somme  di  cui  al  comma  1  sono  versate  all'erario  con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30  aprile  di  ciascun  anno.  In  mancanza  di  tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il  30  aprile,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  autorizzato   a
trattenere  gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle  somme   a
qualsiasi  titolo   spettanti   alla   Regione,   anche   avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione. 
  4. Per gli anni 2019, 2020  e  2021,  gli  obblighi  derivanti  dal
presente Accordo sostituiscono le misure  di  concorso  alla  finanza
pubblica del sistema  integrato,  comunque  denominate,  previste  da
intese o da disposizioni di leggi vigenti, ivi compresa quella di cui
all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 e' fatta  salva  la  facolta'  da
parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma  1  per
un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10  per  cento
dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali
esigenze di finanza  pubblica.  Nel  caso  in  cui  siano  necessarie
manovre straordinarie volte ad assicurare  il  rispetto  delle  norme
europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto
contributo puo' essere aumentato, per un periodo di  tempo  limitato,
di una percentuale ulteriore rispetto a quella  indicata  al  periodo
precedente, non superiore al 10  per  cento.  Contributi  di  importi
superiori sono concordati con la Regione. 
  6. Le facolta' di cui al comma 5, possono essere esercitate fino  a
che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione
non superi la media dei  rapporti  tra  i  contributi  e  le  entrate
correnti  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e  della  Regione
siciliana. Ai fini  del  calcolo  del  rapporto  di  cui  al  periodo
precedente si tiene conto dei contributi di cui all'articolo 1, commi
877 e 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aumentati  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 878 e  882,  della  medesima  legge,  e  delle
entrate di titolo primo  e  secondo  accertate  in  conto  competenza
risultanti dagli ultimi rendiconti  disponibili  con  riferimento  al
medesimo esercizio  finanziario,  al  netto  delle  contabilizzazioni
derivanti da compensazioni e rimborsi in conto fiscale. 
  7. E' confermato il credito della Regione di  cui  all'articolo  1,
comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che puo'
essere  compensato  annualmente  con  il  contributo   alla   finanza
pubblica. 
  8. A decorrere dall'esercizio  successivo  a  quello  in  cui  sono
adottate le norme di cui all'articolo 51, comma  4,  lettera  b-bis),
dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in
materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, il  gettito
della riserva di cui all'articolo 1, comma  380,  lettera  f),  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' attribuito ai comuni  situati  nel
territorio della Regione. A decorrere  dal  medesimo  termine,  nelle
more della modifica dell'articolo 49  dello  Statuto  speciale  della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  finalizzata   a   ripristinare   la
neutralita' finanziaria nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  il  sistema
integrato, la Regione corrisponde allo Stato la somma di  92  milioni
di euro annui con le modalita' di cui al comma 3. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 novembre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Boccia, Ministro per gli affari 
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  recante
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici"   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.  284,  S.O.,  e'
          convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011,  n.
          214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre  2011,
          n. 300, S.O.. Si riporta di seguito il  testo  vigente  del
          comma 17 dell'articolo 13: 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria). - (Omissis). 
                17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
                (Omissis).». 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  "Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021"   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O.. Si riportano di seguito i commi 877, 878, 881  e
          882 dell'articolo 1: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                877.  Il  contributo  alla  finanza  pubblica   della
          regione autonoma Valle d'Aosta e' stabilito  nell'ammontare
          complessivo di 194,726 milioni di  euro  per  l'anno  2018,
          112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e  102,807  milioni
          di  euro  annui  a  decorrere  dal  2020.  Con  i  predetti
          contributi   sono   attuate   le   sentenze   della   Corte
          costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
          2018. 
                878. E' fatta salva la facolta' da parte dello  Stato
          di  modificare  per  un  periodo  di  tempo   definito   il
          contributo posto a carico della regione Valle d'Aosta,  per
          far fronte ad eventuali  eccezionali  esigenze  di  finanza
          pubblica  nella  misura  massima  del  10  per  cento   del
          contributo stesso; contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie
          manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle
          norme europee  in  materia  di  riequilibrio  del  bilancio
          pubblico, il predetto contributo puo'  essere  incrementato
          per un  periodo  limitato  di  una  percentuale  ulteriore,
          rispetto a  quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
          superiore al 10 per cento. 
                (Omissis). 
                881.  Il  contributo  alla  finanza  pubblica   della
          Regione siciliana e' stabilito  nell'ammontare  complessivo
          di 1.304,945 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  e  1.001
          milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019.  Con  i
          predetti contributi sono attuate le  sentenze  della  Corte
          costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
          2018. 
                882. E' fatta salva la facolta' da parte dello  Stato
          di  modificare  per  un  periodo  di  tempo   definito   il
          contributo posto a carico della Regione siciliana, per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica  nella  misura  massima  del  10  per  cento   del
          contributo stesso; contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie
          manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle
          norme europee  in  materia  di  riequilibrio  del  bilancio
          pubblico, il predetto contributo puo'  essere  incrementato
          per un  periodo  limitato  di  una  percentuale  ulteriore,
          rispetto a  quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
          superiore al 10 per cento. 
                (Omissis).». 
              -  La  legge  13  dicembre  2010,   n.   220,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2011).»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  2010,  n.
          297, S.O.. Si riporta, di seguito,  il  testo  vigente  del
          comma 151 dell'articolo 1: 
                «Art. 1  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati  differenziali.  Fondi  e  tabelle.).  -
          (Omissis). 
                151.  Lo  Stato  riconosce  alla   regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle  ritenute
          sui redditi da pensione di cui all'articolo  49,  comma  2,
          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,   cosi'
          determinata: 
                  a) per le  annualita'  2008  e  2009,  nell'importo
          complessivo di 960 milioni di  euro  che,  al  netto  delle
          somme  gia'  attribuite  alla  regione  per   la   medesima
          finalita', pari a 50 milioni di euro,  sono  trasferiti  in
          ragione di 220 milioni di euro nel  2011,  170  milioni  di
          euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni  di
          euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30  milioni  di
          euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui  nelle  successive
          annualita' fino al 2030; 
                  b) a decorrere dall'annualita' 2010,  nella  misura
          prevista dall'articolo 49, primo comma,  numero  1),  dello
          Statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di
          cui alla legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1,  e
          successive   modificazioni,   secondo   le   modalita'   di
          trasferimento  individuate  all'articolo  1   del   decreto
          legislativo 31 luglio 2007, n. 137. 
                (Omissis).». 
              - Il  testo  vigente  dell'articolo  51  dello  Statuto
          speciale della regione Friuli-Venezia Giulia  e'  riportato
          integralmente nelle note alle premesse. 
              La  legge   24   dicembre   2012,   n.   228,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge  di  stabilita'  2013)»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2012,  n.
          302, S.O.. Si riporta, di seguito,  il  testo  vigente  del
          comma 380 dell'articolo 1: 
                «Art. 1 (Omissis). - 380. Al fine  di  assicurare  la
          spettanza ai Comuni  del  gettito  dell'imposta  municipale
          propria,  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                  a) e' soppressa la riserva allo  Stato  di  cui  al
          comma 11 del citato articolo 13 del  decreto-legge  n.  201
          del 2011; 
                  b) e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
                  c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale
          di cui alla lettera  b)  e'  incrementata  della  somma  di
          1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
                  d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera  b)
          sono stabiliti i criteri di formazione  e  di  riparto  del
          Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i
          singoli comuni: 
                    1)  degli  effetti  finanziari  derivanti   dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
                    2) della definizione dei costi e  dei  fabbisogni
          standard; 
                    3) della dimensione demografica e territoriale; 
                    4)  della  dimensione  del  gettito  dell'imposta
          municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
                    5)  della   diversa   incidenza   delle   risorse
          soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse  complessive
          per l'anno 2012; 
                    6)  delle   riduzioni   di   cui   al   comma   6
          dell'articolo 16 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95
          (4), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135; 
                    7) dell'esigenza di limitare  le  variazioni,  in
          aumento ed in diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad
          aliquota base, attraverso l'introduzione di  un'appropriata
          clausola di salvaguardia; 
                    e)  sono  soppressi  il  fondo  sperimentale   di
          riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, nonche' i  trasferimenti  erariali  a
          favore dei comuni della Regione Siciliana e  della  Regione
          Sardegna, limitatamente  alle  tipologie  di  trasferimenti
          fiscalizzati di cui ai decreti del  Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
                    f)   e'   riservato   allo   Stato   il   gettito
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  derivante  dagli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76  per
          cento, prevista dal comma  6,  primo  periodo,  del  citato
          articolo 13; tale riserva non si applica agli  immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel   gruppo   catastale   D
          posseduti  dai  comuni  e  che  insistono  sul   rispettivo
          territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
          le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposta  municipale
          propria.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          relative agli immobili ad uso produttivo  classificati  nel
          gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano
          le  maggiori  somme  derivanti  dallo   svolgimento   delle
          suddette  attivita'  a  titolo  di  imposta,  interessi   e
          sanzioni.  Tale  riserva  non  si   applica   altresi'   ai
          fabbricati rurali ad uso  strumentale  ubicati  nei  comuni
          classificati  montani  o  parzialmente   montani   di   cui
          all'elenco dei comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
          nazionale  di  statistica   (ISTAT),   assoggettati   dalle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  all'imposta
          municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma  8,  del
          decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  successive
          modificazioni; 
                    g) i comuni possono aumentare sino  a  0,3  punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
                    h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
                    i) gli importi relativi alle lettere a),  c),  e)
          ed f) possono essere modificati a  seguito  della  verifica
          del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per
          il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo
          5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
                    (Omissis).». 
              -  Si   riporta,   di   seguito,   il   testo   vigente
          dell'articolo  49  dello  Statuto  speciale  della  Regione
          Friuli-Venezia  Giulia  (Legge  costituzionale  31  gennaio
          1963, n. 1): 
                «Art. 49. - 1.  Spettano  alla  Regione  le  seguenti
          quote di gettito  delle  sottoindicate  entrate  tributarie
          erariali: 
                a) i  2,975  decimi  del  gettito  dell'accisa  sulla
          benzina e  i  3,034  decimi  del  gettito  dell'accisa  sul
          gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione; 
                b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia
          elettrica consumata nella Regione; 
                c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi
          lavorati immessi in consumo nella Regione; 
                d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul  valore
          aggiunto (IVA) afferente all'ambito  territoriale,  esclusa
          l'IVA applicata alle  importazioni,  da  determinare  sulla
          base  dei  consumi  regionali   delle   famiglie   rilevati
          annualmente dall'Istituto nazionale di statistica; 
                e) i 5,91  decimi  del  gettito  di  qualsiasi  altro
          tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito
          del  territorio  regionale,  ad  eccezione:  delle   accise
          diverse da quelle  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c);
          dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui  bitumi
          di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate  alle
          accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e
          di ossidi di azoto; delle  entrate  derivanti  dai  giochi;
          delle tasse automobilistiche;  dei  canoni  di  abbonamento
          alle radioaudizioni  e  alla  televisione.  Per  i  tributi
          erariali per  i  quali  non  e'  individuabile  il  gettito
          maturato,  si  fa  riferimento  al  gettito  riscosso   nel
          territorio regionale. 
                2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito
          dei tributi erariali  indicati  nel  presente  articolo  e'
          effettuata al netto delle  quote  devolute  ad  altri  enti
          pubblici e territoriali. 
                3. La Regione compartecipa al gettito  delle  imposte
          sostitutive istituite dallo Stato nella misura  in  cui  ad
          essa o agli enti locali del suo territorio e' attribuito il
          gettito delle imposte sostituite.».