Art. 2 Risorse finanziarie 1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.