Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per
l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse iscritte sul capitolo 7175  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione
al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il
medesimo anno da ultimo con la Sezione II  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.