Art. 2 
 
            Valutazione annuale del ricercatore sanitario 
 
  1.  Il  personale  rientrante   nel   profilo   professionale   del
ricercatore sanitario e' soggetto a valutazione annuale da parte  del
direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore  generale  dell'IZS.
Al ricercatore sanitario, ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL), sezione ricerca, allegato 1, sono  attribuiti,  dal
direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore  generale  dell'IZS,
gli obiettivi annuali sulla base di  criteri  predeterminati  e  resi
pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla  programmazione
della ricerca. Il ricercatore,  in  ordine  al  raggiungimento  degli
obiettivi, redige apposita relazione sull'attivita' di ricerca svolta
nell'anno considerato, anche in ambito clinico e istituzionale. 
  2. La direzione scientifica  dell'IRCCS  e  la  direzione  generale
dell'IZS, annualmente e almeno trenta giorni lavorativi  prima  della
valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, consegnano il  report
risultante  dai  sistemi   bibliometrici   internazionali,   di   cui
all'Allegato  A,  paragrafo  1,   al   soggetto   interessato   dalla
valutazione. 
  3. I criteri per la valutazione annuale di  cui  al  comma  1  sono
definiti, sul modello di quanto previsto per  il  restante  personale
del  comparto  sanitario,  da  un  apposito  nucleo  di  valutazione,
nominato  dal  direttore  scientifico  dell'IRCCS  o  dal   direttore
generale dell'IZS, che lo presiede,  e  composto  da  due  componenti
dallo stesso individuati tra i dirigenti dell'IRCCS  o  dell'IZS.  Il
nucleo di valutazione deve preliminarmente determinare  un  punteggio
minimo al di sotto del quale la valutazione e' considerata negativa. 
  4. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo'  presentare
al  nucleo  di  valutazione  un'istanza  motivata  di  revisione  del
giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza
del ricorrente, scelto da quest'ultimo. 
  5.  L'esito  negativo  della  valutazione  annuale  per  tre   anni
consecutivi  determina  la  risoluzione  del   contratto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per l'art. 1, comma  427,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, si veda in note alle premesse.