Art. 2
Valutazione annuale del ricercatore sanitario
1. Il personale rientrante nel profilo professionale del
ricercatore sanitario e' soggetto a valutazione annuale da parte del
direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS.
Al ricercatore sanitario, ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL), sezione ricerca, allegato 1, sono attribuiti, dal
direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS,
gli obiettivi annuali sulla base di criteri predeterminati e resi
pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione
della ricerca. Il ricercatore, in ordine al raggiungimento degli
obiettivi, redige apposita relazione sull'attivita' di ricerca svolta
nell'anno considerato, anche in ambito clinico e istituzionale.
2. La direzione scientifica dell'IRCCS e la direzione generale
dell'IZS, annualmente e almeno trenta giorni lavorativi prima della
valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, consegnano il report
risultante dai sistemi bibliometrici internazionali, di cui
all'Allegato A, paragrafo 1, al soggetto interessato dalla
valutazione.
3. I criteri per la valutazione annuale di cui al comma 1 sono
definiti, sul modello di quanto previsto per il restante personale
del comparto sanitario, da un apposito nucleo di valutazione,
nominato dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore
generale dell'IZS, che lo presiede, e composto da due componenti
dallo stesso individuati tra i dirigenti dell'IRCCS o dell'IZS. Il
nucleo di valutazione deve preliminarmente determinare un punteggio
minimo al di sotto del quale la valutazione e' considerata negativa.
4. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo' presentare
al nucleo di valutazione un'istanza motivata di revisione del
giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza
del ricorrente, scelto da quest'ultimo.
5. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni
consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.