Art. 3 
 
Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi  cinque
                          anni di servizio 
 
  1.  Il  personale  rientrante   nel   profilo   professionale   del
ricercatore  sanitario,  a  conclusione  dei  primi  cinque  anni  di
servizio, e' soggetto a valutazione d'idoneita' per il  passaggio  al
successivo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma  427,
della legge n. 205 del 2017, secondo le modalita' di cui al  presente
articolo, sulla  base  degli  indicatori  previsti  dall'Allegato  A,
paragrafo 1. 
  2. Presso l'IRCCS e l'IZS, e'  istituita,  ai  fini  del  comma  1,
tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione  scientifica
composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato
e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonche' da
due dirigenti dell'Istituto e da  due  esperti  esterni,  individuati
rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal  direttore
generale dell'IZS, in base alla  specifica  area  di  competenza  del
ricercatore. 
  3. La commissione scientifica esprime una  valutazione  d'idoneita'
sulla base dei seguenti elementi di giudizio: 
    a) esiti  delle  valutazioni  annuali  riportati  nel  corso  del
quinquennio; 
    b) indicatori bibliometrici previsti per la  partecipazione  come
responsabile di progetto al bando  per  la  ricerca  finalizzata  del
Ministero della salute per la sezione «Giovane Ricercatore»; 
    c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal  e  Incites),
compreso m - Index; 
    d) eventuali bandi di ricerca competitivi vinti; 
    e) relazione redatta dal  valutato  sull'  attivita'  di  ricerca
svolta, anche in ambito clinico e istituzionale; 
    f) altre attivita' di ricerca, comprese quelle in ambito  clinico
e istituzionale. 
  4. La relazione di cui al comma 3, lettera e),  contiene  anche  il
profilo personale del ricercatore (personal statement)  ed  eventuali
periodi d'interruzione dell'attivita' di  ricerca,  con  la  relativa
indicazione  della  causa.  La   relazione   puo'   anche   contenere
riferimenti alla personale evoluzione  professionale  e  scientifica,
alla direzione  da  intraprendere  per  migliorare  ulteriormente  la
propria esperienza e competenza ovvero per  acquisirne  eventualmente
di  nuove,  alla  partecipazione  a  congressi  internazionali,  alle
eventuali attivita' di trasferimento tecnologico,  nonche'  al  grado
d'indipendenza  raggiunto  e  alla   possibilita'   di   progressione
professionale. 
  5. La valutazione d'idoneita' non e'  positiva  se  la  commissione
scientifica accerta che il ricercatore non ha  raggiunto  il  livello
parametrico minimo di cui all'Allegato A,  paragrafo  2  al  presente
regolamento. 
  6. Superata positivamente la valutazione d'idoneita', il  contratto
del ricercatore sanitario e' rinnovato per ulteriori cinque anni. 
  7. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo'  presentare
alla commissione scientifica un'istanza  motivata  di  revisione  del
giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza
del ricorrente, scelto da quest'ultimo. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per l'art. 1, comma  427,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, si veda in note alle premesse.