Art. 3
Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi cinque
anni di servizio
1. Il personale rientrante nel profilo professionale del
ricercatore sanitario, a conclusione dei primi cinque anni di
servizio, e' soggetto a valutazione d'idoneita' per il passaggio al
successivo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 427,
della legge n. 205 del 2017, secondo le modalita' di cui al presente
articolo, sulla base degli indicatori previsti dall'Allegato A,
paragrafo 1.
2. Presso l'IRCCS e l'IZS, e' istituita, ai fini del comma 1,
tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica
composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato
e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonche' da
due dirigenti dell'Istituto e da due esperti esterni, individuati
rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore
generale dell'IZS, in base alla specifica area di competenza del
ricercatore.
3. La commissione scientifica esprime una valutazione d'idoneita'
sulla base dei seguenti elementi di giudizio:
a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del
quinquennio;
b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come
responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del
Ministero della salute per la sezione «Giovane Ricercatore»;
c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites),
compreso m - Index;
d) eventuali bandi di ricerca competitivi vinti;
e) relazione redatta dal valutato sull' attivita' di ricerca
svolta, anche in ambito clinico e istituzionale;
f) altre attivita' di ricerca, comprese quelle in ambito clinico
e istituzionale.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera e), contiene anche il
profilo personale del ricercatore (personal statement) ed eventuali
periodi d'interruzione dell'attivita' di ricerca, con la relativa
indicazione della causa. La relazione puo' anche contenere
riferimenti alla personale evoluzione professionale e scientifica,
alla direzione da intraprendere per migliorare ulteriormente la
propria esperienza e competenza ovvero per acquisirne eventualmente
di nuove, alla partecipazione a congressi internazionali, alle
eventuali attivita' di trasferimento tecnologico, nonche' al grado
d'indipendenza raggiunto e alla possibilita' di progressione
professionale.
5. La valutazione d'idoneita' non e' positiva se la commissione
scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello
parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 2 al presente
regolamento.
6. Superata positivamente la valutazione d'idoneita', il contratto
del ricercatore sanitario e' rinnovato per ulteriori cinque anni.
7. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo' presentare
alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del
giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza
del ricorrente, scelto da quest'ultimo.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.