Art. 4
Valutazione del ricercatore sanitario
per l'immissione in ruolo
1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli
del SSN al termine del secondo periodo contrattuale del personale
rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai sensi
dell'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017, e'
istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione
scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un
suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo
delegato, nonche' da due dirigenti dell'Istituto, individuati
rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore
generale dell'IZS, e da due esperti, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Ministero della salute tra i ricercatori,
ivi compresi quelli che svolgono attivita' presso istituzioni di
ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha sede
l'Istituto, anche tra il personale esterno alla pubblica
amministrazione.
2. La commissione esprime una valutazione per l'eventuale
immissione nei ruoli del SSN sulla base dei seguenti elementi di
giudizio:
a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del
secondo quinquennio;
b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come
responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del
Ministero della salute per la sezione «Progetti Ordinari
clinico-assistenziali»;
c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m
- Index;
d) aggiudicazione di due o piu' bandi di ricerca competitivi
vinti in qualita' di responsabile di progetto o collaboratore
principale di progetto di valore pari o superiore a 150.000 euro
oppure aggiudicazione in qualita' di responsabile di progetto o
corresponsabile di progetto di uno o piu' bandi di medesimo valore
complessivo unitamente ad uno o piu' brevetti o unitamente
all'attivazione di uno o piu' spin off/startup;
e) relazione redatta dal valutato sulla propria attivita' di
ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale;
f) altre attivita' di ricerca, comprese quelle in ambito clinico
e istituzionale.
3. La relazione di cui al comma 2, lettera e), oltre a quanto gia'
previsto all'articolo 3, comma 4, fa particolare riferimento al grado
d'indipendenza raggiunto dal valutato.
4. La valutazione non e' positiva se la commissione scientifica
accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico
minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento.
5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei posti della
complessiva dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca e nei limiti delle disponibilita' delle
risorse finanziarie dell'Istituto, il personale puo' essere
inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto della graduatoria
stilata dalla medesima commissione, nei ruoli del SSN, compresi
quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria.
6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo' presentare
alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del
giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza
del ricorrente, scelto da quest'ultimo.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 1, comma 428, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.