Art. 4 
 
                Valutazione del ricercatore sanitario 
                      per l'immissione in ruolo 
 
  1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione  nei  ruoli
del SSN al termine del secondo  periodo  contrattuale  del  personale
rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  428,  della  legge  n.  205  del  2017,  e'
istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere,  una  commissione
scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un
suo delegato e, per  l'IZS,  dal  direttore  generale  o  da  un  suo
delegato,  nonche'  da  due  dirigenti   dell'Istituto,   individuati
rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal  direttore
generale dell'IZS, e da due esperti, di  cui  uno,  con  funzioni  di
presidente, designato dal Ministero della salute tra  i  ricercatori,
ivi compresi quelli che  svolgono  attivita'  presso  istituzioni  di
ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha  sede
l'Istituto,  anche   tra   il   personale   esterno   alla   pubblica
amministrazione. 
  2.  La  commissione  esprime  una   valutazione   per   l'eventuale
immissione nei ruoli del SSN sulla  base  dei  seguenti  elementi  di
giudizio: 
    a) esiti  delle  valutazioni  annuali  riportati  nel  corso  del
secondo quinquennio; 
    b) indicatori bibliometrici previsti per la  partecipazione  come
responsabile di progetto al bando  per  la  ricerca  finalizzata  del
Ministero  della   salute   per   la   sezione   «Progetti   Ordinari
clinico-assistenziali»; 
    c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m
- Index; 
    d) aggiudicazione di due o  piu'  bandi  di  ricerca  competitivi
vinti  in  qualita'  di  responsabile  di  progetto  o  collaboratore
principale di progetto di valore pari  o  superiore  a  150.000  euro
oppure aggiudicazione in  qualita'  di  responsabile  di  progetto  o
corresponsabile di progetto di uno o piu' bandi  di  medesimo  valore
complessivo  unitamente  ad  uno  o  piu'   brevetti   o   unitamente
all'attivazione di uno o piu' spin off/startup; 
    e) relazione redatta dal  valutato  sulla  propria  attivita'  di
ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale; 
    f) altre attivita' di ricerca, comprese quelle in ambito  clinico
e istituzionale. 
  3. La relazione di cui al comma 2, lettera e), oltre a quanto  gia'
previsto all'articolo 3, comma 4, fa particolare riferimento al grado
d'indipendenza raggiunto dal valutato. 
  4. La valutazione non e' positiva  se  la  commissione  scientifica
accerta che il ricercatore non ha raggiunto  il  livello  parametrico
minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento. 
  5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei  posti  della
complessiva dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca e nei limiti  delle  disponibilita'  delle
risorse  finanziarie  dell'Istituto,   il   personale   puo'   essere
inquadrato a tempo  indeterminato,  tenuto  conto  della  graduatoria
stilata dalla medesima  commissione,  nei  ruoli  del  SSN,  compresi
quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria. 
  6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo'  presentare
alla commissione scientifica un'istanza  motivata  di  revisione  del
giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza
del ricorrente, scelto da quest'ultimo. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per l'art. 1, comma  428,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, si veda in note alle premesse.