Art. 5
Ricercatore residente all'estero
1. Il ricercatore residente all'estero di cui all'articolo 1, comma
430, della legge n. 205 del 2017, puo' essere assunto con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando
la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di una produzione
scientifica che, secondo il giudizio della commissione di cui
all'articolo 3, comma 2, espresso sulla base degli indicatori
contenuti nell'allegato A, paragrafo 1, primo capoverso, soddisfi,
anche in via alternativa, i seguenti parametri:
a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno
tre degli indicatori di cui al paragrafo 1, primo capoverso,
dell'Allegato A;
b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari
o superiore a 150.000 euro come responsabile o collaboratore
principale del gruppo proponente.
2. Al ricercatore assunto ai sensi del comma 1 si applicano le
disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.
Note all'art. 5:
- Per l'art. 1, comma 430, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.