Art. 5 
 
                  Ricercatore residente all'estero 
 
  1. Il ricercatore residente all'estero di cui all'articolo 1, comma
430, della legge n. 205 del 2017, puo' essere assunto  con  contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando
la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di  una  produzione
scientifica  che,  secondo  il  giudizio  della  commissione  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  espresso  sulla  base  degli  indicatori
contenuti nell'allegato A, paragrafo 1,  primo  capoverso,  soddisfi,
anche in via alternativa, i seguenti parametri: 
    a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno
tre  degli  indicatori  di  cui  al  paragrafo  1,  primo  capoverso,
dell'Allegato A; 
    b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari
o  superiore  a  150.000  euro  come  responsabile  o   collaboratore
principale del gruppo proponente. 
  2. Al ricercatore assunto ai sensi del  comma  1  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 2, 3 e 4. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per l'art. 1, comma  430,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, si veda in note alle premesse.